Per l’iscrizione all’anno scolastico 2026/27, i genitori devono rispettare specifiche norme sulla responsabilità condivisa. La domanda può essere inviata da un solo genitore, purché si attesti in modo formale l’accordo con l’altro genitore, anche in presenza di separazione o divorzio. La procedura è prevista per garantire che entrambe le parti partecipino alle decisioni sull’educazione dei figli e che siano rispettate le normative vigenti.
- La domanda di iscrizione deve essere condivisa tra entrambi i genitori.
- Può essere compilata da un solo genitore con attestazione di accordo condiviso.
- Le procedure sono valide anche in caso di separazione o divorzio.
- Le iscrizioni si svolgono dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.
- La presentazione avviene esclusivamente online tramite piattaforma dedicata.
Come funziona la responsabilità condivisa nelle iscrizioni scolastiche
Per quanto riguarda le iscrizioni 2026/27, la responsabilità condivisa implica che entrambi i genitori devono partecipare attivamente alla compilazione della domanda di iscrizione per assicurare che la decisione sia presa in modo congiunto e consapevole. Questo non significa necessariamente che entrambi debbano compilare singolarmente il modulo, ma piuttosto che la domanda deve essere correttamente attestata e firmata da almeno uno dei genitori, il quale dichiara di aver consultato e concordato con l’altro genitore sulla scelta della scuola. Nel caso di famiglie con separazione o divorzio, la procedura prevede che ciascun genitore possa attestare la propria responsabilità e il consenso, allegando eventuali accordi o decisioni di riferimento. Se i genitori hanno un affidamento condiviso, entrambi devono essere coinvolti nel procedimento, anche tramite dichiarazioni ufficiali, per garantire trasparenza e tutela del minore. Qualora vi siano extremi di disaccordo o assenza di consenso tra i genitori, le decisioni possono essere prese anche dal giudice tutelare o attraverso accordi specifici definiti in sede legale. La normativa mira dunque a promuovere la collaborazione tra genitori, ma garantisce anche che la decisione finale sia corretta e rispettosa dei diritti di entrambe le parti e, soprattutto, del minore coinvolto.
Responsabilità condivisa: modalità di esercizio
Per quanto riguarda le iscrizioni 2026/27, la modalità di esercizio della responsabilità condivisa rappresenta un aspetto fondamentale da chiarire. Quando si parla di responsabilità condivisa si intende che entrambi i genitori devono essere coinvolti nel processo decisionale riguardante l'iscrizione del figlio, anche se la compilazione della domanda può essere effettuata da uno solo di loro. Tuttavia, è essenziale che venga presentata un'attestazione formale di accordo tra i genitori, che dimostri la volontà di condividere tale responsabilità. Questo documento può essere una dichiarazione sottoscritta da entrambi, che conferma l'accordo sulla procedura di iscrizione e sull'esercizio condiviso della responsabilità.
In caso di separazione o divorzio, la gestione delle iscrizioni può risultare più complessa, ma il principio di responsabilità condivisa rimane fondamentale. In tali situazioni, è consigliabile che entrambi i genitori siano coinvolti e collaborino nel processo, anche attraverso accordi scritti ufficiali, per garantire che le decisioni prese siano rispettose delle esigenze del minore e delle modalità di esercizio della responsabilità condivisa. Se uno dei genitori decide di delegare l'atto di iscrizione all’altro, deve comunque essere presente una dichiarazione che attesti il consenso di entrambi, evitando eventuali contestazioni future. Dolore di tutto, la modalità di esercizio deve sempre garantire che la volontà e il benessere del minore siano al centro delle decisioni, rispettando le normative e i principi stabiliti dal diritto di famiglia.
