Contesto e importanza della vicenda legale
Recentemente, una sentenza del Tribunale di Catania ha evidenziato un principio fondamentale riguardo alla responsabilità della scuola in situazioni di incidenti che avvengono al di fuori delle ore di lezione o durante le attività di doposcuola. La famiglia di una studentessa ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro in seguito a un episodio verificatosi all’uscita dal doposcuola, ma il Tribunale ha respinto la richiesta, affermando che “la scuola non è responsabile se l’alunno è già affidato ai genitori”.
Dettagli dell’incidente e richiesta di risarcimento
Il 31 ottobre 2017, la studentessa ha subito un grave trauma facciale scontrandosi con un muretto all’ingresso dell’istituto scolastico. La famiglia ha sostenuto che la scuola fosse stata negligente, chiedendo un risarcimento ai sensi degli articoli 2048, 2051 e 2043 del Codice Civile, imputando alla scuola la mancanza di vigilanza e l’insidiosità del luogo.
Le difese dell’istituto e della compagnia assicurativa
Il collegio scolastico e l’assicurazione coinvolta hanno contestato la responsabilità sottolineando:
- Assenza di responsabilità oggettiva della scuola
- Mancanza di prove sulla dinamica dell’incidente
Inoltre, hanno evidenziato che la vigilanza della scuola si conclude nel momento in cui l’alunno viene consegnato ai genitori.
La sentenza e le ragioni del tribunale
Il Tribunale di Catania ha motivato la propria decisione affermando che:
- Il termine della vigilanza si configura con la consegna dell’alunno ai genitori, e non al termine delle lezioni o delle attività
- Le prove raccolte dimostrano che all’atto dell’incidente la studentessa si trovava già sotto la custodia diretta della madre, che l’aveva prelevata dall’istituto
- La mancanza di elementi oggettivi che dimostrino una situazione di pericolo grave o insidiosa del muretto
Elementi di prova e valutazioni legali
Il tribunale ha evidenziato che la richiesta di risarcimento non era supportata da elementi concreti o documentali che attestassero la pericolosità del luogo o un nesso diretto tra le condizioni del muretto e il danno. La studentessa, infatti, conosceva bene l’ambiente poiché era abituata alla zona e non si sono riscontrati rischi oggettivi.
In sede di giudizio, la richiesta di inserire ulteriori prove testimoniali è stata dichiarata inammissibile per tardività, e sono state condannate le parti a rifondere le spese legali, quantificate in più di 5.200 euro ciascuna.
In conclusione, questa sentenza sottolinea come la responsabilità della scuola si limiti al periodo di vigilanza attivo, che termina con la consegna dell’alunno ai genitori, e come sia fondamentale dimostrare mediante elementi concreti e documentati la reale insidiosità di un luogo o di una condizione che possa aver causato un incidente.
Domande frequenti sulla responsabilità scolastica e il caso della studentessa
Il Tribunale ha ritenuto che la scuola non fosse responsabile poiché, al momento dell’incidente, l’alunna era già sotto la custodia diretta della madre, avendo già lasciato l’istituto, e quindi la responsabilità di vigilanza si concludeva con la consegna ai genitori.
Per responsabilizzare la scuola, bisogna dimostrare che l’incidente sia avvenuto durante il periodo di vigilanza attiva, cioè mentre l’alunno era ancora sotto la sua custodia, e che vi siano prove concrete di una situazione pericolosa o negligente.
Il termine della vigilanza si considera con la consegna dell’alunno ai genitori o a un adulto delegato, momento in cui la responsabilità della scuola si ritiene conclusa, come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Catania.
È fondamentale presentare prove documentali che attestino la pericolosità del luogo, la dinamica dell’incidente e eventuali negligenze della scuola, oltre a dimostrare che l’incidente si è verificato durante la vigilanza attiva.
Le testi richieste sono state giudicate tardive, cioè presentate dopo i termini stabiliti dalla legge, pertanto sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale di Catania.
L'assicurazione può limitare la responsabilità della scuola, contestando la negligenza, e può coprire eventuali danni se emergono elementi che dimostrano il rischio o la responsabilità diretta dell’istituto durante la vigilanza attiva.
Se la scuola ha svolto attività di vigilanza anche in momenti extrascolastici o durante i trasferimenti, può essere soggetta a responsabilità, purché venga dimostrato un collegamento diretto con l’incidente.
Il limite è rappresentato dal momento in cui l’alunno viene affidato ai genitori, poiché la responsabilità della scuola termina con questa consegna, come specificato dalla sentenza del Tribunale di Catania.
La sentenza evidenzia l’importanza di dimostrare che l’incidente si sia verificato durante il periodo di vigilanza attiva, e sottolinea che la responsabilità si limita al periodo in cui l’alunno è sotto la custodia diretta della scuola. Ciò incoraggia le istituzioni scolastiche a rafforzare le proprie procedure di vigilanza e documentazione.
Per tutelarsi, la scuola deve adottare procedure di vigilanza rigorose, documentare attentamente tutte le fasi di sorveglianza, e garantire che la consegna dell’alunno ai genitori sia sempre ben registrata, limitando così la propria responsabilità ai periodi di sorveglianza attiva.