Introduzione ai diritti del personale ATA per le visite mediche
Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) delle scuole ha diritto a *permessi retribuiti* per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche. Questi permessi sono riconosciuti dalla normativa contrattuale e permettono di gestire con flessibilità le assenze per motivi di salute, nel rispetto delle regole stabilite.
Normativa di riferimento e disciplina generale
Secondo quanto stabilito dall’articolo 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, i permessi al personale ATA per visite mediche costituiscono un diritto riconosciuto che ha sostituito precedenti disposizioni contrattuali, garantendo condizioni chiare e uniformi per tutti i lavoratori del settore.
Durata e caratteristiche principali dei permessi
- Monte ore annuale: 18 ore al massimo per ciascun anno scolastico, utilizzabili come frazione di ora o come giornata intera.
- Inclusione dei tempi di viaggio: i tempi di percorrenza da e verso la struttura sanitaria sono considerati parte integrante del permesso.
- Effetti sul trattamento economico: i permessi sono assimilati alle assenze per malattia, con decurtazioni salariali nei primi dieci giorni di malattia, e non influiscono sul periodo di comporto.
- Calcolo del comporto: sei ore di permesso corrispondono a una giornata lavorativa ai fini del computo dei giorni di assenza.
- Fruizione cumulativa: i permessi possono essere utilizzati anche in modo consecutivo per l’intera giornata lavorativa.
- Rapporto part-time: per lavoratori con orario ridotto, le 18 ore sono proporzionalmente ripartite.
Procedura di richiesta e modalità di giustificazione
Come presentare la domanda di permesso
- Inviare la richiesta con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
- In situazioni di emergenza o urgenza, la richiesta può essere fatta anche entro 24 ore dalla visita medica.
- La domanda deve essere presentata prima dell’orario di inizio dell’attività lavorativa del giorno desiderato.
Come giustificare l’assenza
Per rendere valida l’assenza, occorre presentare un’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico che ha eseguito la visita, che attesti il motivo e la data dell’appuntamento.
Le modalità più comuni sono:
- Trasmissione telematica della certificazione all’amministrazione scolastica.
- Consegna diretta presso l’ufficio competente.
Limitazioni e incompatibilità dei permessi
- I permessi orari sono incompatibili con altre tipologie di permessi a ore secondo la legge o il CCNL se concessi per lo stesso giorno.
- Non possono coesistere con riposi compensativi per prestazioni straordinarie, fatta eccezione per alcuni permessi specifici come quelli per assistenza a disabili (art. 33 legge 104/1992) o congedi parentali.
- Nel caso di permesso su base giornaliera, l’assenza può comportare una decurtazione economica, soprattutto nei primi dieci giorni di malattia del mese.
Casi particolari di imputazione e gestione dell’assenza
In situazioni di incidente sul lavoro, malattia in corso o incapacità temporanea, l’assenza derivante dall’utilizzo dei permessi può essere considerata come malattia, con tutte le conseguenze di tipo economico e giuridico.
Per terapie ricorrenti, è sufficiente una certificazione medica annuale, accompagnata da attestazioni dettagliate per ogni singola presenza.
In alternativa ai permessi, il personale ATA può usufruire di altri tipi di permessi brevi, come quelli per motivi di famiglia o per esigenze di lavoro straordinario, secondo le disposizioni vigenti.
Ricordiamo che questa guida sintetizza gli aspetti principali relativi ai permessi per visite mediche e assenze del personale ATA, secondo le normative attualmente in vigore, per assicurare una gestione corretta e trasparente delle proprie esigenze di salute e lavoro.
Le permessi spettingono al personale ATA per un totale massimo di 18 ore mensili, che possono essere utilizzate come frazione di ora o come giornata intera. Il calcolo si effettua considerando tutte le ore anagrafiche e le eventuali frazioni, anche tenendo conto dei tempi di viaggio inseriti nel permesso, con una giornata lavorativa equivalente a sei ore di permesso.
Per presentare la richiesta, si deve inoltrare una domanda con almeno tre giorni lavorativi di preavviso, utilizzando i canali ufficiali dell'istituzione scolastica, preferibilmente telematicamente. In emergenza, la richiesta può essere fatta entro 24 ore dall’appuntamento, assicurando sempre che venga comunicata prima dell’inizio della giornata lavorativa.
L’assenza deve essere giustificata con un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico che ha eseguito la visita. La certificazione può essere trasmessa telematicamente o consegnata di persona all’ufficio competente, attestando chiaramente motivo e data dell’appuntamento.
Sì, i permessi possono essere utilizzati sia in modo continuativo che cumulativo, rispettando il limite massimo di 18 ore mensili. È possibile, ad esempio, coprire un’intera giornata lavorativa usando le ore accumulate, purché si rispetti la normativa vigente e si faccia richiesta adeguata.
In situazioni di emergenza, si può richiedere il permesso entro 24 ore dalla visita, comunicando tempestivamente all’istituzione scolastica il motivo dell’urgenza, possibilmente tramite modalità telematiche o telefoniche, e garantendo che la richiesta sia presentata prima dell’inizio dell’orario di lavoro.
Oltre alle visite mediche, le 18 ore mensili sono utilizzabili per assenze dovute a terapie, controlli specialistici e altre prestazioni sanitarie, purché siano giustificate con certificazione medica e rispettino le modalità di richiesta e giustificazione previste dal contratto.
Le assenze per visite mediche e permessi correlati sono assimilate alle assenze per malattia e possono comportare decurtazioni salariali nei primi dieci giorni di malattia, mentre dalla decima giornata in poi, il trattamento economico viene generalmente ripristinato, secondo quanto previsto dalla normativa e dal CCNL.
Sì, per il personale ATA con orario ridotto le 18 ore di permesso vengono ripartite proporzionalmente in base alla loro ripartizione oraria, consentendo comunque di usufruire di permessi per visite mediche nel rispetto delle quote accordate.
I permessi orari non sono compatibili con altre tipologie di permessi a ore per lo stesso giorno e non possono essere utilizzati insieme a riposi compensativi o congedi parentali, soprattutto se si tratta di permessi su base giornaliera che comportano decurtazioni economiche, specie nei primi dieci giorni di malattia.
In tali casi, l’assenza può essere considerata come malattia vera e propria, con conseguenze economiche e giuridiche, come decurtazioni salariali e gestione del trattamento di malattia, rispettando le normative vigenti e le modalità di comunicazione previste.
È sufficiente presentare una richiesta formale all’ufficio del personale o all’amministrazione scolastica, specificando la data e allegando, se necessario, la certificazione medica o l’appuntamento convocato, rispettando i termini di preavviso e le modalità indicate dalle norme contrattuali.