Un alunno con Disturbo Specifico di Apprendimento ha sostenuto l’esame di terza media nell’anno scolastico 2021-2022 presso una scuola paritaria. La prova di matematica è stata valutata 5/10, nonostante un Piano Didattico Personalizzato predisposto per supportarlo. I genitori hanno impugnato il verbale davanti al TAR e, in seguito, al Consiglio di Stato. Nel 2026 la sentenza respinge l’appello, confermando la legittimità della valutazione e l’adeguatezza delle misure PDP, e ribadendo che non esiste un obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo; al contempo resta affidata alla discrezionalità tecnica della commissione la definizione del punteggio finale.
Come interpretare la sentenza: cosa cambia per le valutazioni di PDP e gli errori di calcolo
| Fase | Esito / Decisione | Punto chiave | Data / Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Esame di terza media 2021-2022 e PDP | Voto matematica 5; PDP predisposto; studente sceglie di non usare le misure | DSA e misure compensative; griglia di punteggio | Anno 2021-22; prova matematica |
| TAR Lombardia | Ricorso respinto | Nessun errore nell’attribuzione; misure autorizzate | Sentenza TAR (non specificata in fonte) |
| Consiglio di Stato | Ricorso infondato; appello respinto | Griglia provvisoria contiene errore materiale; griglia definitiva posiziona 5 in 41-50 | Sentenza n. 03017/2026; 16 apr 2026 |
| PDP e DSA | Misure applicate; assenza di prova di riunione preliminare non esclude misure | Discrezionalità della commissione; tutela delle misure | Documentazione disponibile |
| Conclusione | Nessun obbligo di motivazione rafforzata | Discrezionalità tecnica | CS conferma l’operato |
I confini operativi: cosa è stato confermato e cosa resta in tema di PDP
La sentenza ribadisce che la valutazione finale è una funzione della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. Non esiste un obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo o sulla rimodulazione delle deroghe, se la decisione rientra nel margine di valutazione previsto dalla griglia ufficiale.
In ambito PDP e DSA, la decisione sottolinea che le misure previste vanno considerate applicate se documentate; l’assenza di una riunione preliminare non è in sé prova dell’inesistenza delle misure, soprattutto quando esiste documentazione di supporto.
Azioni pratiche per docenti e segreteria: come gestire PDP e valutazione in casi DSA
In breve, le scuole dovrebbero allineare l’organizzazione interna alle decisioni emesse dai giudici, mantenendo una prassi trasparente di PDP e verifica delle prove.
- Verificare PDP – Controllare che le misure previste siano presenti e attive per ogni prova
- Documentare riunioni – Annotare la riunione preliminare della commissione e le decisioni correlate
- Allineare criteri – Aggiornare le griglie di valutazione e renderle pubbliche
- Formazione e protocolli – Aggiornare corsi di formazione sul PDP e su come gestire le prove specifiche
FAQs
Esame di terza media e PDP: Consiglio di Stato respinge il ricorso e non esige motivazione rafforzata sugli errori di calcolo
La valutazione finale resta discrezionale della commissione entro la griglia ufficiale; non è richiesto l’obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo. La sentenza n. 03017/2026, emessa il 16/04/2026, conferma che le misure PDP, se documentate, restano valide anche in caso di ricorso.
Verificare che le misure PDP siano presenti e attive per ogni prova. Annotare le riunioni preliminari della commissione e le decisioni correlate. Aggiornare le griglie di valutazione e renderle pubbliche, e predisporre formazione sul PDP.
Non esiste obbligo di motivazione rafforzata sugli errori di calcolo; la decisione resta discrezionale della commissione entro la griglia di valutazione. La sentenza n. 03017/2026 conferma questa impostazione.
Verificare che il PDP sia presente e attivo per ogni prova. Documentare le riunioni della commissione e le decisioni correlate. Aggiornare le griglie di valutazione e renderle pubbliche, e predisporre protocolli di formazione sul PDP.