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Calcio in classe e lesioni gravi ai genitali: il caso da 80mila euro di risarcimento e i chiarimenti sul ruolo del Ministero

Calcio in classe e lesioni gravi ai genitali: il caso da 80mila euro di risarcimento e i chiarimenti sul ruolo del Ministero

Sintesi della vicenda e decisione giudiziaria

Il Tribunale di Salerno ha stabilito un risarcimento di 80.000 euro in favore di uno studente minorenne che, nel febbraio 2014, ha subito gravi lesioni ai genitali a causa di un calcio ricevuto da un compagno durante l’orario scolastico. La sentenza n. 676/2025, depositata il 14 febbraio, affronta temi cruciali come la responsabilità per culpa in vigilando, la legittimazione passiva e i limiti temporali delle coperture assicurative, chiarendo perché il Ministero deve rispondere dell’infortunio.

Responsabilità scolastica e onere della prova

Il giudice ha applicato l’articolo 2048 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità dei soggetti incaricati di vigilare sugli studenti, come insegnanti e figure di riferimento. Questa norma presume una responsabilità aggravata, con l’onere di dimostrare di aver messo in atto tutte le misure di prevenzione necessarie.

Nel caso specifico, il minore ha testimoniato che l’incidente si verificò al termine della terza ora di lezione, quando l’insegnante si era temporaneamente allontanato per una telefonata. Le testimonianze raccolte hanno confermato la mancanza di sorveglianza nel momento dell’evento. La difesa della scuola non ha fornito prove sufficienti a escludere la responsabilità, considerando anche che l’allontanamento del docente evidenzia una situazione di improvvisata assenza di controllo, elemento che influisce sulla responsabilità del Ministero.

Le cause e la mancanza di sorveglianza

  • Incidente avvenuto al termine della lezione
  • Docente temporaneamente assente
  • Testimonianze che confermano la mancanza di vigilanza
  • Assenza di prove che dimostrino un evento inevitabile o fortuito

Implicazioni sulla responsabilità

La mancanza di evidenze che dimostrino un caso fortuito o esimente rende l’evento attribuibile alla negligenza scolastica, e quindi alla responsabilità del Ministero, che ha il dovere di garantire la sicurezza durante le attività scolastiche.

Legittimazione passiva: l’ente responsabile

Il Tribunale ha escluso che l’istituto scolastico possa essere considerato soggetto passivo, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva dell’ente scolastico pratico. Secondo la giurisprudenza consolidata, le scuole sono organi dello Stato e agiscono in qualità di rappresentanza dell’amministrazione centrale, non come soggetti giuridici autonomi.

Le norme citate, come il d.P.R. n. 260/2007 e l’articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001, chiariscono che i dirigenti scolastici non hanno potere di rappresentanza processuale in nome proprio, potendo agire solo l’amministrazione centrale.

Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione è l’ente che deve rispondere in giudizio, mentre l’istituto scolastico, come ente privo di soggettività giuridica autonoma, non può essere chiamato a rispondere per atti di personale scolastico.

Quantificazione del danno e aspetti assicurativi

L’esame medico-legale ha determinato un danno biologico permanente del 17%, associato a 20 giorni di inabilità temporanea assoluta e 30 di inabilità parziale. La vittima ha subito una contusione testicolare sinistra e ha sottoposto a intervento di legatura e sezione della vena gonadica, lasciando postumi che influenzano capacità riproduttive e vita quotidiana.

Il risarcimento totale è stato liquidato in 80.000 euro, incluso rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell’incidente.

Questioni assicurative e decorrenza del diritto

Il giudice ha dichiarato inoperativa la richiesta di tutela assicurativa (chiamata in manleva), evidenziando che il diritto dell’assicurazione si è prescritto ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, che prevede un termine di due anni per far valere le pretese.

Considerato che il sinistro si è verificato il 25 febbraio 2014 e la richiesta di risarcimento è stata presentata solo nell’ottobre 2017, si è verificata una decadenza del diritto, rendendo nulla la possibilità di rivalersi sulla polizza stipulata dal Ministero.

Considerazioni finali

La sentenza evidenzia come la responsabilità del Ministero nei danni da incidenti scolastici sia strettamente legata alla vigilanza e alle tempistiche di intervento. L’assenza di sorveglianza efficace e la decorrenza dei termini assicurativi influiscono sulla fondatezza delle richieste risarcitorie, ribadendo la natura di organo dello Stato delle istituzioni scolastiche e le implicazioni sulla loro responsabilità in ambito risarcitorio.

Calcio in classe e lesioni gravi ai genitali: il caso da 80mila euro di risarcimento e i chiarimenti sul ruolo del Ministero

Sintesi della vicenda e decisione giudiziaria

Analizzando il caso estratto dalla recente sentenza del Tribunale di Salerno, si evidenzia come uno studente minorenne abbia ottenuto un risarcimento di 80.000 euro in seguito a un grave infortunio subito nel febbraio 2014. In quell'occasione, durante l'orario scolastico, il ragazzo ha subito lesioni ai genitali causate da un calcio ricevuto da un compagno di classe. La decisione, depositata con la sentenza n. 676/2025 il 14 febbraio, si concentra sui criteri di responsabilità per culpa in vigilando, sulla legittimazione passiva e sui limiti delle coperture assicurative, chiarendo anche perché il Ministero fosse chiamato a rispondere dell’incidente.

