La giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito con forza il principio del rispetto dei requisiti di frequenza come condizione necessaria per il conseguimento della validità dell'anno scolastico. In una sentenza che chiarisce i limiti della discrezionalità scolastica, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria ha respinto il ricorso di uno studente dell'ultimo anno delle superiori che chiedeva l'annullamento della bocciatura derivante da un numero di assenze considerato da quest'ultimo "ingiustamente punitivo".
Il caso, che ha visto coinvolti lo studente, la sua famiglia e l'istituto scolastico, si è concentrato sulla discrepanza tra le ore di assenza effettive e i limiti normativi previsti dal d.P.R. 122/2009. Nonostante la difesa dell'alunno avesse tentato di giustificare le mancanze con patologie documentate e attività scolastiche, il giudice ha confermato che la scuola ha agito correttamente nel negare l'ammissione agli esami di Stato, sottolineando che la sola presenza di certificati medici generici non è sufficiente a superare le soglie di frequenza previste dai regolamenti interni.
Il superamento del limite del 25% e l'insufficienza dei certificati medici
Il nucleo centrale della vicenda risiede nel dato oggettivo delle ore di assenza accumulate durante l'anno scolastico 2023/2024. Lo studente in questione ha registrato un totale di 449 ore di assenza su un orario annuale di 998 ore, pari a circa il 44,99% del monte ore complessivo. Tale cifra supera drasticamente il limite legale fissato dall'Art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009, il quale impone la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato per la validità dell'anno scolastico, consentendo una tolleranza massima del 25%.
Sebbene la famiglia abbia presentato diverse certificazioni mediche, l'amministrazione scolastica ha correttamente evidenziato che tali documenti non soddisfacevano i requisiti specifici del regolamento d'istituto. La normativa interna prevede infatti che le deroghe per motivi di salute debbano essere supportate da certificazioni di provenienza ospedaliera o specialistica. I certificati prodotti dallo studente risultavano invece generici e, secondo quanto rilevato dalla scuola, incongruenti con gli effettivi giorni di assenza dichiarati, rendendo impossibile per il Consiglio di Classe procedere allo scorporo delle ore.
La "sostanza" della valutazione e la discrezionalità del Consiglio di Classe
Un aspetto fondamentale della sentenza n. 694/2026 del TAR Calabria riguarda la valutazione del profitto scolastico. Il Collegio del Tribunale ha sottolineato che, oltre alla documentazione formale, è fondamentale la sostanza degli apprendimenti. Nello specifico, lo studente aveva raggiunto la sufficienza solo nelle discipline di scienze motorie e in condotta, mentre presentava gravi insufficienze in quasi tutte le altre materie curricolari. Questo dato ha reso ancora più difficile per la scuola concedere deroghe straordinarie, poiché il mancato raggiungimento delle competenze necessarie preclude l'ammissione agli esami di Stato anche in presenza di assenze parzialmente giustificate.
La difesa dello studente aveva inoltre lamentato la mancanza di "strategie di apprendimento" specifiche da parte della scuola, cercando di inquadrare la bocciatura come una punizione per carenze organizzative dell'istituto. Tuttavia, il giudice ha chiarito che tali mancanze non esonerano l'alunno dal rispetto dei requisiti di frequenza e profitto. La giurisprudenza, coerente con precedenti simili (come la sentenza n. 23996/2025 del TAR per il Lazio), ribadisce che eventuali ritardi o mancanze scolastiche non possono essere utilizzati come scusa per giustificare l'assenza e la conseguente mancata preparazione.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Ore di assenza totali | 449 ore su 998 totali (44,99%) |
| Limite di frequenza legale | Minimo 75% (massimo 25% di assenze) |
| Requisito certificazioni | Provenienza ospedaliera o specialistica (obbligatorio) |
| Esito Sentenza TAR | Respinto il ricorso; confermata la bocciatura |
| Spese di lite | 1.500 euro a carico dello studente |
Cosa cambia concretamente per docenti, dirigenti e famiglie
La decisione del TAR fornisce indicazioni operative chiare per la gestione quotidiana della scuola e per le aspettative delle famiglie:
- Rigore documentale: Le scuole hanno il potere di richiedere certificazioni specifiche (ospedaliere o specialistiche) per procedere allo scorporo delle ore. I certificati medici generici non garantiscono automaticamente la deroga al limite del 25%.
- Priorità al profitto: L'ammissione all'esame di Stato non è un diritto automatico derivante dalle assenze giustificate; il Consiglio di Classe mantiene la piena discrezionalità tecnica nel valutare se lo studente abbia effettivamente acquisito le competenze necessarie.
- Tutela della scuola: La sentenza rafforza la posizione dei dirigenti scolastici nel contrastare le forme di "evasione" dell'obbligo scolastico, rendendo più difficile per le famiglie ottenere l'annullamento della bocciatura tramite vie legali quando il dato oggettivo delle ore e delle insufficienze è evidente.
Per gli studenti, la conseguenza pratica è immediata: lo studente bocciato dovrà ripetere l'ultimo anno delle superiori o intraprendere percorsi alternativi previsti dalla normativa per chi non ha completato il ciclo di studi. La scuola non è tenuta a riaprire la valutazione né a riconoscere deroghe straordinarie non previste dal regolamento d'istituto.
In sintesi, la sentenza sottolinea che la validità dell'anno scolastico è un binomio inscindibile tra frequenza minima e profitto certificato, dove la documentazione medica deve avere una reale corrispondenza sostanziale con le assenze dichiarate.
FAQs
Bocciatura per assenze eccessive: il TAR conferma il rigore scolastico e respinge il ricorso dello studente
Secondo l'art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009, gli studenti devono frequentare almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. In concreto, ciò significa che il limite massimo di assenze non può superare il 25% del totale delle ore previste.
La giurisprudenza e i regolamenti scolastici richiedono che le deroghe per motivi di salute siano supportate da certificazioni specialistiche o ospedaliere. I certificati medici generici potrebbero non essere sufficienti a garantire lo scorporo delle ore di assenza oltre il limite legale.
No, l'ammissione non è automatica anche in presenza di assenze giustificate. Il Consiglio di Classe mantiene la piena discrezionalità tecnica nel valutare se lo studente abbia effettivamente raggiunto le competenze e il profitto necessari per il superamento del ciclo di studi.
Lo studente dovrà ripetere l'ultimo anno delle superiori o seguire percorsi alternativi previsti dalla normativa per chi non ha completato il ciclo di studi. La scuola non è tenuta a riconoscere deroghe straordinarie se il dato oggettivo delle ore e delle insufficienze è evidente.