normativa
5 min di lettura

Numero di giorni di malattia consentiti in un triennio per docenti e ata: ruolo e precari

Docente o ATA a riposo a letto: riflessione sui giorni di malattia consentiti nel triennio per il personale scolastico.
Fonte immagine: Foto di cottonbro studio su Pexels

Scopri chi può usufruire di quante giornate di assenza per malattia in un arco temporale triennale, distinguendo tra personale di ruolo e precario, e le normative di riferimento, con dettagli utili per la gestione delle assenze nel settore scolastico.

  • Differenze tra il periodo di comporto di ruolo e precari
  • Durata massima consentita di assenza per malattia
  • Retribuzione e conservazione del posto
  • Normativa di riferimento

Dettagli normativi e modalità di presentazione

Destinatari: personale docente e Ata con contratti a tempo determinato e indeterminato

Modalità: consultare la normativa di riferimento e le circolari interne

Link: Normativa di riferimento e aggiornamenti

Come funziona la gestione delle assenze per malattia

La gestione delle assenze per malattia dei docenti e ata è soggetta a norme precise che regolano l’utilizzo dei giorni disponibili e le modalità di presentazione delle certificazioni mediche. Per entrambe le categorie, è importante conoscere i limiti di giorni fruibili nel triennio, che variano a seconda del tipo di contratto e dell’anzianità di servizio. In particolare, i docenti di ruolo hanno a disposizione fino a 180 giorni di assenza per malattia, che possono essere utilizzati senza perdere il posto di lavoro, purché le assenze siano debitamente giustificate con certificato medico e rispettino le procedure stabilite dall’amministrazione scolastica. Questi 180 giorni comprendono sia i giorni lavorativi che quelli non lavorativi, ed è fondamentale la comunicazione tempestiva all’istituzione scolastica.

Per i precari, invece, il limite massimo di assenze per malattia nel triennio è più restrittivo: 270 giorni complessivi, di cui 90 giorni consecutivi di assenza sono considerati un periodo limite oltre il quale potrebbe essere necessaria la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro, a meno di condizioni specifiche. La normativa stabilisce che tali giorni devono essere adeguatamente documentati con certificati medici e che eventuali periodi di assenza devono essere comunicati tempestivamente ai referenti scolastici. Questa gestione permette di tutelare sia il rispetto delle norme, sia la continuità delle attività scolastiche, garantendo al personale la possibilità di usufruire di un congruo periodo di congedo per motivi di salute.

Inoltre, durante l’intero triennio, sia il personale di ruolo che i precari devono considerare eventuali specifiche disposizioni, come la possibilità di usufruire di periodi di aspettativa o altre forme di tutela, che possono variare a seconda delle norme vigenti e delle particolarità del contratto. È consigliabile mantenere un dialogo costante con l'amministrazione scolastica e consultare le circolari ufficiali per rimanere aggiornati su eventuali modifiche normative riguardanti la gestione delle assenze per malattia.

Malattia del personale di ruolo

Il periodo di comporto rappresenta il massimo numero di giorni di assenza per malattia che un dipendente con contratto a tempo indeterminato può accumulare senza conseguenze disciplinari. Il calcolo considera tutte le assenze morbose registrate negli ultimi tre anni, e una volta superata questa soglia, si può arrivare al possibile licenziamento. Durante questo periodo, la retribuzione è regolamentata dal CCNL scuola 2006/2009, che prevede:

  • Primi 9 mesi: retribuzione al 100%
  • Dal 10° al 12° mese: retribuzione al 90%
  • I successivi 6 mesi: retribuzione al 50%

Durata e retribuzione per il personale precario

Il personale precario, con contratti a termine, può usufruire di un massimo di 9 mesi di assenza per malattia nel triennio, con una retribuzione che decresce nel tempo:

  • Primo mese: retribuito al 100%
  • Dal secondo al terzo mese: retribuzione al 50%
  • Oltre i 3 mesi: senza assegni

Inoltre, per gli incarichi temporanei, è possibile conservare il posto per un massimo di 30 giorni all’anno, retribuiti al 50%, in caso di assenza per malattia.

