Modifiche legislative recenti sulle supplenze di breve durata
Recenti aggiornamenti alla normativa sulla gestione delle supplenze hanno introdotto cambiamenti significativi nelle scuole secondarie, con particolare attenzione alla copertura di assenze inferiori a 10 giorni. La legge, che approfondisce le disposizioni sulla gestione del personale docente, obbliga i dirigenti scolastici a intervenire in modo più rigoroso per garantire continuità didattica.
Obbligo di copertura nelle supplenze inferiori a 10 giorni
La normativa stabilisce che, a meno che non siano motivate da esigenze di carattere didattico, il dirigente scolastico è tenuto a utilizzare il personale già presente nell’organico autonomo per coprire le assenze brevi, cioè, di durata inferiore a dieci giorni.
Dettagli sulla must di utilizzo del personale interno
- Selezione: il personale disponibile dell’organico dell’autonomia deve essere prioritariamente scelto.
- Limitazioni: l’obbligo si applica esclusivamente in assenza di motivazioni di natura didattica.
- Eccezioni: motivazioni didattiche possono giustificare l’uso di supplenze esterne, ad esempio per esigenze pedagogiche o metodologiche specifiche.
Implicazioni pratiche e interpretazioni
Questa modifica può essere interpretata come un'ulteriore restrizione, riducendo le possibilità di ricorso a supplenze esterne per motivi didattici, e favorendo l’impiego delle risorse interne solo in condizioni di emergenza.
Posizione dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) e proposte di modifica
L’ANP esprime alcune perplessità sulla portata di questa disposizione. Antonello Giannelli, presidente dell'associazione, ha dichiarato:
"L’obbligo di ricorrenza all’organico interno potrebbe mettere a rischio l’efficienza organizzativa delle scuole, soprattutto se applicato indiscriminatamente anche ai posti di ruolo."
In particolare, l’ANP propone di modificare l’espressione “salvo motivate esigenze di natura didattica” in “salvo motivate esigenze di natura organizzativa e didattica”, ampliando così le possibilità di discrezionalità dei dirigenti scolastici, per un equilibrio più efficace tra esigenze organizzative e didattiche.
La normativa ora stabilisce che, salvo motivazioni di carattere didattico, i dirigenti scolastici devono utilizzare prioritariamente il personale interno per supplenze inferiori a 10 giorni, limitando le possibilità di ricorso a supplenze esterne.
L'obbligo si applica esclusivamente in assenza di motivazioni di carattere didattico, con l'obiettivo di privilegiare l'utilizzo delle risorse interne dell'organico autonomo.
Le motivazioni didattiche, come esigenze pedagogiche o metodologiche specifiche, possono giustificare l'impiego di supplenze esterne anche per periodi inferiori a 10 giorni.
La normativa restringe le possibilità di ricorrere a supplenze esterne per motivi didattici, favorendo l'uso delle risorse interne solo in situazioni di emergenza o assenze non motivatespecificatamente didattiche.
L’ANP ha espresso le proprie perplessità riguardo al rischio di ridurre l’efficienza organizzativa delle scuole, proponendo di estendere la disciplina anche alle esigenze organizzative, oltre che didattiche.
L’ampliamento della formulazione in “motivate esigenze di natura organizzativa e didattica” consentirebbe ai dirigenti di valutare più discrezionalmente le esigenze di supplenza, migliorando l’equilibrio tra organizzazione e didattica.
Le supplenze esterne sono giustificate da esigenze pedagogiche, metodologiche o specifiche che non possono essere soddisfatte internamente, anche per periodi inferiori a 10 giorni.
Gli obiettivi principali sono ridurre il ricorso alle supplenze esterne motivato da esigenze didattiche, privilegiare l’impiego delle risorse interne e garantire una gestione più efficace delle assenze temporanee.
Potrebbero essere introdotte ulteriori modifiche per bilanciare meglio le esigenze organizzative e didattiche, aumentando la flessibilità e lasciando più libertà ai dirigenti scolastici di valutare i casi specifici.
I dirigenti scolastici devono valutare le motivazioni delle supplenze e decidere, secondo le nuove disposizioni, quando privilegiare l’uso delle risorse interne o consentire l’impiego di supplenze esterne, tenendo conto delle esigenze didattiche e organizzative.