Introduzione al caso di infortunio scolastico e alla giurisprudenza di riferimento
Il recente pronunciamento del Tribunale di Perugia ha fornito importanti chiarimenti in materia di responsabilità della scuola in casi di incidenti imprevedibili. La sentenza insiste sulla differenza tra eventi accidentali e negligenza dell’istituto, sottolineando che quest’ultimo non può essere ritenuto automaticamente responsabile di ogni incidente occorso agli studenti, purché siano state adottate tutte le misure di sicurezza e vigilanza richieste dalla legge.
Il caso reale: incidente causato da una pacca sulla spalla e richiesta di risarcimento
Dettagli dell’episodio e la richiesta di risarcimento da 100.000 euro
Un episodio in una scuola secondaria di primo grado ha portato a una controversia legale: durante l’orario scolastico, uno studente ha ricevuto una forza eccessiva da un altro alunno con una pacca sulla spalla, che ha causato una frattura grave e una lesione permanente. La famiglia ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro, sostenendo che la scuola fosse responsabile della vigilanza richiesta dalla normativa vigente.
Principali posizioni della famiglia e argomentazioni legali
Secondo i querelanti, la scuola avrebbe dovuto prevedere e prevenire il danno attraverso un’adeguata sorveglianza, in conformità con:
- articolo 2048 del Codice Civile, riguardante la responsabilità extracontrattuale
- articolo 1218 del Codice Civile, che impone l’obbligo di tutela nel rapporto contrattuale di iscrizione scolastica
La richiesta di risarcimento evidenziava come, secondo la famiglia, la scuola fosse venuta meno ai propri doveri di vigilanza e protezione.
Analisi della sentenza e principi di diritto applicati
Le verifiche del Tribunale e i principi di responsabilità
La sentenza n. 661/2025 ha analizzato il caso sulla base di due fondamentali pilastri:
- Responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2048 c.c., relativa alla tutela generale dell’alunno
- Obbligo contrattuale di vigilanza e sicurezza derivante dal contratto di iscrizione e dalla normativa di settore
Le testimonianze raccolte hanno dimostrato che la sorveglianza scolastica era stata esercitata in modo adeguato. L’incidente è stato attribuito a una dinamica imprevedibile e isolata, e non a negligenza o mancanza di misure di sicurezza.
Il concetto di evento imprevedibile e l’assenza di colpa della scuola
Il Tribunale ha sottolineato come la dinamica dell’incidente costituisse un evento casuale e improvviso che non poteva essere evitato, nemmeno con le migliori misure di vigilanza. Questo principio si rifà a precedenti giurisprudenziali (es. Cassazione civile n. 24456/2005), secondo cui gli eventi inattesi e improvvisi non possono comportare responsabilità per negligenza dell’istituto scolastico.
Le conseguenze della sentenza e il significato per le scuole
Il Tribunale ha concluso rigettando la domanda di risarcimento e ha condannato la parte attrice alle spese processuali. La sentenza evidenzia un principio fondamentale: la scuola non risponde dei danni causati da eventi imprevedibili e spontanei, purché si siano rispettate le misure di sicurezza e vigilanza stabilite dalla normativa vigente. Questo caso si configura dunque come un importante precedente interpretativo in ambito di responsabilità scolastica e sicurezza degli studenti.
FAQs
Scuola e infortuni studenteschi: il Tribunale di Perugia chiarisce la responsabilità in incidente causato da una violenta pacca sulla spalla
Il Tribunale ha sottolineato che la responsabilità della scuola si limita agli eventi prevedibili e evitabili, escludendo la colpa in incidenti causati da eventi imprevedibili e spontanei, come nel caso di una violenta pacca sulla spalla che provoca una frattura.
Può essere ritenuta non responsabile perché, se tutte le misure di sicurezza e vigilanza richieste dalla normativa sono state rispettate, un evento improvviso e imprevedibile, come una caduta, non costituisce negligenza da parte dell’istituto scolastico.
La famiglia ha richiesto un risarcimento di 100.000 euro, ma il Tribunale ha respinto la richiesta, condannando la parte attrice alle spese processuali, evidenziando l’assenza di colpa della scuola.
Secondo la giurisprudenza, come la Cassazione civile n. 24456/2005, gli eventi inattesi e improvvisi, che non possono essere evitati anche con le migliori misure di sicurezza, non comportano responsabilità per l’istituto scolastico.
Gli articoli citati sono l’articolo 2048, riguardante la responsabilità extracontrattuale, e l’articolo 1218, che impone l’obbligo di tutela nel rapporto contrattuale di iscrizione scolastica.
Il Tribunale ha considerato che la sorveglianza era stata esercitata correttamente e che l’incidente non derivava da negligenza, ma da un evento casuale e improvviso, non prevedibile con le misure di sicurezza adottate.
Per «evento imprevedibile», si intende un episodio che si verifica in modo improvviso e casuale, senza possibilità di essere anticipato o evitato anche con misure di sicurezza appropriate.
La sentenza chiarisce che le scuole non sono responsabili degli eventi spontanei e imprevedibili, purché abbiano rispettato le norme di sicurezza e vigilanza, rafforzando il principio di tutela delle istituzioni scolastiche in caso di incidenti fortuiti.
La sentenza rafforza l’importanza di rispettare le norme di sicurezza, chiarendo che gli incidenti causati da eventi imprevedibili non costituiscono prova di negligenza, influenzando così le strategie di gestione del rischio nelle scuole.