Il significato della festività del 1° novembre nel contesto scolastico
Il 1° novembre, conosciuto come la Festa di Tutti i Santi, è una giornata riconosciuta dal calendario scolastico nazionale come giornata di sospensione delle attività didattiche in tutta Italia. Tuttavia, per il 2024, questa data cade di sabato, sollevando domande importanti riguardo all'impatto sulla regolamentazione contrattuale di docenti e personale ATA (Assistenti Tecnici e Amministrativi).
Perché la caduta di questa festività di sabato è rilevante
Poiché l’intera attività scolastica si svolge dal lunedì al venerdì in molte scuole, il fatto che il 1° novembre sia di sabato non modifica gli orari di lavoro né implica obblighi di recupero o compensazioni speciali. Questa coincidenza, infatti, non produce effetti sostanziali sulla normale organizzazione settimanale.
Dettagli sulla normativa e chiarimenti ufficiali
Quali sono le regole di riferimento? L’ARAN (Agenzia per la Riforma delle Amministrazioni Pubbliche), organo di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, si è espresso nel 2021 fornendo chiarimenti fondamentali.
Punti chiave dell'orientamento ARAN
- La scelta di una scuola con settimana corta (dal lunedì al venerdì con chiusura il sabato) rientra nelle competenze dell’autonomia scolastica e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
- Le festività che cadono di sabato in un modello di settimana lavorativa compressa non devono essere considerate per la regolamentazione dell’orario di lavoro.
- Non c’è diritto a recuperi né a riduzioni dell’orario di lavoro in relazione a tali festività.
Estratto dell’orientamento ARAN
Come riportato dall’ARAN, si legge:
"Laddove la scuola, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa riconosciuta dal d.P.R. n. 275/1999, decida di adottare un’articolazione dell’attività lavorativa su cinque giorni alla settimana (con chiusura nella giornata di sabato), le eventuali festività ricadenti nella giornata del sabato non assumono alcun rilievo ai fini dell’orario di lavoro e non danno luogo ad alcuna forma di recupero."
Risultato pratico
In conclusione, per docenti e personale ATA impiegati in istituti con settimana corta, la festività del 1° novembre, che cade di sabato, non comporta variazioni relative all’orario di lavoro né il diritto a compensazioni o recuperi, in linea con le indicazioni ufficiali dell’ARAN.
Note finali e considerazioni
Quindi, le scuole con organizzazione settimanale dal lunedì al venerdì devono considerare che la festività del 1° novembre di sabato non altera la normale routine lavorativa, rispettando le disposizioni normative e le linee guida dell’ente regolatore.
No, poiché il 1° novembre di sabato non modifica gli orari di lavoro usuali di docenti e personale ATA nelle scuole con settimana corta. La festività non comporta obblighi di recupero né danni compensativi, in conformità con le disposizioni dell’ARAN del 2021.
Perché, come chiarito dall’ARAN, nelle scuole con settimana corta che prevedono la chiusura il sabato, le festività che cadono in questa giornata non sono considerate ai fini dell’orario di lavoro né danno diritto a recuperi, mantenendo così l’organizzazione settimanale invariata.
Le norme di riferimento sono fornite dall’ARAN, che nel 2021 ha precisato che le festività cadenti di sabato in scuole con settimana corta non devono essere considerate per la regolamentazione degli orari di lavoro, né comportano recuperi o riduzioni dell’orario.
No, secondo le linee guida dell’ARAN, la festività di sabato non implica misure particolari o recuperi, essendo considerata normale giornata di chiusura secondo l’organizzazione settoriale.
No, in base alle istruzioni ufficiali dell’ARAN, quando il 1° novembre cade di sabato e la scuola adotta una settimana corta, non si ha diritto a recuperi o compensazioni, poiché questa giornata non viene considerata lavorativa aggiuntiva.
Per le scuole con settimana lunga, che operano dal lunedì al venerdì, il 1° novembre di sabato rappresenta normalmente un giorno di chiusura e non comporta modifiche agli orari di lavoro o diritto a recuperi, in linea con le disposizioni ufficiali.
Le festività di sabato non sono considerate ai fini dell’orario di lavoro né richiedono recuperi, in quanto l’autonomia delle scuole, come specificato dall’ARAN, consente di mantenere invariata l’organizzazione settimanale.
La normativa, basata sulle indicazioni ARAN, stabilisce che le festività cadenti di sabato in scuole con settimana corta non influiscono sugli orari né danno diritto a recuperi, grazie all’autonomia scolastica e alle linee guida ufficiali.
Per docenti e personale ATA nelle scuole con settimana corta, il 1° novembre che cade di sabato non modifica l’orario di lavoro, né richiede recuperi o compensazioni, rispettando le linee guida ufficiali dell’ARAN.