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Il Tribunale di Foggia respinge il ricorso di una docente di sostegno sull’ordine di accompagnare l’alunno in bagno: cosa hanno deciso i giudici

Docente di sostegno e alunno: il Tribunale di Foggia respinge il ricorso sull'accompagnamento in bagno, analisi della sentenza
Fonte immagine: Foto di Mikhail Nilov su Pexels

Chi, quando, dove e perché: il 28 novembre 2025, il Tribunale di Foggia ha emesso una sentenza che ha annullato il ricorso di una docente di sostegno contro un ordine di servizio che le imponeva di accompagnare un alunno con disabilità in bagno. La decisione si basa sul rispetto delle competenze professionali e sull’attualità delle mansioni richieste.

  • Riconosciuta la competenza esclusiva del personale ATA per assistenza in bagno
  • Ricorso dichiarato inammissibile per difetto di interesse
  • Necessità di prove concrete per ottenere risarcimenti danni

La sentenza del Tribunale di Foggia sulla mansione di accompagnare in bagno

Nel ragionamento esposto nella sentenza, i giudici hanno chiaramente sottolineato come la mansione di accompagnare l’alunno in bagno rientri tra le attività strettamente connesse all’assistenza educativa e didattica di un docente di sostegno, purché siano rispettate alcune condizioni di proporzionalità e di adeguatezza rispetto al ruolo professionale. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che l’ordine di servizio in questione non fosse sufficientemente motivato e si pongasse in contrasto con le competenze riconosciute alla docente, soprattutto considerando che l’assistenza in bagno, in situazioni di routine, può ritenersi un compito che più opportunamente dovrebbe essere affidato al personale ATA o agli assistenti specializzati, che sono propriamente formati e preposti a tali attività. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla docente, evidenziando che l’affidamento di questa mansione specifica non costituisce, di per sé, una violazione dei diritti del docente di sostegno, ma piuttosto un’applicazione corretta delle attribuzioni di competenza all’interno del personale scolastico. La sentenza, quindi, ribadisce l’importanza di distinguere con chiarezza le funzioni e le responsabilità tra il personale docente e quello non docente, preservando il ruolo professionale del docente di sostegno nel rispetto delle normative e delle prassi educative e assistenziali vigenti presso le istituzioni scolastiche italiane.

Le argomentazioni legali della docente

Gli avvocati della docente hanno sostenuto che la richiesta di accompagnare l’alunno in bagno non rientrava nelle sue mansioni ordinarie e che, secondo le normative vigenti, tale compito dovrebbe essere svolto dal personale ATA o da figure specializzate. Hanno evidenziato che la gestione dell’assistenza in bagno e delle attività di cura personale rappresenta una funzione tipica di figure professionali come gli operatori socio-sanitari o gli assistenti personali, che sono formati e qualificati per garantire standard adeguati di sicurezza e di rispetto della privacy degli studenti. Inoltre, hanno richiamato le disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 3390/2001 e nel decreto legislativo 66/2017, che stabiliscono chiaramente che le attività di assistenza di base devono essere affidate al personale ATA, in modo da garantire un’efficienza complessiva dell’organizzazione scolastica e il rispetto delle competenze di ciascuna figura professionale. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2024, inoltre, specifica che le attività di supporto meno specializzate, come l’accesso alle strutture e l’igiene personale, ricadono sotto la responsabilità del collaboratore scolastico. La docente ha anche invocato le normative sulla sicurezza sul lavoro, sostenendo che l’ordine di accompagnare l’alunno in bagno avrebbe comportato rischi di stress eccessivi, ma i giudici hanno ritenuto che tali argomentazioni non fossero sufficienti a giustificare un’eccezione rispetto alle mansioni stabilite, dichiarando il ricorso inammissibile.

Risposta dell’istituzione e il processo giudiziario

La risposta dell’istituzione scolastica e il processo giudiziario in questo caso evidenziano come il sistema giudiziario si pronunci sulla legittimità degli atti e delle decisioni amministrative nell'ambito delle attività scolastiche. La docente di sostegno, nel tentativo di tutelare la propria posizione e affermare che l’accompagnamento degli alunni in bagno non fosse di sua competenza, ha cercato di opporsi con strumenti legali, presentando un ricorso al Tribunale contro un ordine che le era stato impartito dall’amministrazione scolastica.

All’atto di non ricevere risposta alla sua richiesta di chiarimenti e di approfondire le ragioni delle decisioni, la docente ha deciso di proseguire con un’azione legale, chiedendo l’annullamento dell’ordine e anche un risarcimento di eventuali danni. Tuttavia, il giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile. La pronuncia si fonda sul fatto che, a seguito di modifiche organizzative e di assetto interno dell’istituzione scolastica, quell’ordine non fosse più in vigore o applicabile, rendendo quindi il ricorso stesso privo di un interesse attuale e diretto.

La sentenza si inserisce in un principio fondamentale del diritto amministrativo e giudiziario secondo cui il giudice può intervenire solo in presenza di un interesse giuridicamente tutelabile e attuale. Se la controversia riguarda atti amministrativi ormai superati o modificati, il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso, poiché non sussiste più la condizione di legittimità soggettiva per contestare quell’atto. Questa decisione sottolinea l’importanza di agire tempestivamente e di valutare attentamente la propria posizione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, soprattutto in ambito scolastico, dove le norme e le disposizioni possono cambiare rapidamente in risposta alle esigenze organizzative dell’istituto.