Come si applica nei casi di separazione o divorzio
Nel contesto delle iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/27, le modalità di applicazione nei casi di separazione o divorzio sono delicate e richiedono particolare attenzione. Quando si parla di responsabilità condivisa, si intende che entrambi i genitori devono partecipare attivamente al processo decisionale e alla compilazione della domanda di iscrizione, salvo diversa disposizione nelle decisioni di affidamento. Tuttavia, in presenza di separazione o divorzio, la normativa permette che l’iscrizione venga effettuata anche da un solo genitore, purché quest’ultimo possa dimostrare che la decisione sia stata presa in accordo con l’altro genitore o che rispecchi una responsabilità condivisa, nel rispetto delle norme di responsabilità genitoriale. Se gli accordi tra i genitori stabiliscono un affidamento condiviso, entrambi devono compilare e firmare la domanda, attestando l’accordo sulle decisioni relative all’iscrizione. In caso di affidamento esclusivo a un genitore, quest’ultimo può procedere con l’iscrizione autonomamente, ma è fondamentale che nel modulo venga dichiarato che la scelta rispecchia comunque un accordo con l’altro genitore o il rispetto di obblighi condivisi. La procedura prevede che la domanda venga accompagnata da una dichiarazione di entrambe le parti o, almeno, da un’istanza che attesti il consenso dell’altro genitore, affinché si garantisca trasparenza e tutela delle parti coinvolte. Inoltre, in presenza di accordi formali di separazione o divorzio, è opportuno allegare una copia dell’accordo o della sentenza di separazione, per facilitare eventuali verifiche e assicurare che la decisione di iscrizione sia pienamente conforme alle responsabilità condivise o esclusive stabilite legalmente.
Chi deve presentare la domanda?
Per le iscrizioni 2026/27, è importante capire chi deve presentare la domanda e come procedere in differenti situazioni familiari. In linea generale, l’iscrizione può essere effettuata da uno dei genitori o da un tutore legale, purché venga dichiarato che si è raggiunto un accordo con l’altro genitore o tutore. Quando si compilano i moduli online, questa conferma si ottiene tramite la casella obbligatoria, mentre nel caso di modello cartaceo si può allegare una dichiarazione firmata da entrambi i genitori. In presenza di responsabilità condivisa, si intende che entrambi i genitori devono contribuire alla compilazione, ma non necessariamente farlo contemporaneamente, purché venga attestata l’accordo tra le parti. In situazioni di separazione o divorzio, il procedimento può variare: il genitore che ha l’affidamento esclusivo può presentare la domanda, oppure entrambi i genitori possono farlo congiuntamente, allegando un'apposita autorizzazione o dichiarazione conforme alle modalità richieste dagli enti scolastici. È consigliabile consultare le direttive specifiche fornite dall’istituzione scolastica o dall’ente competente per evitare eventuali errori o incomprensioni, assicurando così un iter senza intoppi per le iscrizioni 2026/27.
Rispetto delle disposizioni di responsabilità condivisa
Se i genitori hanno affidamento condiviso, la responsabilità di decidere e agire sulla domanda di iscrizione spetta a entrambi. Per affidamento esclusivo, il genitore affidatario può presentare l’iscrizione, ma deve comunque attestare di aver agito in accordo con l’altro genitore, se previsto dalla normativa.
Modalità di presentazione delle iscrizioni 2026/27
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite piattaforma online disponibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. Si utilizza SPID, CIE, CNS o eIDAS. La finestra temporale per le domande va dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. La procedura è valida per tutti gli ordini di scuola statali e paritarie aderenti al sistema digitale, esclusi alcuni casi come le scuole dell’infanzia di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta o specifici percorsi indicati dal Ministero.
FAQs
Iscrizioni scolastiche 2026/27: responsabilità condivisa e procedure in caso di separazione o divorzio
No, la domanda può essere compilata da un solo genitore, purché si attesti formalmente l’accordo con l’altro genitore. È sufficiente che uno dei genitori dichiari di aver consultato e concordato la scelta con l’altro.
Se gli accordi prevedono affidamento condiviso, entrambi i genitori devono firmare la domanda attestando l’accordo. In caso di affidamento esclusivo, il genitore affidatario può procedere autonomamente, allegando una dichiarazione che confermi il rispetto dell’accordo o del provvedimento giudiziario.
Può essere una dichiarazione firmata da entrambi i genitori, che conferma la volontà di condividere la responsabilità, oppure un documento ufficiale come accordo di separazione o sentenza giudiziaria.
Sì, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori devono partecipare alla compilazione, attestando con firme e dichiarazioni il loro accordo sulla scelta scolastica.
In caso di disaccordo, la normativa può prevedere l'intervento del giudice tutelare o la definizione di accordi in sede legale per tutelare il benessere del minore e rispettare le responsabilità genitoriali.
Sì, è possibile delegare la presentazione, purché venga allegata una dichiarazione di consenso firmata da entrambi i genitori o tutori, garantendo la validità dell’atto.
È consigliabile allegare una copia dell’accordo di separazione o della sentenza di divorzio che stabilisce le modalità di affidamento e responsabilità genitoriale, per facilitare eventuali verifiche.