Domanda 150 preferenze entro il 29 luglio: guida completa per le supplenze 2026/27
È ufficialmente aperta la procedura per la presentazione della domanda relativa alle 150 preferenze per l'attribuzione delle supplenze annuali, con validità fino al 31 agosto 2027 o fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno 2027. Il sistema, che coinvolge gli aspiranti inseriti nelle graduatorie GaE e GPS 2026/28, rappresenta il pilastro della pianificazione del fabbisogno scolastico per il prossimo anno, permettendo una gestione più strutturata degli incarichi a tempo determinato.
La finestra temporale per l'invio delle istanze è stretta e richiede un'attenzione particolare alla precisione dei dati inseriti: il portale Istanze online è attivo dal 16 luglio 2026 e la scadenza perentoria è fissata per il 29 luglio 2026 alle ore 14:00. È fondamentale sottolineare che la domanda deve essere rinnovata obbligatoriamente anche da chi l'ha presentata nell'anno scolastico precedente, con la possibilità di modificare le proprie scelte di sede o tipologia di incarico.
Una novità di rilievo riguarda l'estensione della procedura ai docenti di ruolo già assunti, che possono partecipare alle graduatorie con specifiche limitazioni normative. Questa apertura, pur garantendo maggiori opportunità di inserimento in diverse classi di concorso, è soggetta a vincoli rigorosi derivanti dal CCNL 2019/21 e dalle circolari ministeriali vigenti, che regolano il mantenimento della titolarità e la tipologia di posti accettabili.
Quadro normativo e requisiti per la partecipazione
La partecipazione alla procedura è regolata da un complesso di norme che definiscono non solo chi può accedere, ma anche le modalità di gestione dei posti. Per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie GPS, il requisito fondamentale è il superamento del periodo di prova, come previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dal DM n. 137/2025. La procedura si articola in tre sezioni principali che devono essere compilate correttamente per garantire la validità della domanda.
Per quanto riguarda i docenti di ruolo, l'articolo 47 del CCNL 2019/21 stabilisce che il personale a tempo indeterminato può accettare incarichi a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso. Tuttavia, la Circolare Ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 chiarisce che tali docenti non possono essere destinatari di contratti sulla medesima classe di concorso o sulla stessa tipologia di posto di titolarità. Inoltre, l'accettazione dell'incarico comporta il mantenimento della titolarità senza assegni per un periodo complessivo di tre anni scolastici.
Un vincolo specifico colpisce i docenti immessi in ruolo tramite procedure straordinarie su posto di sostegno dal 2023/24: questi sono vincolati a rimanere per almeno tre anni nella scuola di assunzione prima di poter accettare supplenze in altro ruolo o classe di concorso. Per i docenti di sostegno "psicofisico", ad esempio, il vincolo amministrativo opera sull'intera tipologia di posto di sostegno, impedendo la partecipazione a supplenze per altre tipologie di sostegno dello stesso grado.
Modalità di scelta: tra opzioni analitiche e sintetiche
Gli aspiranti hanno a disposizione un massimo di 150 preferenze, che possono essere espresse in due modi distinti con conseguenze operative differenti. La scelta analitica corrisponde all'indicazione di singole scuole specifiche, mentre la scelta sintetica riguarda l'indicazione di un distretto, di un comune o dell'intera provincia. È importante notare che, in caso di preferenze sintetiche, l'algoritmo di assegnazione all'interno del territorio scelto avviene sulla base dell'ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.
Chi desidera massimizzare le probabilità di ottenere un incarico può scegliere di inserire l'intera provincia nelle preferenze. In questo caso, il sistema considererà il nominativo disponibile per qualsiasi sede all'interno del territorio indicato. Al contrario, la mancata indicazione di una specifica scuola è interpretata come una rinuncia consapevole: l'algoritmo non prenderà in considerazione il nominativo per quella sede, senza che ciò comporti alcuna sanzione, ma limitando le opportunità di assegnazione.