Il motivo dell’inammissibilità del ricorso

Inoltre, i giudici hanno sottolineato che il ricorso presentato dal docente di sostegno non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente. In particolare, è stato rilevato che la richiesta di escludere le proprie responsabilità relative all’accesso e all’accompagnamento dell’alunno in bagno rappresentava una questione di natura organizzativa e gestionale che, secondo il procedimento giudiziario, spetta all’amministrazione scolastica e non al singolo docente. Al di fuori di eventuali violazioni specifiche di diritti o normative, le decisioni collegiali adottate dal collegio docenti e dal dirigente scolastico rientrano nelle competenze proprie dell’istituzione e non possono essere impugnate individualmente attraverso il ricorso.

Infine, i giudici hanno evidenziato che la richiesta avanzata dal docente di sostegno rischiava di sovrapporsi alle competenze degli altri membri del personale ATA, che spesso sono deputati alla gestione di tali aspetti pratici e organizzativi. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché si basa su una pretesa di autonomia che, nell’ambito delle funzioni scolastiche, non trova fondamento giuridico e contravviene alle disposizioni dell’autonomia scolastica e del ruolo assegnato ai vari attori della scuola.

La giurisprudenza di riferimento

Il giudice si è richiamato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il processo serve a tutelare diritti sostanziali e si ha un’azione giudiziaria giusta solo in presenza di un interesse attuale e concreto.

La richiesta di risarcimento danni e il suo rigetto

La docente aveva avanzato anche una domanda di risarcimento, ma questa è stata respinta per mancanza di prove concrete di danni biologici o di uno stato di stress comprovato. Il giudice ha richiamato l’articolo 2087 del Codice Civile, sottolineando che spetta al lavoratore dimostrare l’effettivo danno e il rapporto di causalità con le mansioni svolte.

Il contributo della prova nel caso di danno

Per ottenere un risarcimento, è imprescindibile fornire prove documentali e mediche che attestino il danno subito, cosa che nel caso specifico non è stata realizzata.

Le spese di causa e le conseguenze

La docente di sostegno è stata condannata a pagare circa 5.790 euro di spese legali. La sentenza evidenzia che le violazioni normative devono essere supportate da evidenze concrete di danno o rischio reale.

Le raccomandazioni finali

La sentenza del Tribunale di Foggia sottolinea l’importanza di rispetto delle normative e dei contratti collettivi sulla ripartizione delle mansioni. Ricorrere contro ordini di servizio non conformi può risultare infruttuoso se l’ordine non è più vigente. È essenziale anche presentare prove solidi in caso di richiesta di risarcimento danni.

FAQs
Il Tribunale di Foggia respinge il ricorso di una docente di sostegno sull’ordine di accompagnare l’alunno in bagno: cosa hanno deciso i giudici

Perché il Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile il ricorso di una docente di sostegno? +

Il tribunale ha ritenuto che il ricorso riguardasse atti amministrativi ormai superati e che, pertanto, non sussistesse più un interesse giuridico attuale alla contestazione.

Qual è stata la posizione dei giudici sull’ordine di accompagnare l’alunno in bagno? +

I giudici hanno stabilito che tale mansione rientra tra le attività di assistenza svolte dal personale ATA, non dal docente di sostegno, in base alle normative e alle competenze specifiche.

Quali normative hanno sostenuto gli avvocati della docente di sostegno? +

Hanno richiamato la Circolare Ministeriale n. 3390/2001, il decreto legislativo 66/2017 e il CCNL 2024, che attribuiscono tali compiti al personale ATA e non ai docenti di sostegno.

Per quale motivo i giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile riguardo l’ordine di accompagnare in bagno? +

Perché l’ordine di servizio non era più vigente o applicabile a causa di modifiche organizzative, e il ricorso mancava di interesse attuale e diretto.

Che rischi comporta per un docente di sostegno contestare un ordine di questo tipo? +

Può risultare infruttuoso se l’ordine è stato modificato o superato, e può portare a spese legali senza ottenere risultati, come nel caso in esame.

Qual è la principale responsabilità del personale ATA rispetto alle mansioni di assistenza in bagno? +

Le normative stabiliscono che il personale ATA è principalment responsabile di assistenza in bagno e di cura personale, lasciando ai docenti di sostegno attività didattiche e di supporto educativo.

Cosa dice la giurisprudenza di riferimento sulla legittimità di ricorsi contro atti amministrativi scolastici? +

Richiamando la Corte di Cassazione, la giurisprudenza sottolinea che il processo tutela diritti solo in presenza di un interesse attuale e concreto, e non per atti ormai superati o modificati.

Quali sono le conseguenze di un rifiuto di presentare prove per il risarcimento danni? +

Se non vengono fornite prove documentali o mediche, la richiesta di risarcimento viene rigettata, come nel caso in esame, in assenza di danni comprovati.

Qual è l’importanza di rispettare le normative e i contratti nel ruolo di docente di sostegno? +

Rispettare le norme assicura adeguate funzioni ed evita contestazioni legali, confermando che le mansioni siano svolte da figure apte e formate secondo le disposizioni vigenti.

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