Introduzione alle ore supplementari dei docenti
Le ore eccedenti svolte dagli insegnanti, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, si distinguono principalmente in due categorie:
- Ore previste nel Fondo di Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), dedicate alla sostituzione dei docenti assenti.
- Ore aggiuntive, fino a un massimo di 6 ore settimanali o con un orario settimanale di 24 ore, assegnate per completare l’orario di servizio durante l’anno scolastico.
Queste tipologie differiscono non solo per la loro natura giuridica, ma anche per le modalità con cui vengono retribuite.
Modalità di pagamento delle ore eccedenti
Le ore previste nel FMOF vengono retribuite al termine dell’anno scolastico tramite un fondo dedicato, seguendo le modalità di calcolo stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Le ore aggiuntive, invece, sono pagate mensilmente tramite la Ragioneria territoriale dello Stato, con emissione di Cedolino paga, in conformità alle disposizioni del CCNL.
Normativa di riferimento e disciplina
Secondo l’articolo 45 del CCNL scuola 2019-2021, le attività e le ore eccedenti, anche quelle di integrazione dell’insegnamento, sono regolate dalla legislazione vigente e dalle norme contrattuali nazionali e integrative.
Pagamento delle ore di sostituzione degli assenti
Le ore di sostituzione, che non superano le 6 ore settimanali, vengono retribuite secondo i seguenti criteri rispetto allo stipendio di base:
- Docenti della scuola secondaria: 1/65
- Docenti della scuola primaria: 1/87
- Docenti della scuola dell’infanzia: 1/90
Per gli Istituti Professionali, le ore di approfondimento sono retribuite con un importo di 1/78 dello stipendio più una quota del fondo di istituto fino a un massimo di € 38,50 per ora.
Pagamento delle ore aggiuntive di insegnamento e attività
Ai sensi dell’articolo 78 del CCNL scuola 2019-2021, le risorse per pagare le ore eccedenti per i docenti assenti vengono allocate nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Le attività di insegnamento oltre l’orario normativo, fino a un massimo di 6 ore settimanali, includono interventi didattici finalizzati ad arricchire e personalizzare l’offerta formativa.
Attività escluse da questa retribuzione sono:
- Le sostituzioni di docenti assenti
- Le ore di approfondimento negli istituti professionali
- Le attività complementari di educazione fisica
Per queste attività, i compensi previsti, secondo le tabelle del CCNL scuola 2019/2021, sono:
| Tipo di attività | Compenso per ora |
|---|---|
| Attività aggiuntiva di insegnamento (fino a 6 ore settimanali) | € 38,50 |
| Attività funzionale all’insegnamento fuori dalle 40+40 ore contrattuali | € 19,25 |
| Recupero con alunni in debito formativo (scuola secondaria II grado) | € 55,00 |
FAQs
Pagamento delle ore eccedenti ai docenti: quando, come e quanto viene retribuito
Domande frequenti sulle ore eccedenti assegnate ai docenti: quanto e quando vengono pagate
Le ore previste nel Fondo di Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) sono dedicate alla sostituzione dei docenti assenti e vengono retribuite al termine dell’anno scolastico tramite un fondo specifico. Le ore aggiuntive, invece, sono quelle svolte oltre l’orario normale fino a un massimo di 6 ore settimanali o con un’attività di almeno 24 ore settimanali, e vengono pagate mensilmente tramite la Ragioneria territoriale dello Stato.
Le ore eccedenti sono generalmente pagate mensilmente, con emissione di Cedolino paga, e la loro retribuzione avviene in base alle tariffe stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), secondo le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.
Il pagamento delle ore eccedenti è regolato dall’articolo 45 del CCNL scuola 2019-2021, che disciplina le attività e le ore aggiuntive, garantendo l’applicazione delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di attività didattiche e supplementari.
Il pagamento avviene secondo specifici parametri rispetto allo stipendio di base: per i docenti della scuola secondaria, l’importo è 1/65 dello stipendio; per la primaria, 1/87; e per la scuola dell’infanzia, 1/90. Le ore di approfondimento negli istituti professionali sono retribuite con 1/78 dello stipendio, più una quota del fondo di istituto fino a 38,50 € per ora.
Le ore di insegnamento oltre le 40 ore settimanali, fino a un massimo di 6 ore, sono remunerate con un compenso di 38,50 € per ora secondo le tabelle del CCNL. Questo pagamento viene effettuato attraverso risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) e rappresenta un incentivo per attività di arricchimento e personalizzazione della didattica.
Le attività retribuite come ore eccedenti comprendono il recupero con alunni in debito formativo, l’attività funzionale all’insegnamento fuori dalle ore contrattuali, e vari interventi di arricchimento dell’offerta formativa. Tuttavia, alcune attività come le sostituzioni di docenti assenti e le attività di educazione fisica sono escluse da questa retribuzione.
Il compenso previsto per le attività di insegnamento aggiuntive, fino a un massimo di 6 ore settimanali, è di 38,50 € per ora. Questa tariffa si applica alle attività di approfondimento e personalizzazione dell’offerta formativa come previsto dal CCNL scuola 2019-2021.
Il pagamento delle ore eccedenti, come previsto, avviene solitamente in sede di emisione delCedolino paga mensile, così da garantire trasparenza e regolarità delle retribuzioni. La tempistica può variare in base alle procedure amministrative e alle tempistiche della Ragioneria territoriale dello Stato.
Sì, le scuole e le istituzioni scolastiche devono mantenere registri e documentazioni relative alle ore eccedenti svolte e pagate, garantendo trasparenza e tracciabilità delle attività e delle retribuzioni.
Le principali criticità includono ritardi nelle emissioni dei cedolini, discrepanze tra le ore svolte e quelle retribuite, e problemi amministrativi nella gestione dei fondi. Tuttavia, seguendo le procedure e rispettando le normative, queste problematiche possono essere minimizzate.