Con il provvedimento n. 117 del 26 febbraio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce come pubblicare le graduatorie dei concorsi pubblici. Online devono comparire solo i dati essenziali dei vincitori: nome e cognome, punteggio finale e posizione in graduatoria. Stop a codici fiscali e a dettagli sui punteggi o a informazioni che possano rivelare aspetti personali. Perché la trasparenza amministrativa non autorizza una diffusione fuori misura.
Che cosa va online nelle graduatorie: decisione rapida su dati sì e dati no
| Dato in graduatoria | Pubblicabile online | Limite pratico |
|---|---|---|
| Vincitori: nome e cognome | Sì | Solo per chi risulta vincitore |
| Vincitori: punteggio finale | Sì | Indicazione complessiva |
| Vincitori: posizione in graduatoria | Sì | Utile alla trasparenza, senza extra |
| Codice fiscale | No | Va rimosso dalla versione pubblica |
| Punteggi dettagliati (parziali, voci) | No | Non serve per la trasparenza legale |
| Titoli di preferenza e precedenze | No | Evitare anche effetti indiretti |
| Idonei non vincitori | Solo se scorre la graduatoria | Diffusione online solo con scorrimento effettivo |
| Dati su condizioni personali delicate (es. disabilità) | No | Rischio di dati sensibili, anche se “indiretti” |
Confini operativi della decisione
Il punto non è “pubblicare o non pubblicare”, ma pubblicare solo ciò che serve. Il riferimento è il principio di minimizzazione e la non eccedenza rispetto alle finalità di trasparenza. La pubblicazione dei dati personali deve essere limitata ai vincitori e gestita con prudenza per gli idonei non vincitori, soprattutto in vista di eventuali scorrimenti.
Come adeguare subito la pubblicazione delle graduatorie (cosa fare e cosa evitare)
Per mettervi al riparo, lavorate con una procedura “a campi minimi”: una versione web della graduatoria, diversa dalla base documentale completa usata negli atti interni. Nel caso sanzionato dal Garante, la diffusione di dati eccedenti ha portato a una sanzione amministrativa di 15.000 euro.
- Estrai solo i dati dei vincitori: nome e cognome, punteggio finale e posizione.
- Rimuovi subito codice fiscale e altri campi identificativi non necessari alla trasparenza.
- Taglia i dettagli dei punteggi: niente parziali, niente griglie, niente voci di valutazione.
- Pubblica solo quando scatta lo scorrimento: gli idonei non vincitori non vanno esposti online “per sempre”.
- Elimina preferenze e precedenze, anche se presenti in forma apparentemente neutra: possono rivelare condizioni personali delicate.
- Verifica responsabilità con chi gestisce la procedura: l’amministrazione controlla, ma anche il responsabile esterno deve garantire la conformità.
Dal punto di vista delle regole, la trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 non sostituisce gli obblighi privacy. Il quadro va letto insieme a GDPR e tutele previste dalla normativa nazionale. Tradotto in pratica: la graduatoria online deve essere pertinente e non eccedente. Se un allegato contiene dati in più, va escluso dalla pubblicazione sul web o riformulato.
Questa impostazione vale anche per i concorsi della scuola. Dirigenti scolastici e uffici competenti devono evitare che il sito diventi un “archivio” di informazioni personali non necessarie. Il criterio è lo stesso: dati minimi, pubblicazione mirata ai vincitori e attenzione agli idonei non vincitori fino a un eventuale scorrimento.
Azioni subito prima di caricare la prossima graduatoria
Prima del prossimo aggiornamento pubblicate una versione web depurata e fatela validare da chi segue la privacy interna (DPO o referente). Come base per tarare il modello, consultate il provvedimento n. 117 del 26 febbraio 2026 del Garante: vi serve per rendere ripetibile la scelta dei campi e ridurre il rischio di pubblicazioni non conformi nei concorsi pubblici, inclusi quelli scolastici.
FAQs
Concorsi pubblici, il Garante mette paletti: online solo i dati essenziali dei vincitori
Online devono comparire solo nome e cognome, punteggio finale e posizione in graduatoria dei vincitori. Il codice fiscale e i dettagli sui punteggi non devono essere pubblicati; l’esposizione va limitata ai dati essenziali.
Rimuovere codice fiscale; evitare punteggi dettagliati (parziali, voci), titoli di preferenza e precedenze; evitare dati su condizioni personali delicate (es. disabilità).
Azioni: predisponi una versione web depurata con solo nome, cognome, punteggio finale e posizione, rimuovendo codice fiscale e dettagli sui punteggi; pubblica solo quando si verifica lo scorrimento. Consulta il DPO o referente privacy e ricorda la sanzione di 15.000 euro in caso di diffusione non conforme.
Gli idonei non vincitori devono essere pubblicati solo se la graduatoria procede con scorrimento e in forma limitata; senza scorrimento, la diffusione online va evitata per minimizzare rischi di dati personali.