Introduzione: quando gli insegnanti sono tutelati dagli infortuni accidentali
Gli insegnanti che subiscono infortuni prima di entrare in classe, durante l’ora buca o all’uscita da scuola, hanno diritto al risarcimento da parte dell’INAIL. Questa tutela si applica anche agli incidenti verificatisi durante le operazioni di evacuazione, o nel momento in cui scendono le scale mentre si conclude l’attività scolastica. È importante comprendere quali sono le condizioni per ottenere il risarcimento e quali comportamenti possano pregiudicare tale diritto.
La copertura assicurativa degli insegnanti secondo la normativa vigente
Secondo il D.P.R. 1124/1965, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro copre:
- Insegnanti, studenti e personale scolastico di ogni ordine e grado, anche in ambito privato.
- Attività pratiche e laboratoriali svolte in ambienti scolastici o durante esperienze tecnico-scientifiche.
- Corso di qualificazione professionale e formazione, anche in azienda o in cantieri scuola.
- Preparatori, inservienti e tecnici coinvolti in esercitazioni o attività tecniche.
L'assicurazione è obbligatoria per tutte le figure che, nelle condizioni previste dalla normativa, operano con macchinari, apparecchiature elettriche o in ambienti a rischio.
Rischio elettivo e implicazioni per il risarcimento
Il rischio elettivo si verifica quando l’evento incidente deriva da comportamenti volontari e imprudenti del lavoratore, che quindi escludono il diritto al risarcimento da parte dell’INAIL.
Ad esempio, se un docente percorre il tragitto casa-scuola in modo rischioso (come in moto, quando avrebbe potuto optare per mezzi più sicuri), e si infortuna, l’assicurazione potrebbe non riconoscere il danno. La sentenza n. 6725/2013 della Corte di Cassazione ha confermato che scelte di rischio volontario, come usare la moto per percorsi brevi, sono esenti da tutela INAIL.
Gli infortuni in itinere e la tutela del docente anche prima dell’ingresso in classe
Gli incidenti che si verificano prima di entrare in classe, durante l’ora buca o all’uscita, sono coperti dalla normativa. Il criterio principale è che l’incidente si plachi nel percorso di andata e ritorno, senza comportamenti rischiosi volontari.
**Condizione fondamentale:** il docente deve dimostrare di non aver assunto rischi volontari nel tragitto, affinché l’infortunio possa essere considerato coperto dall’assicurazione INAIL ed essere quindi risarcito.
Conclusioni e raccomandazioni finali
In conclusione, gli insegnanti hanno diritto al risarcimento degli infortuni occorsi in momenti di attività scolastica o di spostamento, purché non siano riconducibili a comportamenti imprudenti e volontari. La normativa attuale garantisce tutela anche in presenza di strumenti tecnologici come lavagne interattive e sistemi di gestione digitale, che semplificano le procedure di copertura assicurativa.
Per garantire il massimo protezione, è importante che il personale scolastico sia a conoscenza delle condizioni di copertura e si astenga da comportamenti rischiosi che possano pregiudicare il diritto al risarcimento.
Domande frequenti sugli infortuni dei docenti e il diritto al risarcimento
Sì, gli insegnanti sono tutelati dall'INAIL anche in caso di infortunio prima di entrare in classe, durante l’ora buca o all’uscita, purché l’incidente si verifichi nel percorso di andata o ritorno e non ci siano comportamenti volontari rischiosi.
L’incidente deve verificarsi durante il tragitto abituale e senza comportamenti rischiosi volontari da parte del docente. In assenza di imprudenza, l’INAIL garantisce il risarcimento.
Assolutamente sì, purché l’incidente avvenga durante il percorso tra le aule o in spazi collegati all’attività scolastica, senza comportamenti imprudenti che possano escludere la tutela.
Se il docente si infortuna per comportamenti imprudenti o rischiosi volontari, come utilizzare mezzi di trasporto per percorsi brevi in modo pericoloso, può essere escluso dal diritto al risarcimento INAIL, come stabilito dalla giurisprudenza.
No, l’infortunio è risarcibile solo se si è verificato nel percorso di ritorno e senza comportamenti imprudenti. La dimostrazione di buona condotta è fondamentale per ottenere il risarcimento.
Può fornire testimonianze, rendere dichiarazioni scritte e presentare prove che attestino l’assenza di comportamenti imprudenti o rischiosi durante il tragitto, rafforzando così la propria richiesta di risarcimento.
Sì, gli infortuni in itinere si verificano durante il tragitto fra casa e scuola, e sono tutelati dall’INAIL se non ci sono comportamenti rischiosi volontari; gli altri infortuni possono essere riconosciuti come incidenti sul lavoro.
L’utilizzo di sistemi digitali, come le app di segnalazione incidenti e le piattaforme online dedicate, consente di raccogliere documentazione e presentare le richieste in modo più rapido ed efficiente.
Sì, l’uso di strumenti tecnologici come lavagne interattive e sistemi digitali non pregiudica il diritto al risarcimento, purché l’incidente non derivi da comportamenti imprudenti o negligenti dall’utilizzatore.
La giurisprudenza ha confermato più volte che comportamenti rischiosi volontari escludono il diritto al risarcimento INAIL, rafforzando la necessità di comportamenti prudenti durante il tragitto e le attività scolastiche.