Se vi servono giorni per imprevisti personali o familiari, il CCNL riconosce Permessi per motivi personali o familiari: 3+6 giorni, diritto del docente senza alcuna discrezionalità del dirigente scolastico. Le sentenze. Non dovete “chiedere” discrezione: presentate domanda e motivi documentati o autocertificati. Il diritto copre 3 giorni di permesso retribuito e 6 giornate di ferie trasformate durante l’attività didattica. Le sentenze indicano che il dirigente fa controlli di forma, non valuta il merito della motivazione. Continuate: sotto trovate tabella e procedura concreta.
Tabella rapida: a chi spettano i 3 + 6 giorni e quali controlli restano al dirigente
| Profilo docente | 3 giorni di permesso retribuito | 6 giorni di ferie trasformabili | Totale 3 + 6 | Controllo del dirigente |
|---|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato | Diritto a 3 giorni a domanda, nell’anno scolastico, con documentazione o autocertificazione (CCNL 2007/2009, art. 15, comma 2). | Nei periodi di attività didattica (art. 13, comma 9) le 6 giornate di ferie si fruiscono per gli stessi motivi e possono essere trasformate in permesso retribuito. | 3 + 6 = 9 giorni complessivi nell’anno (per motivi personali o familiari). | Verifica su tempi della domanda e idoneità documentale. Non entra nel merito della motivazione e non subordina a soluzioni “discrezionali” (es. sostituzioni). |
| Tempo determinato (fino al 31 agosto o termine attività didattiche) | Il CCNL 2019/2021 (art. 35, comma 12) estende anche ai docenti a termine il diritto ai 3 giorni. | Il meccanismo legato alle ferie dell’art. 13, comma 9 opera per gli stessi motivi e con le medesime modalità. | 3 + 6 secondo la fruizione possibile nel periodo di servizio. | Stesso perimetro: controlli formali su domanda e documenti. Nessuna valutazione discrezionale sul contenuto della motivazione. |
Impatto Quotidiano: se impostate correttamente domanda e documentazione, riducete blocchi su “merito” e richieste extra (come l’assenso discrezionale o condizioni non previste). In più, avete riferimenti contrattuali e giurisprudenziali pronti, utili quando serve tutelarvi.
Ambito di applicazione: docenti con diritto contrattuale e controllo solo formale della domanda
Questa disciplina riguarda i docenti che chiedono assenze per motivi personali o familiari tramite domanda nel periodo previsto. La base contrattuale è nei riferimenti combinati: CCNL 2007/2009, art. 15, comma 2, e CCNL 2019/2021, art. 35, comma 12, insieme all’art. 13, comma 9 sulle ferie durante l’attività didattica. Il dirigente non decide “se concedere” nel merito. Deve solo verificare tempi e documentazione, come previsto dalle regole interne e dal CCNL.
La procedura per chiedere i 3 + 6 giorni e difendere il diritto dalle contestazioni
Per ottenere i permessi senza attriti, strutturate la richiesta in modo tracciabile e coerente con il CCNL. La domanda deve arrivare nei tempi del regolamento d’istituto e con motivazione documentata o autocertificata.
Usate un criterio operativo semplice: distinguete 3 giorni di permesso retribuito e, durante l’attività didattica, la trasformazione di 6 giornate di ferie nei medesimi motivi personali o familiari. Se il dirigente prova a sindacare la motivazione, entra in un perimetro che la giurisprudenza ha già respinto.
- Controlla il: tuo contratto rientra tra tempo indeterminato o tempo determinato fino al 31 agosto / termine attività didattiche. Se sì, procedi con la domanda.
- Presenta la: domanda nei tempi del regolamento d’istituto e nel corso dell’anno scolastico.
- Compila i: motivi personali o familiari con documentazione o autocertificazione, come consente il CCNL.
- Separa 3: richiedi 3 giorni di permesso e, nei periodi di attività didattica, 6 giornate di ferie da trasformare.
- Chiedi conferma: pretendete che il dirigente faccia controlli formali su tempi e documenti, senza entrare nel merito.
- Reagisci subito: se arriva un diniego basato su valutazioni discrezionali, protocolla contestazione e supportati da CCNL e sentenze.
Quando il confronto diventa “scontro” sulla motivazione, le sentenze fissano paletti chiari. Usatele come bussola: il punto non è se il dirigente gradisce il motivo, ma se la richiesta è corretta nei presupposti.
- Sentenza Monza 288/2011: il dirigente non può imporre regole preventive che vietino o restringano permessi e ferie.
- Sentenza Lagonegro 309/2012: i permessi 3+6 non sono discrezionali; le regole preventive non possono limitarli.
- Sentenza Velletri 378/2019: il docente ha diritto ai sei giorni senza necessità di un atto di concessione.
- Sentenza Ferrara 54/2019: l’art. 15 CCNL conferma che fino a sei giorni di ferie possono trasformarsi in permessi retribuiti.
- Sentenza Milano 2272/2019: nessuna sanzione disciplinare è legittima per assenze legate ai giorni di permesso.
- Sentenza Cuneo 15/2020: la legge di bilancio 2013 non abroga l’art. 15, comma 2, e il limite arriva a nove.
- Sentenza Fermo 53/2020: i permessi sono un diritto esercitabile con la semplice domanda, senza giudizio discrezionale.
Seguendo la procedura, riducete i rischi di limitazioni arbitrarie e potete difendervi più facilmente in contraddittorio. Avrete già riferimenti contrattuali e giurisprudenziali pronti da allegare.
Restare aggiornati su CCNL e sentenze serve a far valere il diritto in sede scolastica. Orizzonte Insegnanti vi accompagna con strumenti pratici per lavorare con serenità.
Condividete l’articolo con i colleghi e scrivete nei commenti come viene gestita la domanda di permesso nel vostro istituto.
FAQs
Permessi 3 + 6 giorni: come far valere il diritto sui motivi personali o familiari senza discrezionalità
Riguarda i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell'anno o periodo didattico. Il controllo è formale: si verifica la conformità di tempi e documentazione, non si valuta il merito della motivazione.
I 3 giorni sono richiesti a domanda per motivi personali o familiari, con documentazione o autocertificazione. Durante l’attività didattica, le 6 giornate di ferie possono essere trasformate in permessi retribuiti nello stesso arco temporale, secondo il CCNL.
Il dirigente effettua controlli formali su tempi e documenti, senza valutare nel merito la motivazione. Le sentenze indicano che i permessi 3+6 sono diritti non discrezionali e che i controlli sono formali.
Le sentenze principali includono Monza 288/2011, Lagonegro 309/2012, Velletri 378/2019, Ferrara 54/2019, Milano 2272/2019, Cuneo 15/2020 e Fermo 53/2020. In sintesi, sanciscono che si tratta di diritti non discrezionali con controlli formali e possibilità di trasformare le ferie in permessi retribuiti.