Se assisti un familiare con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92) puoi chiedere precedenza nella mobilità 2026/27.
La regola è nell’art. 13, comma 1, punto IV, CCNI: il trasferimento è legato al comune di residenza dell’assistito.
Familiari ammessi: figlio; coniuge / unione civile / convivente di fatto; genitore; fratello o sorella.
Gravità e permanenza: serve certificazione art. 3, comma 3, L. 104/92 e, di norma, carattere permanente (eccezione per i figli disabili).
Per CCNI lettere C e D allega, nell’anno scolastico della domanda, art. 33 L. 104/92 (permesso) oppure art. 42 D.Lgs. 151/2001 (congedo).
Nelle preferenze indica come prima preferenza il comune o distretto del domicilio dell’assistito: se lo ometti, perdi la precedenza.
Tabella anti-errori per la precedenza Legge 104/92 nella mobilità 2026/27
| Controllo | Regola anti-errori |
|---|---|
| Familiare assistito | Figlio; coniuge / unione civile / convivente di fatto; genitore (anche adottivo) o tutela legale; fratello o sorella. Se entrambi i genitori non possono assistere (patologie invalidanti o oltre 65 anni), la precedenza può essere riconosciuta anche ai fratelli/sorelle conviventi. |
| Convivenza | Per convivenza si intende residenza nello stesso comune e, di norma, stesso indirizzo/numero civico oppure coabitazione rilevante. |
| Gravità certificata | Disabilità in situazione di gravità certificata: art. 3, comma 3, L. 104/92. |
| Permanenza | La condizione deve essere permanente (non temporanea). Eccezione richiamata per i figli disabili. |
| Documenti CCNI C e D | Nell’anno scolastico della domanda: art. 33, comma 3 L. 104/92 (permesso) oppure art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001 (congedo). Obbligo nelle ipotesi C (genitore) e D (fratello/sorella). |
| Fasi mobilità | I fase: solo tra distretti diversi dello stesso comune. II e III fase: applicabile anche in altre ipotesi, secondo il CCNI. |
| Provincia | La precedenza opera nei trasferimenti all’interno della provincia che comprende il comune di residenza dell’assistito. |
| Preferenze | Prima preferenza: comune o distretto del domicilio dell’assistito. Se mancano i posti richiedibili (esistenza dell’istituzione per il ruolo, non la vacanza), inserisci comune contiguo o istituto con sede/plesso nel comune. Se ometti comune/distretto di ricongiungimento, la precedenza si azzera (domanda valida come richiesta volontaria). |
Usa questa tabella per verificarefamiliari,gravitàepreferenze. Se ometti comune o distretto, perdi la precedenza. Il resto della domanda resta comunque presentabile.
Preferenze territoriali senza errori. Prima preferenza su comune o distretto del domicilio dell’assistito. Se mancano posti richiedibili, inserisci contigui.
Prima verifica che l’assistenza riguardi un familiare con gravità certificata (art. 3, comma 3, L. 104/92) e che la condizione sia permanente (salvo figli disabili). Per CCNI lettere C e D prepara, nell’anno scolastico della domanda, il permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/92 oppure il congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.
Per la parte convivenza, controlla che assistito e assistente abbiano residenza nello stesso comune e, di norma, stesso indirizzo o numero civico oppure una coabitazione rilevante.
- I fase: la precedenza è valutabile solo tra distretti diversi dello stesso comune.
- II e III fase: la precedenza è utilizzabile anche nelle altre ipotesi, secondo quanto previsto dal CCNI.
Nei trasferimenti, la precedenza si applica dentro la provincia e si “aggancia” alla prima preferenza che inserisci.
- Provincia corretta: scegli la provincia che include il comune di residenza dell’assistito.
- Prima preferenza: metti come prima scelta comune o distretto sub-comunale del domicilio dell’assistito; la precedenza resta anche se prima inserisci altre istituzioni.
- Preferenza sintetica: se il comune è diviso in distretti, indica una preferenza sintetica per intero comune o per il distretto di ricongiungimento.
- Comune senza posti richiedibili: se manca un’istituzione corrispondente al tuo ruolo (posto richiedibile = esistenza della scuola, non la vacanza), inserisci comune contiguo o un istituto con sede o plesso nel comune dell’assistito.
- Omissione: se non indichi comune o distretto di ricongiungimento, la precedenza per quel comune/distretto non viene riconosciuta; la domanda resta valida come richiesta volontaria.
Checklist finale: relazioni ammesse, gravità e permanenza, documenti per C/D, poi controllo che in preferenza ci siano comune o distretto del domicilio e, se serve, contigui.
FAQs
Mobilità docenti 2026/27: precedenza per assistenza familiare con Legge 104/92 — approfondimento e guida
Familiari ammessi: figlio; coniuge/unione civile/convivente di fatto; genitore (anche adottivo) o tutore legale; fratello o sorella. Se entrambi i genitori non possono assistere, possono avere precedenza anche fratelli/sorelle conviventi.
Gravità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92. In genere la situazione deve essere permanente; eccezione per i figli disabili.
Nell’anno scolastico della domanda: art. 33, comma 3 L. 104/92 (permesso) oppure art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001 (congedo). Obbligo per C (genitore) e D (fratello/sorella).
Prima preferenza deve riguardare comune o distretto del domicilio dell’assistito. Se mancano posti richiedibili, inserisci comune contiguo o istituto con sede/plesso nel comune. Se ometti comune/distretto, la precedenza si azzera e la domanda resta una richiesta volontaria.