La “104” non basta: l’esclusione dalla graduatoria interna è prevista dal CCNI art. 13, comma 2, ma scatta solo con contrazione di organico.
Rientra solo chi ha una precedenza del CCNI (nel testo: punti I, III, IV e VII), e per l’assistenza soprattutto punto IV.
Territorio: per il punto IV la scuola deve essere in stessa provincia del domicilio del familiare con disabilità.
Comune diverso: se il comune della scuola è diverso, serve una domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza del familiare.
Comune senza sedi idonee: indirizza la domanda verso comuni vicini con sedi compatibili, mantenendo la coerenza territoriale.
Obiettivo pratico: applicare correttamente l’esclusione per evitare soprannumerarietà nell’individuazione dei perdenti posto.
Checklist decisionale per il punto IV (assistenza familiare con 104)
| Controllo | Esito | Cosa verificare in pratica |
|---|---|---|
| Precedenza CCNI (non è automatico) | Sì/No | Non basta “avere la 104”: serve rientrare nella precedenza (qui: punto IV). |
| Contrazione di organico | Sì/No | L’esclusione opera solo se l’operazione dei perdenti posto rende strettamente necessario evitarne l’inclusione. |
| Stessa provincia (scuola vs domicilio) | Sì/No | Per il punto IV: la scuola di titolarità deve essere in stessa provincia del domicilio del familiare con 104. |
| Comune scuola = comune del familiare | Sì/No | Se Sì, la condizione territoriale è soddisfatta. |
| Comune diverso → trasferimento volontario | Sì/No | Serve domanda volontaria nel comune di residenza del familiare per l’anno scolastico di riferimento. |
| Nessuna sede idonea nel comune | Sì/No | Indirizza su comuni vicini con sedi compatibili, mantenendo la logica territoriale richiesta. |
Questi controlli portano a una decisione rapida: verificaprecedenza,territorioetrasferimento volontario. L’esclusionedalla graduatoria interna è applicabile solo secontrazione di organicoe condizioni territoriali risultano coerenti.
Procedura operativa per docente e segreteria: controlli essenziali prima della graduatoria interna. Applica l’esclusione solo se CCNI e contrazione di organico coincidono.
“104” non garantisce l’esclusione. La tua assistenza può farti rientrare in una precedenza del CCNI art. 13, c.1 (qui: punti I, III, IV e VII), ma l’esclusione dalla graduatoria interna è prevista dall’art. 13, comma 2 e scatta solo con contrazione di organico per evitare soprannumerarietà.
Controllo territoriale (punto IV): verifica che la scuola di titolarità sia in stessa provincia del domicilio del familiare. Se il comune della scuola è diverso, serve una domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza del familiare per l’anno scolastico di riferimento; se non ci sono sedi idonee, indirizza su comuni vicini coerenti.
- Docente (assist. familiare / punto IV): 1) conferma di rientrare nella precedenza CCNI legata all’assistenza/tutela; 2) confronta provincia e comune tra domicilio del familiare e scuola di titolarità; 3) se i comuni non coincidono, presenta domanda volontaria nel comune del familiare; 4) se il comune non ha sedi idonee, scegli comuni vicini con sedi compatibili. Scadenza: entro la chiusura delle domande di trasferimento per l’anno scolastico di riferimento e prima dell’uso della graduatoria interna per i perdenti posto.
- Segreteria/ufficio personale: acquisisce e verifica la documentazione della precedenza, controlla la coerenza territoriale (provincia/comune) e accerta che la domanda volontaria risulti presentata quando necessaria. L’esclusione va applicata senza automatismi, prima dell’eventuale fase di individuazione dei perdenti posto.
- Dirigente scolastico: supervisiona l’applicazione del CCNI vigente con quanto rilevato dalla segreteria e assicura la corretta pubblicazione/uso della graduatoria interna.
Esempio: in un passaggio di ruolo (decorrenza 1 settembre 2025), se il padre con 104 risiede in un comune limitrofo e la scuola è in stessa provincia ma in un comune diverso, l’esclusione richiede la domanda volontaria per il comune di residenza.
FAQs
Esclusione dalla graduatoria interna con legge 104 (assistenza familiare): condizioni e cosa verificare
Non basta la 104: serve contrazione di organico e rientrare nella precedenza CCNI (punto IV). La scuola di titolarità deve essere nella stessa provincia del domicilio del familiare; se il comune è diverso, è necessaria una domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza per l’anno scolastico di riferimento, o indirizzare verso comuni vicini se non ci sono sedi idonee.
No: l’esclusione è prevista dall’art. 13, comma 2 e scatta solo con contrazione di organico; l’assistenza familiare può far rientrare in una precedenza CCNI (art. 13, c.1), ma non determina automaticamente l’esclusione.
Va verificata la provincia della scuola di titolarità e la provincia/domicilio del familiare: per il punto IV la scuola deve essere nella stessa provincia del domicilio del familiare. Se il comune è diverso, serve una domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza per l’anno scolastico di riferimento; se non ci sono sedi idonee, si indirizza verso comuni vicini coerenti.
La segreteria acquisisce e verifica la documentazione della precedenza e la coerenza territoriale; accerta che la domanda volontaria sia presente quando necessaria. Il dirigente scolastico supervisiona l’applicazione del CCNI vigente e garantisce la corretta pubblicazione della graduatoria interna.