Introduzione alle modalità di accesso e valutazione nel concorso PNRR3
Il concorso per insegnanti PNRR3, previsto dai bandi DDG n. 2939/2025 e DDG n. 2938/2025, rappresenta una grande opportunità per i candidati che possiedono specifici titoli di specializzazione. Tra i vari aspetti rilevanti vi è il ruolo del titolo di sostegno sia come requisito di accesso alla procedura che come elemento valutativo nel punteggio finale. Inoltre, si approfondisce il confronto tra TFA sostegno e percorsi Indire, ed eventuali valori di punteggio attribuiti.
Quali sono i titoli di accesso alla procedura di sostegno?
La specializzazione come requisito fondamentale
Per partecipare al concorso PNRR3 con titolo di sostegno, è necessario possedere una specifica specializzazione nella disciplina di interesse, riconosciuta a livello nazionale o attraverso percorsi riconosciuti dal Ministero dell’Università e Ricerca o dall’Indire.
- TFA sostegno classico: conseguito in Italia secondo il DM n. 92/2019.
- Percorsi riconosciuti: mediante DL 71/2024 art. 6 e 7, che prevedono percorsi triennali, anche per docenti con servizio estero o titoli esteri riconosciuti.
Tempistiche di utilizzo del titolo di specializzazione
Il TFA sostegno può essere usato come requisito di accesso purché conseguito entro il 29 ottobre 2025. La specializzazione tramite percorsi Indire può essere inserita con riserva e i dati di voto saranno comunicati nel periodo 15 dicembre 2025 – 2 febbraio 2026 via apposito form.
Come viene valutato il titolo di specializzazione nel concorso?
Procedura di valutazione del titolo
La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio sulla base di quanto previsto dagli allegati B dei bandi, con valori uguali sia per la scuola primaria e secondaria. Se il voto di specializzazione non è espresso su 100, viene rapportato a 100:
- Se voto ≤ 75/100, non viene assegnato punteggio.
- Se voto > 75/100, si applica la formula: (Voto – 75)/2.
Esempio pratico di calcolo del punteggio
Supponiamo un voto di 70/80:
Calcolo: 70/80 = x/100 → x = (70×100)/80 = 87,5 → arrotondato a 88.
Il punteggio finale sarà: (88 – 75)/2 = 6,5 punti.
Punteggio massimo e attribuzione
Secondo l’articolo A.2.1 delle tabelle, il punteggio massimo assegnabile per specializzazioni pubbliche o riconosciute estere è di 12,5 punti. Quindi, il TFA sostegno conseguito in Italia conferisce 12,5 punti, lo stesso vale per titoli esteri riconosciuti come percorsi selettivi.
Il ruolo e il valore dei percorsi Indire
Percorsi Indire e accesso all’insegnamento
I percorsi di specializzazione Indire si svolgono ai sensi del DL 71/2024:
- Art. 7: Percorsi aperti senza sbarramenti, rivolti a chi ha presentato domanda, gestiti da Indire e università.
- Art. 6: Percorsi riservati a docenti con almeno tre anni di servizio o titolo estero, con graduatorie distinte e priorità, ma anche in questo caso l’accesso non è esclusivo.
Quale considerazione sulla selettività dei percorsi?
Il Ministero attende chiarimenti sulla selettività di questi percorsi, considerando che i percorsi del 7 sono pubblici e senza sbarramenti, mentre quelli dell’art. 6 prevedono priorità ma non esclusività.
Attribuzione del punteggio per i percorsi Indire
I percorsi Indire/Università non sono considerati sufficientemente selettivi da conferire un punteggio superiore rispetto al titolo conseguito in Italia. Pertanto, non garantiscono un punteggio massimo di 12,5 punti come il titolo di specializzazione.
Il titolo di specializzazione come “altro titolo”
Valutazione del “altro titolo” nel modulo di domanda
Indipendentemente dal ruolo di soggetto di accesso, la specializzazione sul sostegno può essere inserita come “altro titolo” nel punto B.4.9 del modulo di partecipazione.
