Studente con disabilità in sedia a rotelle e protesi al braccio assistito da un tecnico, possibile riferimento a privacy e linee guida per la Maturità 2026.
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Maturità 2026 e studenti con disabilità: il rischio privacy della piattaforma "Commissione Web" e le linee guida per le Commissioni

Redazione Orizzonte Insegnanti
3 min di lettura

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Maturità 2026 e studenti con disabilità: il rischio privacy della piattaforma "Commissione Web" e le linee guida per le Commissioni

L'avvio delle sessioni di esame per la Maturità 2026 ha messo in luce una criticità tecnica e normativa di primaria importanza riguardante la gestione dei dati sensibili degli studenti con disabilità. Il problema risiede nell'interazione tra le nuove procedure digitali, in particolare l'uso della piattaforma "Commissione Web", e il diritto alla riservatezza dei candidati che seguono percorsi formativi differenziati. La segnalazione della Federazione Osservatorio 182 evidenzia come una specifica indicazione tecnica del software possa tradursi in una violazione della privacy, rendendo pubblici dati che dovrebbero restare protetti all'interno degli Allegati riservati e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).

Il nodo centrale della questione riguarda la registrazione degli studenti che, a causa della loro condizione di disabilità, sono tenuti a sostenere un numero ridotto di prove rispetto al percorso standard. Mentre per i candidati non con disabilità la normativa vigente permette la ripetizione dell'anno in caso di prove non effettuate, per gli studenti con disabilità tale opzione non sussiste: in caso di prove non svolte, il candidato riceve l'Attestato di credito formativo. Questa distinzione normativa, unita alla necessità di proteggere il percorso personalizzato, richiede una gestione dei dati estremamente cauta che le attuali istruzioni della piattaforma sembrano non garantire pienamente.

Il conflitto tra istruzioni software e tutela della riservatezza

La criticità è emersa con la pubblicazione del manuale di utilizzo della piattaforma "Commissione Web" da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) il 18 giugno 2026. Nello specifico, la Guida rapida del software (pagina 17) suggerisce alle Commissioni d'esame di registrare come "Assente" lo studente per le prove che non sono state previste dal suo percorso differenziato. Sebbene questa possa apparire come una semplificazione tecnica per allineare i dati del sistema, la conseguenza pratica è grave: la registrazione di un'assenza fittizia sui tabelloni scolastici e nei registri elettronici renderebbe immediatamente riconoscibile il percorso differenziato del candidato.

Tale pratica espone lo studente a una violazione del diritto alla riservatezza, poiché chiunque abbia accesso ai dati scolastici potrebbe desumere la condizione di disabilità o la specificità del percorso educativo. La Federazione Osservatorio 182 ha sottolineato con forza che la dimensione tecnico-informatica non può e non deve condizionare le procedure di valutazione. In termini di gerarchia delle fonti, la deliberazione collegiale della Commissione, basata sulla documentazione riservata e sul percorso personalizzato dello studente, deve avere la precedenza assoluta sulle indicazioni tecniche fornite dal software di gestione.

Il quadro normativo e il criterio di proporzionalità

Per risolvere l'impasse tra esigenze tecniche e diritti degli studenti, il quadro normativo vigente offre già uno strumento efficace. L'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, che disciplina lo svolgimento generale dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, contiene una disposizione fondamentale nell'Art. 24, comma 9. Tale norma prevede esplicitamente la possibilità di attribuire il punteggio mediante il criterio di proporzionalità.

L'applicazione di questo criterio permette alla Commissione d'esame di definire e verbalizzare preventivamente le modalità di distribuzione del punteggio nelle diverse colonne del verbale, senza dover ricorrere alla registrazione dell'assenza. In questo modo, la Commissione può garantire che il punteggio ottenuto dalla prova svolta (ad esempio, l'unica prova scritta prevista per il candidato) venga distribuito correttamente in modo proporzionale, mantenendo l'integrità del verbale e, soprattutto, preservando la segretezza del percorso differenziato. È fondamentale che tale procedura sia verbalizzata preventivamente dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove, proprio come avviene per il normale iter di valutazione.