Dettagli normativi e modalità di presentazione

Dettagli normativi e modalità di presentazione

Per i docenti e il personale ATA che devono comunicare la presenza di una malattia, è fondamentale rispettare le specifiche normative vigenti e seguire le corrette modalità di presentazione delle certificazioni. La normativa di riferimento stabilisce le procedure da seguire per la richiesta e la fruizione dei giorni di malattia, differenti tra personale di ruolo e precari. In particolare, il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato può usufruire di un determinato numero di giorni di malattia nel corso di un triennio, che viene calcolato in base alle disposizioni di legge e ai contratti collettivi applicabili. Per i precari, invece, la normativa prevede modalità e limiti specifici per usufruire dei giorni di malattia, spesso più restrittivi rispetto al personale di ruolo. La comunicazione della malattia deve essere correttamente documentata tramite certificato medico, che deve essere trasmesso secondo le procedure stabilite. La presentazione può avvenire tramite modalità telematica o consegna cartacea, sempre rispettando i tempi previsti nelle circolari interne e nelle normative di settore. È importante consultare attentamente le circolari e i documenti ufficiali per assicurarsi di seguire correttamente tutte le procedure e di usufruire dei diritti previsti dalla legge.

Quando si considera la conservazione del posto

Per quanto riguarda la malattia dei docenti e ATA, è importante considerare il numero complessivo di giorni fruibili nell’arco di un intero triennio. In generale, per i dipendenti con ruolo stabile, il limite dei giorni di assenza per malattia può arrivare fino a 180 giorni complessivi, accumulabili nel triennio. Durante questo periodo, le assenze sono soggette alle regole di conservazione del ruolo e possono influire sulla progressione di carriera e sui diritti retributivi.

Per i docenti e il personale ATA precario, invece, il computo dei giorni di assenza può variare e spesso è limitato ai periodi di contratto. Tuttavia, anche per loro, è previsto un limite di giorni di assenza riconosciuti, che generalmente non supera i 180 giorni nell’intero triennio, anche se alcuni aspetti possono differire a seconda delle specifiche disposizioni normative e contrattuali.

Nel caso di assenze per malattia, quindi, è fondamentale fare riferimento alle diverse regole applicate a seconda del tipo di rapporto di lavoro, al fine di garantire la tutela del posto e di evitare eventuali conseguenze negative sulla posizione lavorativa o sulla ripresa del servizio.

Normativa di riferimento

Le regole sulle assenze per malattia sono stabilite dall’articolo 35 del CCNL 2019-2021, che disciplina la durata e la retribuzione delle assenze per i contratti a tempo determinato e indeterminato. Sono incluse anche condizioni specifiche per casi di gravi patologie, infortuni sul lavoro o cure presso strutture specializzate, che seguono le medesime regole per tutti i dipendenti del settore scolastico.

FAQs
Numero di giorni di malattia consentiti in un triennio per docenti e ata: ruolo e precari

Quanti giorni di malattia può usufruire un docente di ruolo nel triennio? +

Un docente di ruolo può usufruire fino a 180 giorni di assenza per malattia nel triennio, includendo sia giorni lavorativi che non lavorativi, previa comunicazione e certificazione medica.

Qual è il limite massimo di giorni di malattia per i docenti precari nel triennio? +

Per i precari, il limite massimo di giorni di malattia nel triennio è di 270 giorni complessivi, con un massimo di 90 giorni consecutivi di assenza.

Quanto dura il periodo di comporto per il personale di ruolo e quali sono le retribuzioni? +

Il comportamento si calcola su tre anni, con massimo 180 giorni, e la retribuzione varia dal 100% nei primi 9 mesi, al 90% dal 10° al 12°, e al 50% dopo 18 mesi, secondo il CCNL scuola 2006/2009.

Come viene calcolata la retribuzione dei precari durante un periodo di malattia? +

Per i precari, la retribuzione per malattia decresce nel tempo: 100% il primo mese, 50% dal secondo al terzo mese, e nulla oltre i 3 mesi nel triennio, con una possibile conservazione del posto fino a 30 giorni all’anno retribuiti al 50%.

Qual è il limite di giorni di assenza per i precari nel triennio? +

Per i precari, il limite di giorni di assenza riconosciuti nel triennio è generalmente di 180 giorni, con i primi 90 giorni che possono essere consecutivi.

Come influiscono le assenze per malattia sulla conservazione del posto di un docente di ruolo? +

Se le assenze superano i 180 giorni nel triennio, può essere messo in discussione il mantenimento del ruolo, rispettando le norme sul comporto e sulla tutela del posto.

Quali normative regolano i giorni di malattia nel settore scolastico? +

Le regole sono stabilite dall’articolo 35 del CCNL 2019-2021, che disciplina durata, retribuzione e specifiche condizioni per malattie gravi, infortuni e cure specialistiche.

Altri Articoli

PEI Assistant

Crea il tuo PEI personalizzato in pochi minuti!

Scopri di più →

EquiAssistant

Verifiche equipollenti con l'AI!

Prova ora →