- Se il titolo viene già utilizzato come requisito di accesso, non si attribuisce punteggio aggiuntivo.
- Se non è titolo di accesso, può valere fino a 5 punti.
Il titolo deve essere posseduto entro il 29 ottobre 2025; in caso di possesso successivo, non può essere aggiunto né con riserva.
Conclusioni e considerazioni finali
In sintesi, la specializzazione in sostegno conseguita entro il 29 ottobre 2025 rappresenta un requisito di accesso e può contribuire al punteggio come “altro titolo”. Il valore di punteggio dipende dal voto di specializzazione, rapportato a 100, secondo la formula stabilita. I percorsi dell’Indire e delle università, pur essendo accessibili, non sono considerati equivalenti in termini di punteggio rispetto a quello conseguito in Italia. La normativa e le interpretazioni ministeriali sono ancora in fase di chiarimento.
Sì, il titolo di sostegno può essere utilizzato sia come requisito di accesso alla procedura che come “altro titolo” per incrementare il punteggio complessivo, a condizione che sia conseguito entro il 29 ottobre 2025. Tuttavia, la sua funzione e il relativo punteggio dipendono dal ruolo in cui viene utilizzato e dalla sua provenienza.
Il titolo di sostegno rappresenta un requisito indispensabile per partecipare alle procedure di selezione, in particolare per coloro che intendono concorrere per posti di sostegno. Conseguirlo entro la scadenza prevista permette di qualificarsi e di avere priorità durante la valutazione.
Sì, i percorsi Indire, secondo le disposizioni del DL 71/2024, consentono di ottenere una specializzazione di sostegno. Tuttavia, il loro valore in termini di punteggio nel concorso potrebbe essere diverso rispetto al TFA sostegno classico, poiché l’attribuzione del punteggio dipende dalla percezione di selettività e validità del percorso stesso.
Attualmente, il TFA sostegno conseguito in Italia può attribuire fino a 12,5 punti, riconosciuti come titolo di specializzazione riconosciuto ufficialmente. I percorsi Indire, sebbene validi, non sono considerati equivalenti in termini di punteggio, poiché la loro selettività e valore ufficiale sono ancora oggetto di chiarimenti ministeriali. Pertanto, TFA e percorsi Indire non avranno lo stesso punteggio.
Il punteggio viene attribuito sulla base della formula: (Voto – 75)/2, considerando solo i voti superiori a 75/100. I voti vengono rapportati a un massimo di 100 punti e il risultato può arrivare fino a un massimo di 12,5 punti secondo le tabelle ministeriali.
Il punteggio massimo previsto è di 12,5 punti, riconosciuto sia per il TFA sostegno che per altri titoli ufficialmente riconosciuti, come alcuni titoli esteri riconosciuti e percorsi di specializzazione pubblici.
Al momento, i percorsi Indire non sono considerati equivalenti al TFA sostegno in termini di punteggio massimo attribuibile. La valutazione del loro valore dipende dalle future linee guida ministeriali, ma attualmente il loro punteggio è inferiore o comunque non pari a quello del titolo di specializzazione ufficiale.
No, se il titolo di sostegno è già stato utilizzato come requisito di accesso, non può essere inserito come “altro titolo” nel modulo di domanda per evitare doppie valutazioni dello stesso titolo.
Il titolo di sostegno deve essere conseguito entro e non oltre il 29 ottobre 2025. In caso di possesso successivo a questa data, non sarà possibile inserirlo come “altro titolo” o come requisito di accesso.
In conclusione, il titolo di specializzazione in sostegno, conseguito entro il 29 ottobre 2025, rappresenta un elemento chiave sia per l’accesso che per la valorizzazione nel punteggio finale. Tuttavia, la differenza tra TFA e percorsi Indire riguarda principalmente il loro riconoscimento ufficiale e il valore di punteggio attribuito, alla luce delle future chiarificazioni ministeriali.