Concessioni pubbliche, Anac: modifiche sostanziali richiedono una nuova gara non è uno slogan: è il criterio che ANAC ribadisce nel parere di funzione consultiva n. 7, approvato l’11 marzo 2026. In pratica, una concessione di costruzione e gestione non può essere “aggiustata” in corso d’opera se la modifica cambia gli elementi essenziali, il PEF o l’equilibrio a favore del concessionario. Il nodo riguarda anche chi gestisce concessioni nell’area pubblica (incluso chi opera per servizi e spazi affidati a terzi).
Concessioni pubbliche, Anac: modifiche sostanziali richiedono una nuova gara — il metro per decidere
| Cosa cambia in concreto | Perché rischia di essere “sostanziale” | Cosa dovrebbe fare l’ente |
|---|---|---|
| Estensione rilevante dell’oggetto | Incide su ciò che era stato promesso e valutato in gara. Di fatto cambia la base concorrenziale. | Nuova procedura di affidamento, se la modifica equivale a un nuovo apprezzamento del mercato. |
| Alterazione dell’equilibrio economico-finanziario | Se lo sbilanciamento favorisce il concessionario oltre i casi ammessi, la deroga all’evidenza pubblica non regge. | Nuova gara oppure riequilibrio solo entro i limiti della convenzione e della lex specialis. |
| Modifica degli elementi che hanno determinato l’aggiudicazione | Tocca i fattori premianti e altera parità di trattamento e trasparenza. | Nuova procedura per rimettere in competizione le condizioni. |
| Revisione del PEF “a richiesta” | ANAC impone di partire da clausole di convenzione e gara. Se cambia la ripartizione del rischio operativo, la sostanza può saltare. | Valuta i limiti: modifica ammessa solo se prevista e se non sposta il rischio fuori dai termini. |
| Aggiornamenti marginali e previsti | Le deroghe vanno lette in modo restrittivo. “Marginale” significa senza effetti sugli elementi essenziali. | Atto motivato e trasparente, senza cambi strutturali dell’affidamento. |
Confini operativi: concessione in essere e modifiche che incidono sugli “essentialia”
Il parere ANAC nasce su una concessione di costruzione e gestione (caso RSA), ma il criterio si applica alle modifiche contrattuali nelle concessioni quando cambiano gli elementi essenziali. Non basta l’urgenza o la “necessità tecnica”. Conta anche la normativa applicabile: se la gara è partita prima del d.lgs. 36/2023, valgono le regole del tempo (nel caso: legge n. 109/1994 e DPR n. 554/1999).
Checklist per decidere se autorizzare la modifica o avviare una nuova gara
Se arriva una richiesta del concessionario (variante, estensione servizi, revisione economica), l’ente deve misurare l’impatto reale: sta cambiando l’affidamento o sta gestendo l’ordinario nei confini della convenzione?
ANAC insiste su due filtri. Il primo riguarda la fase esecutiva: si può intervenire solo nei casi ammessi e in modo circoscritto. Il secondo riguarda il “dove” guardare: clausole della convenzione, disciplina di gara e riparto del rischio operativo.
- Ricostruisci la procedura di affidamento e la sua data: se è precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, non “traslare” automaticamente il nuovo Codice sulla fase di esecuzione.
- Leggi la lex specialis e gli articoli sulla revisione: verifica cosa la convenzione consente su varianti, riequilibri e modifiche del perimetro.
- Confronta l’oggetto richiesto con quello di gara: se l’intervento estende in modo rilevante l’oggetto, la modifica tende a diventare “nuova gara”.
- Controlla la revisione del PEF: parte dalle clausole e valuta se la richiesta altera l’equilibrio in favore del concessionario.
- Valuta il rischio operativo: ANAC richiama che, salvo limiti previsti, il rischio operativo dell’iniziativa resta in capo al concessionario anche in gestione. Se la revisione lo sposta, aumenta il rischio di sostanzialità.
- Verifica gli elementi premianti: identifica quali aspetti hanno determinato l’aggiudicazione e controlla se la modifica li tocca. Se sì, parità e trasparenza vengono meno e serve nuovo confronto competitivo.
- Decidi e verbalizza: se la modifica è sostanziale, imposta una nuova procedura di affidamento. Se invece è ammessa, motiva l’assenza di cambi strutturali e documenta i passaggi.
Conseguenza pratica: quando la modifica sostituisce di fatto la gara originaria, la strada corretta è rimettere il mercato in competizione. Tentare di “sistemare dopo” (con atti che cambiano perimetro o condizioni economiche) espone a contenzioso e a rilievi sulla violazione dei principi europei di parità di trattamento e trasparenza.
- Se è sostanziale (oggetto, equilibrio economico, elementi determinanti): tratta la decisione come un nuovo affidamento.
- Se è ammessa (marginale e prevista): formalizza con atto motivato, aggiornando gli atti senza alterare l’assetto essenziale dell’esecuzione.
Call to Action: prepara subito la verifica interna sul tuo contratto concessorio
Cerca sul sito ANAC il parere di funzione consultiva n. 7 dell’11 marzo 2026 e allega questa griglia alla tua istruttoria ogni volta che si discute una modifica in concessione. La differenza tra “gestire” e “cambiare affidamento” sta tutta nella motivazione e nei limiti che la convenzione consente.
FAQs
Concessioni pubbliche: ANAC indica quando le modifiche diventano “sostanziali” e serve una nuova gara
Modifiche che incidono sugli elementi essenziali dell’affidamento, sull’equilibrio economico-finanziario o sulla base concorrenziale richiedono una nuova gara; si escludono aggiustamenti in corso d’opera.
Se l’intervento estende l’oggetto in modo rilevante, altera l’equilibrio economico-finanziario o modifica gli elementi premianti, la modifica è considerata sostanziale e richiede una nuova procedura di affidamento.
Avviare una nuova procedura di affidamento, motivando l’esigenza; se la modifica è ammessa marginale, aggiornare gli atti senza cambiare l’assetto essenziale e verbalizzare i passaggi.
Le modifiche marginali, lette in modo restrittivo, non toccano elementi essenziali e richiedono un atto motivato senza cambiare il perimetro; le sostanziali richiedono una nuova gara. ANAC invita a valutare clausole, rischio operativo e perimetro dell’intervento.