Cosa cambia concretamente per le Commissioni d'esame

Le Commissioni d'esame che gestiscono studenti con disabilità devono adottare una serie di misure operative immediate per evitare errori di inserimento dati sensibili e garantire la conformità normativa. Ecco i passaggi fondamentali da seguire:

  • Divieto di registrazione "Assenza": Non deve essere utilizzata la funzione "Assente" per le prove non previste dal percorso differenziato dello studente. L'assenza non sussiste, poiché lo studente è presente e sta svolgendo il percorso previsto.
  • Applicazione del Criterio di Proporzionalità: La Commissione deve utilizzare la modalità prevista dall'Art. 24, c. 9 dell'O.M. 54/2026 per distribuire il punteggio della prova svolta nelle diverse colonne del verbale.
  • Deliberazione Preventiva: Le modalità di distribuzione del punteggio devono essere definite, discusse e verbalizzate dalla Commissione prima dell'inizio delle prove, basandosi sulla documentazione riservata del candidato.
  • Prevalenza della Deliberazione Collegiale: In caso di qualsiasi conflitto tra le istruzioni del software "Commissione Web" e la documentazione riservata del candidato (PEI, Allegati, ecc.), deve prevalere sempre la decisione della Commissione.
Elemento di RiferimentoDettaglio Normativo / Operativo
Ordinanza Ministerialen. 54 del 26 marzo 2026 (Disciplina generale Maturità 2026)
Articolo ChiaveArt. 24, comma 9 (Criterio di proporzionalità per il punteggio)
Criticità SoftwareGuida rapida "Commissione Web" pag. 17 (indicazione di registrazione "Assente")
Documentazione RiservataAllegati riservati, PEI e simulazioni delle prove
Impatto sulla scuola e responsabilità dei docenti

L'impatto di queste disposizioni è diretto sulla gestione quotidiana delle segreterie scolastiche e delle Commissioni d'esame. Per i docenti di sostegno e i membri della Commissione, è fondamentale non lasciare che la facilità d'uso di uno strumento digitale prevalga sulla tutela dei diritti degli studenti. La consapevolezza che una piattaforma non può trasformare in assenza ciò che non è assenza è il primo passo per una corretta gestione del processo.

Le scuole sono chiamate a vigilare affinché le indicazioni tecniche del software non prevalgano sui diritti di privacy. È necessario che la documentazione riservata del candidato rimanga protetta e non desumibile da dati amministrativi pubblici. Sebbene non sia ancora chiaro se il Ministero abbia emesso una circolare specifica di correzione per il manuale della "Commissione Web" a seguito delle segnalazioni della Federazione Osservatorio 182, le Commissioni devono agire con prudenza immediata. La deliberazione collegiale basata sul percorso personalizzato deve essere lo strumento primario di valutazione.

In sintesi, la corretta gestione della Maturità 2026 per gli studenti con disabilità richiede un approccio che sappia coniugare l'efficienza tecnologica con il rispetto del percorso educativo individuale. La trasparenza verso le famiglie e la tutela della riservatezza del candidato devono rimanere i pilastri su cui costruire l'iter valutativo, garantendo che ogni scelta tecnica sia sempre subordinata alla normativa vigente e ai diritti fondamentali degli studenti.

Per approfondire le norme generali, è possibile consultare l'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

FAQs
Maturità 2026 e studenti con disabilità: il rischio privacy della piattaforma "Commissione Web" e le linee guida per le Commissioni

Perché non si deve registrare come "Assente" lo studente con disabilità che non svolge alcune prove?+

La registrazione dell'assenza per le prove non previste dal percorso differenziato renderebbe immediatamente riconoscibile la condizione di disabilità del candidato sui tabelloni pubblici. Tale pratica viola il diritto alla riservatezza e alla privacy, poiché il percorso formativo personalizzato deve rimanere protetto e non desumibile da dati amministrativi.

Quale procedura devono seguire le Commissioni d'esame per la valutazione del punteggio?+

Le Commissioni devono applicare il criterio di proporzionalità previsto dall'Art. 24, comma 9, dell'O.M. n. 54/2026 per distribuire il punteggio della prova svolta nelle diverse colonne del verbale. È fondamentale che le modalità di distribuzione siano definite e verbalizzate preventivamente dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove.

Cosa succede in caso di conflitto tra le istruzioni del software "Commissione Web" e la normativa?+

In caso di discrepanza tra le indicazioni tecniche della piattaforma e la documentazione riservata del candidato, prevale sempre la deliberazione collegiale. La dimensione tecnico-informatica non può condizionare le procedure di valutazione né eludere i diritti di privacy garantiti dagli atti normativi superiori.

Quali sono le implicazioni pratiche per gli studenti con disabilità che non completano tutte le prove?+

A differenza dei candidati senza disabilità, gli studenti con disabilità non hanno la possibilità di ripetere l'anno in caso di prove non svolte. In questo scenario, il candidato riceve l'Attestato di credito formativo, garantendo comunque il riconoscimento del percorso didattico effettuato.

Redazione Orizzonte Insegnanti
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Questo articolo è stato curato dal team editoriale di Orizzonte Insegnanti. I nostri contenuti sono realizzati sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per l'analisi normativa, e vengono sempre supervisionati e revisionati dalla nostra redazione per garantire la massima accuratezza e utilità per il personale scolastico.

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