La 104 per assistenza familiare (Legge 104/1992) non esclude automaticamente dalla GII.
La GII individua i perdenti posto quando c’è contrazione d’organico.
L’eventuale esclusione dipende dal CCNI e dalla precedenza IV (art 13 CCNI).
Se scuola e domicilio sono in comuni diversi, serve la domanda volontaria al comune di residenza (comune limitrofo se mancano scuole idonee).
Tabella decisionale: cosa controllare prima della GII
Oltre al contenuto sintetico della tabella, è utile chiarire come si applicano concretamente i criteri di esclusione. L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con 104 per assistenza familiare: condizioni necessarie non è automatica: dipende dall’effettiva applicazione delle precedenze previste dal CCNI nel contesto della contrazione d’organico. Per questa ragione, la valutazione non si limita a verificare la presenza del 104, ma richiede l’analisi della situazione complessiva di ciascun docente e del contesto di assegnazione.
- Condizione chiave: la GII esclude solo se la procedura di contrazione d’organico applica effettivamente le precedenze del CCNI; la mera presenza del 104 non basta da sola a provocare l’esclusione, ma deve convivere con l’ordine di priorità previsto dall’atto normativo.
- Verifica delle precedenze art. 13: i punteggi rilevanti sono quelli degli elementi I, III, IV e VII; tuttavia, l’applicazione non è automatica e va accertata in sede di valutazione, verificando se una o più di queste precedenze ricadono nel caso specifico.
- Precedenza IV: riguarda assistenza al coniuge/figlio disabile, al figlio che assiste il genitore e chi esercita tutela legale; è fondamentale accertarne l’applicabilità al proprio contesto, non genericamente.
- Stessa provincia: se la scuola di titolarità e il domicilio del familiare si trovano nella stessa provincia, la condizione territoriale risulta soddisfatta e facilita l’assegnazione.
- Comuni diversi: se i comuni sono diversi ma nella stessa provincia, serve una domanda volontaria di trasferimento al comune di residenza per l’anno di riferimento, dimostrando l’interesse e la coerenza della scelta.
- No scuole idonee nel comune: quando non esistono scuole idonee, è possibile indicare un comune limitrofo; la domanda deve rimanere riferita al comune di residenza, accompagnata da motivazioni documentate.
- Atti e prove: in segreteria va consegnato il provvedimento 104 insieme alla prova della domanda (quando richiesta); è essenziale conservare copie, ricevute e documenti completi per eventuali verifiche.
- Procedura e verifica: in caso di dubbi sull’applicazione delle precedenze, contattare la segreteria scolastica, verificare la normativa CCNI vigente e richiedere eventuali chiarimenti o rettifiche entro i termini stabiliti.
Questa descrizione completa la tabella offrendo un quadro operativo utile per comprendere Esclusione dalla graduatoria interna di istituto del docente con 104 per assistenza familiare: condizioni necessarie e cosa verificare in ogni situazione.
104 e GII: non è automatico, serve la cornice CCNI
L’esclusione dalla GII per chi assiste un familiare con disabilità ai sensi della Legge 104/1992 non è automatica: opera solo se, con contrazione d’organico, la procedura applica le precedenze dell’art 13 CCNI (punti I, III, IV, VII). Per l’assistenza del genitore, la precedenza IV comprende coniuge/figlio con disabilità, figlio che assiste il genitore e chi esercita tutela legale.
Provincia e domanda volontaria: applicazione pratica della precedenza IV
Se scuola di titolarità e domicilio del familiare con 104 sono nella stessa provincia, la condizione territoriale è soddisfatta e la precedenza IV può essere applicata in caso di contrazione d’organico. Se invece scuola e comune di residenza dell’assistito sono in comuni diversi (sempre stessa provincia), l’esclusione dalla GII richiede la domanda volontaria di trasferimento verso il comune di residenza; se mancano scuole idonee, puoi indicare un comune limitrofo ma senza rinunciare alla domanda per il comune di residenza. Nel caso indicato (passaggio di ruolo dal 1 settembre 2025 con padre in comune limitrofo), l’esclusione è possibile solo se la domanda volontaria per il comune del padre è stata presentata e verificata in segreteria.
- Verifica che il familiare sia beneficiario della Legge 104/1992 e che l’assistenza ricada nella precedenza IV
- Confronta provincia tra scuola di titolarità e domicilio dell’assistito
- In caso di comuni diversi prepara la domanda volontaria di trasferimento per il comune di residenza (nei termini annuali)
- Se servono scuole idonee indica il comune limitrofo senza perdere la domanda per il comune di residenza
- Consegna alla segreteria copia 104 e prova della domanda quando richiesta
Ultima verifica con la segreteria
Prima di considerare l’esclusione dalla GII come effettivamente applicabile, verifica con la segreteria l’impostazione per l’anno scolastico (CCNI e prassi possono aggiornarsi). Conserva nel fascicolo personale documentazione 104 e prova della domanda di trasferimento quando richiesta.
FAQs
Esclusione dalla GII con assistenza 104: quando è possibile davvero
Non è automatica: l’esclusione avviene solo se, in caso di contrazione d’organico, si applicano le precedenze dell’art 13 CCNI (punti I, III, IV, VII). La presenza del 104 da sola non basta.
Dipende dall’effettiva applicazione delle precedenze CCNI; la Precedenza IV comprende coniuge/figlio disabile, figlio che assiste il genitore e chi esercita tutela legale. Va accertata l’applicabilità nel contesto specifico.
Se scuola e domicilio sono nella stessa provincia, la condizione territoriale è soddisfatta e la Precedenza IV può essere applicata in caso di contrazione d’organico.
Occorre una domanda volontaria di trasferimento al comune di residenza per l’anno di riferimento; se non esistono scuole idonee, è possibile indicare un comune limitrofo ma mantenere la domanda per il comune di residenza; consegnare 104 e prova della domanda in segreteria.
Verifica l’impostazione per l’anno scolastico con la segreteria e che CCNI sia aggiornato; conserva nel fascicolo personale la documentazione 104 e la prova della domanda di trasferimento quando richiesta.