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Maturità 2026: commissari interni scelti dal Consiglio di Classe e rifiuto dell’incarico, cosa dice la Nota

A cura della Redazione di Orizzonte Insegnanti
3 min di lettura

Indice Contenuti

Se ti arriva una proposta di incarico da commissario interno per la Maturità 2026 commissari interni Consiglio di Classe, serve chiarezza immediata. La Nota Ministero n. 90455 del 25 marzo 2026 stabilisce che, per le classi V interessate, la designazione passa al Consiglio di Classe. Il rifiuto incarico commissario interno è previsto solo per docenti con art. 33 L. 104/1992. Le regole fissano anche limiti, sostituzioni e casistiche più delicate.

Maturità 2026 commissari interni Consiglio di Classe: come gestire rifiuto e nomina senza errori

Ambito Regola operativa
Designazione per classi V Il Consiglio di Classe designa i commissari interni tra i docenti del proprio consiglio, titolari dell’insegnamento previsto dal D.M. 13/2026. Vale per tempo indeterminato e tempo determinato.
Classe di concorso “diversa” È possibile designare un docente con classe di concorso diversa, purché insegni la disciplina nella classe terminale di riferimento.
Limite di assegnazioni Un docente può coprire al massimo due classi/commissioni nella stessa commissione, salvo casi eccezionali motivati.
Commissioni con soli esterni Il dirigente scolastico individua commissari interni tra docenti, anche di classi non terminali. Scelta nel medesimo istituto o in istituti dello stesso tipo, con intesa tra dirigenti.
Abbreviazione per merito Per candidati con abbreviazione per merito, commissari interni sono quelli della classe terminale di assegnazione.
Chi può rifiutare Unico caso previsto: docenti con art. 33 L. 104/1992. Hanno facoltà di rifiutare l’accettazione della designazione.
Se un docente rifiuta Se un docente rifiuta, il dirigente/coordinatore designa altri docenti dello stesso insegnamento, nello stesso istituto, compatibilmente con disponibilità interne.
Incompatibilità e sostituzione Evitare nomine incompatibili. Se il titolare è assente almeno 90 giorni e rientra dopo il 30 aprile 2026, subentra il supplente che ha svolto l’insegnamento.

Perimetro pratico della Nota 90455

Le indicazioni riguardano commissari interni e regole di nomina per la maturità 2026. Non includono presidenti o commissari esterni. La Nota non prevede altre ipotesi di rifiuto oltre all’art. 33 L. 104/1992. Per le scadenze operative, la comunicazione segue i tempi interni della delibera.

Nomina senza intoppi: verifica requisiti, limiti, rifiuto e sostituzione

Per le classi V interessate, la designazione dei commissari interni spetta al Consiglio di Classe. Il Consiglio sceglie tra i docenti che insegnano le discipline del D.M. 13/2026. La nomina riguarda tempo indeterminato e tempo determinato. La regola punta a coprire la disciplina effettivamente svolta nella classe terminale.

Prima della delibera, verifica eccezioni e limiti. La classe di concorso può essere diversa, se il docente insegna la disciplina nella classe terminale. Per lo stesso commissario, il tetto è due classi/commissioni nella stessa commissione. Deroghe ammissibili solo in casi eccezionali, con motivazione. Nomine incompatibili vanno evitate, salvo necessità motivata.

  • Mappa classi V e commissioni. Per soli candidati esterni, decide il dirigente scolastico. Per abbreviazione per merito, conta la classe terminale di assegnazione.
  • Individua discipline del D.M. 13/2026. Verifica che l’insegnamento sia presente nel percorso della classe terminale interessata.
  • Seleziona docenti del tuo Consiglio di Classe. Scegli i titolari che hanno svolto la disciplina durante l’anno scolastico.
  • Valuta classe concorso diversa: la designazione resta possibile se il docente insegna la disciplina nella classe terminale. Usa la deroga per coprire la materia effettiva.
  • Applica limite di due classi/commissioni per docente nella stessa commissione. Se serve una deroga, motivala e aggiorna gli atti.
  • Controlla incompatibilità prima della delibera. Verifica le situazioni previste dalla normativa e valuta eventuali deroghe solo con motivazione adeguata.
  • Gestisci rifiuto dell’incarico solo per art. 33 L. 104/1992, senza obbligo di accettazione. Se il docente rifiuta, il dirigente riassegna lo stesso insegnamento nello stesso istituto.
  • Prevedi sostituzioni per assenze lunghe. Per assenza di almeno 90 giorni con rientro dopo il 30 aprile 2026, subentra il supplente. Il supplente è quello che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

Se un docente con art. 33 L. 104/1992 rifiuta, la scuola riassegna lo stesso insegnamento. La riassegnazione avviene nello stesso istituto, compatibilmente con le disponibilità interne. Per assenze lunghe, con almeno 90 giorni e rientro dopo il 30 aprile 2026, subentra il supplente. Conserva atti e comunicazioni per rendere ricostruibile la decisione.

Prima di chiudere gli atti: controlla i punti chiave della Nota 90455
  • Verifica condizioni di rientro dopo 30 aprile 2026 e assenze oltre 90 giorni.
  • Allinea atti a Nota Ministero n. 90455 del 25 marzo 2026 e D.M. 13/2026.

FAQs
Maturità 2026: commissari interni scelti dal Consiglio di Classe e rifiuto dell’incarico, cosa dice la Nota

Chi designa i commissari interni per Maturità 2026? +

Per le classi V, la designazione dei commissari interni spetta al Consiglio di Classe tra i docenti che insegnano la disciplina prevista dal D.M. 13/2026; è valida sia per tempo indeterminato che determinato. La Nota Ministero n. 90455 del 25/03/2026 conferma questa prassi.

Chi può rifiutare l’incarico di commissario interno? +

Unico caso previsto: docenti con art. 33 L. 104/1992. Hanno facoltà di rifiutare l’accettazione della designazione.

Cosa succede se un docente rifiuta? +

Se un docente rifiuta, il dirigente/coordinatore designa altri docenti dello stesso insegnamento, nello stesso istituto, compatibilmente con disponibilità interne.

Quali sono i limiti e come funzionano le sostituzioni? +

Limite: un docente può coprire al massimo due classi/commissioni nella stessa commissione, salvo casi eccezionali motivati. Per assenze di almeno 90 giorni con rientro dopo il 30/04/2026, subentra il supplente che ha impartito l’insegnamento.

Redazione Orizzonte Insegnanti

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Questo articolo è stato curato dal team editoriale di Orizzonte Insegnanti. I nostri contenuti sono realizzati sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per l'analisi normativa, e vengono sempre supervisionati e revisionati dalla nostra redazione per garantire la massima accuratezza e utilità per il personale scolastico.

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