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Studenti entrano a scuola: implicazioni per il personale ATA con incarico art. 70 e la titolarità dopo tre anni di servizio scolastico.
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Personale ATA con incarico art. 70: perdita della titolarità dopo tre anni e adempimenti delle scuole

A cura della Redazione di Orizzonte Insegnanti
3 min di lettura

Indice Contenuti

L’art. 70 del CCNL 2019-2021 riguarda gli ATA di ruolo che accettano incarichi a tempo determinato su area superiore o profilo diverso.
Entro il limite il dipendente conserva la titolarità di sede senza assegni, per massimo tre anni scolastici complessivi.
La perdita scatta arrivando alla 4ª accettazione utile nel conteggio complessivo.
Decorrenza: decadenza dal 1° settembre dell’anno della 4ª accettazione.
Conteggio: contano solo incarichi assunti dopo l’attuale titolarità e le accettazioni possono essere non consecutive.
Mobilità obbligatoria: domanda per sedi della provincia di titolarità; senza domanda, trasferimento d’ufficio con punteggio zero.

Art. 70 in sintesi: regola, decorrenza e conseguenze

Fattispecie Effetto Cosa fare (in pratica)
ATA di ruolo con incarico a termine ex art. 70 Titolarità mantenuta entro il limite Scuola/ufficio: registrare accettazioni
Limite dei tre anni scolastici complessivi Oltre il limite perdita titolarità Ufficio personale: calcolare la soglia
Accettazioni “utili” (conteggio complessivo) Non consecutive possibili; contano solo quelle post-titolarità attuale Fascicolo: tracciare date/anni
Arrivo alla 4ª accettazione Perdita titolarità Decorrenza dal 1° settembre dell’anno della 4ª
Perdita titolarità → fase di mobilità Obbligo di chiedere nuova sede definitiva Domanda per sedi della provincia di titolarità
Mancata domanda Trasferimento d’ufficio con punteggio pari a zero Prevenire omissioni con comunicazione tempestiva

La titolarità non “scade per anno”: la regola si attiva con la4ª accettazionedel conteggio. Senzadomanda di trasferimentonei termini, scatta iltrasferimento d’ufficio con punteggio pari a zero.

Nel conteggio dei tre anni scolastici complessivi conta l’aggregazione delle accettazioni: si considerano solo gli incarichi assunti dopo l’acquisizione dell’attuale titolarità di sede e senza richiedere che siano consecutive.

La decorrenza dal 1° settembre dell’anno della 4ª accettazione rende decisivo l’anticipo: la scuola deve attivare ricognizione e comunicazioni prima dell’apertura delle procedure di mobilità indicate dall’Ambito Territoriale.

Checklist per dirigenti, DSGA e ufficio personale. Calcolo delle accettazioni e invio comunicazioni. Tutela del dipendente: domanda nei termini.

L’art. 70 va gestito con un processo interno: verifica casi, calcolo, informazione al personale e passaggi verso gli uffici competenti, così da evitare che una mancata domanda comporti il trasferimento d’ufficio con punteggio zero.

  • Dirigente/DSGA e ufficio personale: avviare la ricognizione degli ATA di ruolo con incarichi a tempo determinato ex art. 70 e calcolare quante accettazioni “post-titolarità attuale” risultano (conteggio complessivo, anche non consecutivo).
  • Ufficio personale: predisporre un prospetto nel fascicolo con data di acquisizione dell’attuale titolarità, elenco delle accettazioni rilevanti e individuazione dell’anno della 4ª accettazione per la decorrenza dal 1° settembre.
  • Dirigente: informare l’interessato dell’obbligo di domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità e delle conseguenze della mancata domanda: trasferimento d’ufficio con punteggio pari a zero, nei tempi richiesti dall’Ambito Territoriale.
  • Scuola (uffici competenti): trasmettere agli uffici competenti i nominativi individuati per avviare la mobilità obbligatoria secondo tempi e modalità definite dall’Ambito Territoriale.
  • Personale ATA interessato: presentare la domanda di trasferimento nei termini dell’anno di mobilità; in caso contrario opera il trasferimento d’ufficio con punteggio zero.

Controllo interno tracciabile: conservare nel fascicolo del personale prospetto delle accettazioni e verificare l’avvenuta presentazione della domanda prima della chiusura delle fasi operative, così da intercettare in tempo eventuali omissioni.

FAQs
Personale ATA con incarico art. 70: perdita della titolarità dopo tre anni e adempimenti delle scuole

Qual è la durata massima dell'incarico ex art. 70 per gli ATA di ruolo? +

Massimo tre anni scolastici complessivi entro cui resta titolare la sede; la perdita si verifica al raggiungimento della 4ª accettazione utile. Decorrenza: dal 1° settembre dell’anno della 4ª accettazione.

Chi conteggia le accettazioni utili per determinare la perdita della titolarità? +

Il conteggio è complessivo e comprende solo incarichi post-titolarità attuale; le accettazioni possono essere non consecutive e vanno registrate nel fascicolo con le relative date e anni.

Cosa deve fare la scuola per gestire la mobilità obbligatoria di un ATA ex art. 70? +

La scuola deve attivare ricognizione e comunicazioni secondo tempi e modalità dell’Ambito Territoriale; registra nel fascicolo le accettazioni utili e informa l’interessato sull’obbligo di domanda di trasferimento nelle sedi della provincia di titolarità.

Cosa accade se l’ATA non presenta la domanda di trasferimento entro i termini? +

Trasferimento d’ufficio con punteggio zero; è necessario presentare la domanda entro i tempi richiesti dall’Ambito Territoriale per evitare l’attivazione automatica.

Quali procedure di controllo interno consigliate per dirigenti e ufficio personale? +

Conservare nel fascicolo del personale un prospetto delle accettazioni e verificare l’avvenuta presentazione della domanda prima della chiusura delle fasi operative, così da intercettare omissioni.

Redazione Orizzonte Insegnanti

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Questo articolo è stato curato dal team editoriale di Orizzonte Insegnanti. I nostri contenuti sono realizzati sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per l'analisi normativa, e vengono sempre supervisionati e revisionati dalla nostra redazione per garantire la massima accuratezza e utilità per il personale scolastico.

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