La raccomandazione del Garante per i diritti delle persone con disabilità
L'Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità ha emanato una raccomandazione ufficiale volta a rimuovere gli ostacoli burocratici che possono compromettere la continuità terapeutica degli studenti con disabilità all’interno del contesto scolastico. Queste indicazioni sono supportate da materiali operativi e da un documento in formato PDF rivolto ai dirigenti scolastici e agli Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.).
Accesso degli specialisti esterni in aula: procedure e autorizzazioni
Il Garante chiarisce che, nel caso in cui uno studente con disabilità necessiti di interventi terapeutici continui anche in ambito scolastico, la responsabilità di autorizzare l’accesso degli specialisti spetta esclusivamente al dirigente scolastico. Questo deve mettere in atto procedure adeguate per consentire l’ingresso dei professionisti esterni durante le sessioni terapeutiche.
Le scuole devono seguire queste prassi:
- Fornire ai genitori un modulo informativo che spiega le modalità di svolgimento delle attività terapeutiche in aula con professionisti esterni.
- Richiedere la sottoscrizione di una dichiarazione di presa visione e accettazione da parte dei genitori.
- Assicurare che il professionista abbia un impegno scritto riguardo al rispetto delle norme sulla privacy, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il ruolo del consenso: nessuna necessità collettiva dei genitori
Il Garante specifica che il consenso di tutti i genitori degli altri alunni coinvolti non è richiesto. La normativa tutela i diritti delle persone con disabilità e prevede che l’autorizzazione sia di competenza esclusiva del dirigente scolastico.
In particolare, il dirigente dovrà:
- Informare gli insegnanti e i genitori circa l’accesso e le modalità delle attività terapeutiche.
- Acquisire una dichiarazione che attesti la conformità del professionista alle norme di privacy.
- Verificare che il professionista operi esclusivamente in presenza del docente e non interagisca con altri studenti non coinvolti.
Procedure e norme di riferimento
Secondo il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e più precisamente l’articolo 4, lettere a), b), c), g), l’autorizzazione all’accesso di specialisti esterni deve essere rilasciata dal dirigente scolastico.
Il dirigente deve inoltre:
- Comunicare l’ingresso dei professionisti ai docenti e ai genitori.
- Ottenere una dichiarazione di rispetto della riservatezza da parte dello specialista.
- Assicurare che il professionista lavori esclusivamente in presenza del docente e senza coinvolgimento di studenti non pertinenti.
Norme e regolamentazioni per un’applicazione uniforme
Ogni regolamento d’istituto che prevedesse procedure diverse, come il consenso dei genitori o dei docenti, deve essere rivisto e modificato poiché il principio fondamentale è che il consenso collettivo non può essere richiesto in questa sede.
Il Garante invita tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche, paritarie e private, a diffondere queste indicazioni per garantire l’uniformità nell’applicazione e la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità.
Integrazione tra piano terapeutico e piano educativo individualizzato
Infine, si sottolinea che il Piano Educativo Individualizzato (PEI) deve essere integrato con il piano terapeutico dell’alunno, formando un percorso coerente e completo. Tale integrazione è conforme alla Legge 104/1992 e alle linee guida ministeriali del 4 agosto 2009, promuovendo un approccio olistico e rispettoso del diritto all’istruzione e alla salute.
Domande frequenti sulla continuità terapeutica scolastica e l'autorizzazione degli specialisti
L’Autorità Garante ha chiarito che, nel rispetto della normativa sulla disabilità, l’autorizzazione all’accesso degli specialisti è di competenza esclusiva del dirigente scolastico, che può agire senza richiedere il consenso preventivo dei genitori, garantendo così la continuità terapeutica degli studenti con disabilità.
Il dirigente scolastico deve autorizzare l’ingresso degli specialisti, seguendo procedure che assicurino il rispetto della privacy e la tutela dei diritti dello studente, informando altresì insegnanti e genitori e garantendo l’adozione di moduli informativi e dichiarazioni di conformità.
No, il Garante ha specificato che il consenso collettivo di tutti i genitori degli altri alunni non è richiesto. L’autorizzazione spetta esclusivamente al dirigente scolastico, che garantisce il rispetto delle norme e la tutela dei diritti dello studente con disabilità.
Le scuole devono seguire procedure che prevedano comunicazioni, moduli informativi, dichiarazioni di riservatezza e impegni scritti riguardo al rispetto della privacy, assicurando che gli specialisti operino esclusivamente in presenza del docente e nel rispetto delle norme sulla privacy.
L’autorizzazione deve essere rilasciata dal dirigente scolastico conformemente al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e specificamente all’articolo 4, che stabilisce le modalità di accesso degli specialisti esterni alle scuole.
Il dirigente scolastico ha il compito di informare tempestivamente insegnanti e genitori circa l’ingresso degli specialisti, garantendo trasparenza e rispetto delle procedure stabilite dalla normativa.
La documentazione scritta, come le dichiarazioni di riservatezza e le attestazioni di conformità, garantisce la trasparenza, tutela legale e rispetto delle norme sulla privacy, facilitando il controllo e la tracciabilità delle autorizzazioni.
Garantendo che gli specialisti operino esclusivamente in presenza del docente e senza interagire con studenti non coinvolti, come richiesto dalle norme e dalle procedure stabilite dalla scuola e dal Garante.
L’integrazione tra piano terapeutico e piano educativo garantisce un percorso coerente e completo, rispettando le normative e promuovendo un approccio olistico che tutela il diritto all’istruzione e alla salute dell’alunno.