Per i candidati con disabilità della Maturità 2026, l’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo definisce prove equipollenti o non equipollenti, tempi differenziati e supporti. La decisione nasce dal PEI (art. 24): il consiglio di classe indica la tipologia, poi la commissione-classe predispone prove differenziate coerenti. Il risultato cambia: diploma senza riferimenti per le equipollenti oppure attestato di credito formativo quando le prove non sono equipollenti o non vengono completate. Serve a rendere la valutazione aderente agli interventi svolti durante l’anno.
Decidi l’esito: diploma con prove equipollenti o attestato di credito formativo
| Cosa viene deliberato | Esito del candidato | Dove compare nei documenti |
|---|---|---|
| Prove equipollenti (in coerenza con il PEI, art. 24) | Diploma conclusivo del secondo ciclo | Nessuna indicazione nello stesso diploma dello svolgimento di prove equipollenti |
| Prove non equipollenti oppure mancata partecipazione a una o più prove | Attestato di credito formativo (art. 20, comma 5, d.lgs 62/2017) | L’indicazione delle prove non equipollenti compare solo nell’attestazione, non nei tabelloni e non nell’area documentale riservata del registro elettronico |
Confini operativi da tenere presenti
La scelta equipollente o non equipollente nasce dal consiglio di classe in coerenza con il PEI (art. 24). La commissione-classe usa quella delibera per costruire prove differenziate. La tabella riguarda l’effetto documentale; tempi, supporti e griglie dipendono dai contenuti del PEI.
Checklist per gestire Maturità 2026 con disabilità: PEI, prove differenziate, tempi e supporti
1) Dal PEI al tipo di prova. In base agli obiettivi e alle modalità previste nel PEI, il consiglio di classe delibera la tipologia delle prove della maturità 2026: equipollenti oppure non equipollenti (art. 24 dell’ordinanza n. 54). Questa delibera non si limita a “come si svolge” la prova. Orienta anche l’esito documentale previsto.
2) Dalla documentazione alla prova differenziata. La commissione-classe prepara una o più prove differenziate. Lo fa partendo dalle indicazioni del consiglio di classe su attività svolte, valutazioni e assistenza per autonomia e comunicazione. Le modalità di valutazione restano quelle previste dal PEI (art. 20 del d.lgs 62/2017). Le prove possono essere elaborate con il supporto di docenti ed esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno.
3) Tempi, testi e valutazione coerente con il PEI. La commissione può assegnare un tempo differenziato per le prove scritte. Di norma, tempi più lunghi non aumentano il numero di giorni rispetto al calendario degli esami. Nei soli casi eccezionali, la commissione può deliberare lo svolgimento delle prove equipollenti in un numero maggiore di giorni, valutando gravità della disabilità e modalità adottate durante l’anno. I testi della prima e della seconda prova scritta sono forniti in Braille per i non vedenti. Per gli ipovedenti, i testi arrivano con tipologia, dimensione del carattere e interlinea specificate tramite SIDI. Se serve, la commissione adegua anche le griglie di valutazione delle prove scritte e quella della prova orale (Allegato A). Il docente di sostegno e le figure di supporto sono nominati dal presidente della commissione, sulla base delle indicazioni del consiglio di classe e con parere della commissione-classe.
- Consiglio di classe: verifica che nel PEI siano indicati attività, valutazioni e assistenza per autonomia e comunicazione; delibera la tipologia di prove equipollenti o non equipollenti (art. 24).
- Commissione classe: predispone prove differenziate coerenti con gli interventi educativo-didattici realizzati; decide l’eventuale tempo differenziato e, solo in casi eccezionali, l’aumento dei giorni per le prove equipollenti.
- Presidente della commissione: nomina docente di sostegno e figure di supporto secondo le indicazioni del consiglio, con parere della commissione-classe.
- Adeguamenti tecnici: controlla che i testi siano predisposti correttamente ( Braille per non vedenti; invio da SIDI con parametri per ipovedenti).
- Griglie di valutazione: applica criteri aderenti al PEI, includendo le modifiche per scritti e la griglia della prova orale (Allegato A).
Chiedi alla scuola 3 verifiche prima dell’avvio delle prove
- PEI: controlla che giustifichi le prove equipollenti o non equipollenti e descriva supporti e assistenza.
- Verbali e documentazione: verifica che il consiglio di classe abbia trasmesso alla commissione-classe attività svolte, valutazioni e necessità di autonomia e comunicazione.
- Gestione operativa: chiedi conferma su tempo differenziato, predisposizione Braille e invio tramite SIDI per gli ipovedenti.
FAQs
Maturità 2026: regole per candidati con disabilità su prove equipollenti, tempi differenziati e attestato di credito formativo
Secondo PEI (art. 24), il consiglio di classe decide se le prove sono equipollenti o non equipollenti. Se equipollenti, si ottiene il diploma conclusivo del secondo ciclo; se non equipollenti o partecipazione non completata, è rilasciato l’attestato di credito formativo (art. 20, comma 5, d.lgs 62/2017). L’indicazione di non equipollenza compare solo sull’attestazione e non nei tabelloni o nell’area documentale del registro.
La commissione può attribuire tempo differenziato per le prove scritte; di norma non allunga i giorni rispetto al calendario, salvo casi eccezionali. Per i supporti: testi in Braille per i non vedenti; per gli ipovedenti i parametri (tipologia, dimensione carattere, interlinea) sono forniti tramite SIDI; la commissione può adeguare le griglie di valutazione e nominare il docente di sostegno.
Viene rilasciato quando le prove non sono equipollenti o vi è mancata partecipazione (art. 20, comma 5, d.lgs 62/2017). L’indicazione di non equipollenza compare solo sull’attestazione, non nei tabelloni o nell’area documentale del registro elettronico.
Chiedi tre verifiche chiave: 1) che il PEI giustifichi le prove equipollenti o non equipollenti e descriva supporti e assistenza; 2) che verbali/documentazione riportino attività, valutazioni e necessità di autonomia e comunicazione; 3) conferma su tempo differenziato, predisposizione Braille e invio tramite SIDI per ipovedenti.