Per quanto riguarda la priorità di conferma per le supplenze di sostegno, la sezione dedicata può essere compilata solo da coloro che hanno già fornito la prima disponibilità (non vincolante) entro lo scorso 15 giugno. Per gli incarichi assegnati, la procedura prevede un termine di 5 giorni dalla proposta di nomina per l'accettazione esplicita; il mancato riscontro entro tale termine determina la decadenza dall'incarico.
| Soggetto / Condizione | Regole e Vincoli Principali |
|---|---|
| Docenti di Ruolo | Solo posti interi; classi di concorso diverse dalla titolarità; mantenimento sede senza assegni per 3 anni. |
| Docenti Sostegno (Extra 2023/24) | Vincolo di permanenza di 3 anni nella scuola di assunzione prima di accettare altri ruoli. |
| Aspiranti GaE/GPS | Domanda obbligatoria da rinnovare ogni anno; max 150 preferenze; esclusione per rinuncia o mancato servizio. |
| Scelta Sintetica | Assegnazione basata sull'ordine alfanumerico dei codici meccanografici. |
Impatto operativo e sanzioni per i docenti
L'accuratezza nella compilazione della domanda tramite il portale Istanze online (accessibile con SPID o CIE) è determinante per evitare perdite di opportunità. La procedura non prevede costi diretti per la presentazione, ma richiede una gestione attenta degli spezzoni orari e del completamento delle ore previste. È essenziale che gli aspiranti verifichino il possesso dei requisiti per il ruolo (articolo 59) e dichiarino correttamente la propria posizione.
Le conseguenze per la gestione degli incarichi sono severe e mirano a garantire la continuità didattica. La rinuncia alla supplenza assegnata, il mancato preso di servizio entro i termini stabiliti o l'abbandono del servizio durante l'attività didattica comportano l'esclusione dalle graduatorie per l'intero periodo di vigenza. Questo significa che un docente che non rispetta gli obblighi contrattuali dopo aver accettato la nomina perde la possibilità di ricevere ulteriori incarichi per il biennio di riferimento.
Cosa cambia concretamente per chi lavora nella scuola
Per i docenti di ruolo, la possibilità di accedere alle supplenze richiede una pianificazione strategica: poiché l'accettazione comporta la richiesta di aspettativa non retribuita, il docente deve valutare attentamente la convenienza del posto rispetto alla titolarità. Per gli aspiranti GaE e GPS, la novità principale risiede nella necessità di aggiornare costantemente le preferenze, poiché la mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia automatica all'attribuzione delle supplenze per il biennio.
Le segreterie scolastiche e i dirigenti dovranno monitorare con attenzione le scadenze di accettazione (5 giorni) per evitare vuoti di organico. Per le famiglie, la corretta gestione delle preferenze da parte dei docenti garantisce una maggiore stabilità della continuità didattica, riducendo i rischi di frequenti cambi di insegnante dovuti a mancati incarichi o rinunce dell'ultimo minuto.
In sintesi, la scadenza del 29 luglio 2026 alle ore 14:00 rappresenta il punto di non ritorno per la pianificazione del personale scolastico del prossimo anno. È fondamentale che ogni interessato proceda con la massima precisione, verificando ogni dettaglio normativo e tecnico prima dell'invio definitivo della domanda.
FAQs
Domanda 150 preferenze entro il 29 luglio: guida completa per le supplenze 2026/27
La procedura è rivolta agli aspiranti inseriti nelle graduatorie GaE e GPS 2026/28. È possibile partecipare anche ai docenti di ruolo già assunti, ma con limitazioni specifiche riguardanti la classe di concorso e la tipologia di posto.
I docenti di ruolo possono indicare esclusivamente posti interi e non possono richiedere contratti sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto di titolarità. L'accettazione di tali incarichi comporta automaticamente la richiesta di aspettativa non retribuita.
La domanda deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Istanze online (INPA) con SPID/CIE tra il 16 luglio e il 29 luglio 2026, entro le ore 14:00. È fondamentale rinnovare la domanda anche se presentata nell'anno scolastico precedente.
La mancata accettazione entro 5 giorni dalla nomina, il mancato servizio nei tempi indicati o l'abbandono dell'incarico comportano l'esclusione dalle graduatorie per l'intero periodo di vigenza. La mancata presentazione della domanda iniziale equivale alla rinuncia alle supplenze per il biennio.