- Chi: Studente universitario maggiorenne
- Cosa: È ritenuto responsabile della propria condotta imprudente durante un’uscita didattica
- Quando: Sentenza depositata il 17 febbraio 2026
- Dove: Corte d’Appello di Napoli (caso sul Monte Tifata, San Prisco, Caserta)
- Perché: La situazione esigeva maggiore attenzione e la sua condotta è stata ritenuta determinante per l’accaduto; nessun risarcimento all’Università
Contesto e sviluppi principali
Nel novembre 2005 una studentessa iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia partecipò a un sopralluogo didattico di topografia antica presso il sito archeologico di Monte Tifata, nel comune di San Prisco (Caserta). L’uscita coinvolgeva quindici studenti e si svolgeva su un terreno scosceso reso scivoloso dalle piogge recenti.
Al termine della visita, durante la fase di discesa, la studentessa scivolò riportando una frattura biossea dell’avambraccio sinistro. I ricoveri ospedalieri si verificarono dal 29 novembre all’8 dicembre 2005 e, successivamente, dal 15 al 22 dicembre. A seguito dell’infortunio la studentessa presentò denuncia all’INAIL, che accertò una menomazione del 6% e corrispose un’indennità di 5.422,80 euro. La studentessa citò in giudizio l’ente universitario chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Quadro giuridico di riferimento
- Responsabilità contrattuale vs responsabilità aquiliana: il rapporto tra studente e istituzione genera obbligo di protezione e vigilanza, anche in assenza di un contratto esplicito.
- Concorso di culpa (art. 1227 c.c.): la ripartizione della responsabilità può ridursi o escludersi in proporzione alla condotta imprudente del danneggiato.
- Vigilanza e età dello studente: la prestazione vigilante del docente è meno intensa quanto più alta è l’età dello studente.
- Rapporto con l’assicurazione: la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa non estende automaticamente la pretesa risarcitoria verso l’attore; occorre un atto esplicito di domanda nei confronti dell’assicurazione se il fondamento è diverso dal rapporto con l’istituzione.
Andamento processuale: dalla sentenza di primo grado alle motivazioni della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 1238/2026, depositata il 17 febbraio, ha rigettato tutti i motivi d’appello proposti dalla studentessa. Tra le censure, l’errata individuazione della fattispecie normativa, l’incompleta valutazione della prova e la mancata considerazione della polizza assicurativa; il quarto motivo sulla C.T.U. fu assorbito dal rigetto.
La Corte ha osservato che la prova testimoniale conferma il terreno scosceso e che gli studenti erano stati previamente avvertiti delle difficoltà. Una studentessa presente riferì che la danneggiata cadde durante la discesa. La Corte ritenne che tale circostanza, unita alla conoscenza delle condizioni del luogo da parte della danneggiata, escludesse la responsabilità dell’insegnante e dell’Università. Si sottolinea che lo studente maggiorenne, pienamente capace di intendere e volere, è soggetto a un rigore della propria condotta imprudente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012, la parte appellante sopportava un contributo unificato aggiuntivo pari a quello dell’appello. Le spese processuali sono state liquidate in misura minima, con condanna della parte appellante al pagamento di 3.500 euro a favore di ciascuna parte appellate.
Tabella di Sintesi
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Tribunale | Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile |
| Sentenza | n. 1238/2026 |
| Deposito | 17 febbraio 2026 |
| Esito | Rigetto dell’appello |
| Parte coinvolta | Studente maggiorenne |
| Ragione chiave | Condotta imprudente ritenuta determinante |
| Spese | 3.500 euro a favore di ciascuna parte appellate |
Quali sono le implicazioni pratiche?
La sentenza conferma che, in contesti universitari, la responsabilità dell’istituzione è modulata dall’età dello studente e dalla sua conoscenza delle condizioni del percorso. Uno studente maggiorenne che si trovi in condizioni di rischio resta soggetto a un’esatta valutazione della propria condotta, con esito favorevole all’ente qualora emergano elementi di imprudenza.
Per docenti e personale ATA, le implicazioni sono evidenti: è essenziale fornire chiara informativa preventiva sulle difficoltà del percorso e documentare la vigilanza impartita. Le università devono mantenere polizze assicurative, ma la polizza non sostituisce automaticamente l’azione risarcitoria verso l’ente; in caso di contenzioso, la responsabilità dipende dall’analisi puntuale della condotta dello studente.
Oltre la singola decisione, emergono principi rilevanti per tutte le sedi didattiche. Infortunio durante le uscite didattiche universitarie: i giudici in Appello confermano che lo studente maggiorenne risponde della propria condotta imprudente. Niente risarcimento automatico per l’ente significa che la valutazione della responsabilità resta complessa e dipende dalle prove relative alle condizioni del percorso, al contesto e alle azioni preventive messe in atto dall’istituzione.
In chiave pratica, le università dovrebbero adottare una serie di misure per ridurre i rischi e chiarire i ruoli:
- Definire e rendere note norme chiare sulle uscite didattiche e sui viaggi di studio, con responsabilità attribuite a studenti, docenti e personale di supporto.
- Fornire informativa preventiva dettagliata sui rischi specifici del percorso e sulle misure di sicurezza adottate dall’istituzione.
- Documentare la vigilanza e la supervisione durante le attività, registrando orari, presenze e eventuali anomalie.
- Garantire polizze assicurative aggiornate, senza far dipendere l’esito costruito di eventuali contenziosi dall’assicurazione stessa.
- Stabilire procedure chiare di segnalazione, gestione degli incidenti e revisione delle misure di protezione post-incidente.
- Condurre valutazioni del rischio per ogni uscita, aggiornando protocolli e formazione in base all’evoluzione delle attività e delle condizioni.
FAQs
Infortunio durante le uscite didattiche universitarie: confermata la responsabilità dello studente maggiorenne e nessun risarcimento all’ente
La Corte ha rigettato tutti i motivi d'appello e confermato che lo studente maggiorenne risponde della propria condotta imprudente; nessun risarcimento all’Università. Deposito della sentenza: 17/02/2026.
Il quadro giuridico è che la responsabilità dipende dall’età dello studente e dalle condizioni del percorso; nel caso in questione la vigilanza non ha inciso sull’esclusione della responsabilità dell’insegnante/Università poiché la condotta dell’allievo è stata ritenuta imprudente.
La corte ha liquidato le spese processuali in misura minima, con condanna della parte appellante al pagamento di 3.500 euro a favore di ciascuna parte appellate.
Definire norme chiare e informativa preventiva; documentare vigilanza e presenze; mantenere polizze assicurative aggiornate; definire procedure di segnalazione e valutazione del rischio.