Responsabilità scolastica e onere della prova

Dopo aver preso in esame le norme di legge, in particolare l’articolo 2048 del Codice Civile, si comprende come la responsabilità dei soggetti incaricati di sorveglianza — insegnanti e figure di riferimento — sia presunta e aggravata. Tale norma impone, infatti, l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire incidenti, operando con diligenza. Nel caso concreto, il giudice ha rilevato che l’incidente si verificò al termine della terza ora di lezione, quando l’insegnante aveva temporaneamente abbandonato la classe per una telefonata, lasciando la situazione senza sorveglianza. Le testimonianze raccolte hanno confermato la mancanza di controllo nel momento dell’evento, elemento che ha favorito la responsabilità della scuola e, di conseguenza, del Ministero.

Le cause e la mancanza di sorveglianza

  • Incidente avvenuto al termine della lezione
  • Docente temporaneamente assente
  • Testimonianze che confermano la mancanza di vigilanza
  • Assenza di prove di casistica inevitabile o evento fortuito
Implicazioni sulla responsabilità

La mancanza di elementi che dimostrino cause fortuite o esimenti esclude l’ipotesi di un evento imprevedibile, rendendo l’incidente attribuibile a negligenza scolastica. Di conseguenza, si stabilisce che il Ministero debba rispondere, in quanto garante della sicurezza durante le attività scolastiche e responsabile della vigilanza.

Legittimazione passiva: l’ente responsabile

La sentenza ha escluso che l’istituto scolastico possa essere considerato soggetto passivo, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva. La giurisprudenza consolidata conferma che le scuole, in qualità di organi dello Stato, agiscono anche tramite l’amministrazione centrale, non come soggetti giuridici autonomi. In particolare, le norme come il d.P.R. n. 260/2007 e l’articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001 chiariscono che i dirigenti scolastici non possano agire in giudizio in nome proprio, ma solo l’amministrazione centrale, ovvero il Ministero dell’Istruzione.

Di conseguenza, l’unica entità chiamata a rispondere in giudizio è il Ministero dell’Istruzione, mentre l’istituto scolastico, come ente privo di soggettività giuridica autonoma, non può essere coinvolto direttamente nelle responsabilità legali.

Quantificazione del danno e aspetti assicurativi

L’esame medico-legale ha determinato un danno biologico permanente del 17%. La vittima ha inoltre subito 20 giorni di inabilità temporanea assoluta e 30 di inabilità parziale. L’intervento di legatura e sezione della vena gonadica, effettuato per trattare la contusione testicolare sinistra, ha lasciato postumi che influenzano capacità riproduttive e qualità della vita quotidiana.

Il totale del risarcimento, quantificato in 80.000 euro, comprende rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati dalla data dell’incidente, riconoscendo così pienamente il danno subito dal minore.

Questioni assicurative e decorrenza del diritto

La sentenza ha chiarito che la richiesta di tutela assicurativa, nota come “richiesta in manleva”, è risultata inoperativa per decorrenza dei termini. In particolare, il diritto dell’assicurazione si è prescritto ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, che fissa un termine di due anni dalla data dell’incidente per intervenire in giudizio. Dal momento che il sinistro si è verificato il 25 febbraio 2014 e la richiesta di risarcimento è stata avanzata solo nell’ottobre 2017, si è verificata una decadenza del diritto, rendendo così impossibile il ricorso alla polizza assicurativa stipulata dal Ministero.

Considerazioni finali

Con questa sentenza, si ribadisce come la responsabilità del Ministero in casi di incidenti scolastici sia fondamentale e strettamente collegata alla tempestività e all’efficacia della vigilanza. La mancanza di un controllo adeguato e la decorrenza dei termini assicurativi evidenziano la complessità delle questioni legate alla tutela degli studenti, sottolineando come le istituzioni scolastiche e l’amministrazione centrale abbiano ruoli diversi, ma complementari, nel garantire ambienti sicuri. Questi elementi contribuiscono a chiarire quanto la responsabilità del Ministero sia correlata alla corretta gestione delle attività scolastiche e ai limiti temporali per l’azione risarcitoria.

Domande frequenti (FAQ)

1. Chi è responsabile per l’infortunio avvenuto durante la lezione? +
2. Perché il Ministero, e non l’istituto scolastico, deve rispondere dell’incidente? +
3. Quali sono le principali norme che regolano la responsabilità scolastica? +
4. Quanto può essere il danno risarcibile in caso di lesioni ai genitali? +
5. Qual è il limite temporale per far valere un diritto di risarcimento in caso di infortunio scolastico? +
6. Cosa si intende per "responsabilità per culpa in vigilando"? +
7. Quali sono le conseguenze legali di un incidente senza sorveglianza efficace? +
8. Come influiscono le tempistiche dell’assicurazione sulla tutela legale? +
9. Esistono misure preventive che le scuole devono adottare per evitare questi incidenti? +
10. Quali sono le implicazioni per le istituzioni scolastiche e il personale educativo? +

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