Esclusione da graduatoria interna di istituto “A scuola mi chiedono se presento domanda di mobilità per il prossimo anno, sono tenuta a rispondere?”. La domanda che vi pongono non cambia la sostanza: dovete applicare le regole del CCNI. L’esclusione dalla graduatoria interna non dipende da una semplice intenzione, ma da art. 13, comma 2, CCNI, dalla provincia e dalla domanda volontaria di trasferimento. Se avete precedenza per assistenza con L. 104/1992 e siete dentro il vincolo triennale, la mobilità può restare legittima. Qui trovate cosa dire davvero alla segreteria e cosa non è necessario “dichiarare a voce”.
Quando scatta davvero l’esclusione: 4 verifiche prima di rispondere alla segreteria
- Precedenza e graduatoria interna: art. 13, comma 2, CCNI prevede l’esclusione dalla graduatoria interna per i perdenti posto in presenza di specifiche precedenze. L’esclusione “salta” solo se la contrazione di organico rende strettamente necessario il coinvolgimento.
- Stessa provincia: l’esclusione opera se la scuola di titolarità si trova nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
- Provincia diversa: se titolarità e domicilio stanno in province diverse (o comuni/distinti differenti), l’esclusione non è automatica. Scatta solo con una domanda volontaria di trasferimento presentata nel periodo considerato per il comune di residenza del familiare da assistere.
- Non è un “obbligo di dichiarazione”: non siete tenute a comunicare preventivamente se presenterete domanda di mobilità. Conta l’eventuale domanda volontaria risultante dagli atti di mobilità: la risposta verbale non incide automaticamente sulla predisposizione della graduatoria interna.
Così evitate richieste “informali” che creano pressione o vi portano a firmare dichiarazioni non necessarie. Sapere su quale requisito dell’art. 13 CCNI si basa l’esclusione vi tutela in fase di aggiornamento della graduatoria interna.
Ambito di applicazione: docenti con precedenza L. 104 e individuazione dei perdenti posto
La disciplina riguarda i docenti che vantano precedenze collegate all’assistenza a un familiare con disabilità ai sensi della L. 104/1992. Questo quadro incrocia due piani: mobilità (anche in deroga al vincolo triennale) e graduatoria interna di istituto usata per l’individuazione dei perdenti posto. L’effetto di esclusione si legge in base alla distanza territoriale tra titolarità e domicilio dell’assistito e, nei casi previsti, dipende da una domanda volontaria presentata nel periodo rilevante.
Cosa fare subito: come gestire la richiesta sulla mobilità e preparare la domanda L. 104
Quando vi chiedono se presenterete mobilità per il prossimo anno, chiedete su quale presupposto contrattuale lavorano. Art. 13, comma 2, CCNI non valuta la vostra intenzione: valuta l’esistenza di una domanda volontaria per il comune di residenza del familiare assistito. Per questo la vostra risposta verbale non incide automaticamente sulla predisposizione della graduatoria interna.
- Chiedete il riferimento: richiedete che vi indichino il punto usato dal CCNI. Domandate se applicano provincia (punto a) oppure domanda volontaria (punto b).
- Verificate i confini territoriali: confrontate provincia di titolarità e domicilio anagrafico dell’assistito. Se coincidono, l’esclusione segue il criterio del punto a.
- Gestite la richiesta futura: se vi chiedono un sì/no sulla mobilità futura, chiedete una richiesta formale e motivata. In assenza di base, fatevi guidare dalla domanda effettivamente inviata.
- Tenete traccia degli atti: conservate ricevute e copie della domanda di mobilità. Servono se dovete dimostrare presentazione, preferenze e requisiti dichiarati.
Se la vostra situazione riguarda il vincolo triennale, potete chiedere mobilità anche in deroga. La deroga discende dall’art. 2, comma 6, CCNI collegata all’assistenza di cui alla L. 104/1992 (art. 3, comma 3). In questi casi, l’OM mobilità (ordinanza ministeriale sulla mobilità) impone preferenze territoriali specifiche. Seguendole, evitate respingimenti e riducete contestazioni sull’esclusione.
- Prima preferenza obbligatoria: indicate come prima preferenza il comune o il distretto subcomunale di residenza del familiare.
- Residenza certificata: la residenza deve risultare iscritta anagraficamente da almeno tre mesi alla pubblicazione dell’OM.
- Comune senza posti: se nel comune indicato non ci sono posti disponibili, inserite un comune limitrofo con posti. In alternativa, indicate una scuola con sede di organico in un comune diverso ma presente nel comune di residenza del familiare.
- Preferenza mancante: senza la preferenza per il comune di ricongiungimento o assistenza (o distretto), la domanda può non essere accolta.
Applicando bene queste regole, chiarite anche il punto “più delicato”. Se la scuola di titolarità è in provincia diversa, l’esclusione non opera automaticamente secondo il punto a. L’eventuale esclusione secondo il punto b dipende dall’aver presentato, nel periodo considerato, una domanda volontaria per il comune del familiare. Così partecipare alla mobilità non resta un rischio “a intuito”, ma un atto coerente con i requisiti verificabili.
Tenere insieme CCNI, L. 104/1992 e OM mobilità vi permette di rispondere con precisione e di evitare errori formali. Orizzonte Insegnanti vi aiuta a trasformare le norme in scelte operative ogni giorno.
Fateci sapere: nei commenti raccontate come la vostra segreteria ha gestito la richiesta sulla mobilità e se vi è stata chiesta una dichiarazione. Condividete l’articolo con i colleghi: può fare risparmiare tempo in ufficio.
FAQs
Graduatoria interna e domanda di mobilità: come rispondere alla scuola quando chiedono informazioni
No, non è obbligo dichiararlo a voce. La valutazione si basa sulla domanda volontaria di trasferimento per il comune di residenza del familiare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, CCNI; la risposta verbale non incide automaticamente sulla graduatoria.
L'art. 13, comma 2, CCNI prevede l'esclusione dalla graduatoria interna per i perdenti posto in presenza di specifiche precedenze. L'esclusione è automatica solo se la contrazione di organico lo rende strettamente necessario; se titolarità e domicilio sono in province diverse, l’esclusione non è automatica.
Non è obbligo dichiarare preventivamente se presenterete mobilità. Conta l'eventuale domanda volontaria risultante dagli atti di mobilità; la risposta verbale non incide automaticamente.
Chiedete il riferimento CCNI (provincia vs domanda volontaria) e verificate la provincia di titolarità e domicilio dell’assistito. Se vi chiedono sì/no, richiedete una richiesta formale e motivata; in assenza di base, attenetevi alla domanda effettivamente inviata.