Scuola e luoghi di culto: il TAR Lazio traccia il confine tra Educazione Civica e attività religiose
Il delicato equilibrio tra la laicità dello Stato e la libertà di educazione all'interno degli istituti scolastici è stato oggetto di un recente e significativo intervento della giurisprudenza amministrativa. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con la sentenza n. 10.632/2026, ha fornito indicazioni cruciali su come le scuole debbano gestire le attività svolte in luoghi di culto durante l'orario curriculare. Il provvedimento chiarisce che, sebbene la partecipazione a eventi religiosi non sia intrinsecamente illegittima, essa non può essere automaticamente assimilata all'insegnamento dell'Educazione Civica se non garantisce una reale equivalenza formativa per gli studenti che non vi partecipano.
Il caso specifico che ha portato alla decisione riguarda un Istituto Comprensivo di Roma che, nel dicembre 2025, aveva organizzato un concerto di Natale all'interno di una chiesa parrocchiale. L'iniziativa, che coinvolgeva circa 196 alunni e il relativo personale scolastico, era stata inserita nel curricolo verticale dell'istituto come attività di Educazione Civica. La scelta della scuola di legare l'evento agli obiettivi dell'Agenda 2030 — in particolare alla sezione dedicata a "Pace, giustizia e istituzioni solide" — ha scatenato una serie di contestazioni da parte di genitori e associazioni, dando il via a un percorso giudiziario che ha messo a nudo le criticità della "ibridazione" tra didattica e devozione.
La genesi del contenzioso: tra concerto di Natale e violazione della laicità
La cronologia dei fatti evidenzia una progressione di scelte amministrative che hanno alimentato il conflitto. Tutto è iniziato il 18 dicembre 2025 con lo svolgimento del concerto in una chiesa parrocchiale di Roma. Già in precedenza, il 14 dicembre 2025, la dirigente scolastica aveva inviato una nota formale confermando che l'evento faceva parte integrante del percorso di Educazione Civica. Questa comunicazione è stata il punto di partenza per il ricorso presentato tra gennaio e maggio 2026 dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) e da un genitore di uno studente.
I ricorrenti hanno denunciato una "pratica religiosa camuffata", sostenendo che l'organizzazione di un evento con canti e gestualità rituali in un luogo di culto violasse il principio di laicità e discriminasse gli alunni non credenti. Secondo la loro tesi, gli studenti che non avessero aderito all'iniziativa sarebbero stati costretti a subire un contesto confessionale o, in alternativa, sarebbero stati privati di ore di didattica curriculare soggette a valutazione, creando una situazione di ghettizzazione o di svantaggio formativo. La scuola, dal canto suo, ha difeso l'iniziativa sostenendo l'assenza di collegamenti diretti con l'insegnamento della Religione Cattolica e la natura facoltativa della partecipazione, richiesta tramite autorizzazione per l'uscita dal plesso.
Il giudice del TAR ha tuttavia rilevato un paradosso procedurale significativo: l'Istituto definiva l'attività come curriculare (e quindi obbligatoria per il percorso di studi), ma la rendeva facoltativa attraverso la necessità di autorizzazione per l'uscita. Questa contraddizione rendeva di fatto impossibile la partecipazione per chi non potesse o non volesse lasciare l'edificio scolastico, creando un vuoto normativo sulla gestione del tempo e degli obiettivi didattici per la quota di studenti rimasti in aula.
Il quadro normativo e i precedenti giurisprudenziali citati dal TAR
Nella motivazione della sentenza, il magistrato ha richiamato i principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare la tutela del pluralismo come espressione della laicità dello Stato, citando le Sentenze della Corte Costituzionale n. 63/2016 e n. 52/2016. Il giudice ha sottolineato che la laicità non deve essere intesa come indifferenza, ma come protezione della libertà di coscienza. Per definire i limiti della partecipazione scolastica a riti religiosi, il TAR ha fatto riferimento a importanti precedenti, tra cui il caso Lautsi della Corte EDU del 2011 e una sentenza del Consiglio di Stato del 2017 riguardante le benedizioni degli edifici scolastici.
Un riferimento storico fondamentale è stato quello della sentenza del TAR di Bologna del 1993, che già trent'anni fa dichiarava illegittime le delibere che disponevano lo svolgimento di attività religiose non attinenti alla vita scolastica nel normale orario di lezione. Il giudice ha ribadito che, mentre l'insegnamento della religione cattolica è una cultura religiosa riconosciuta e garantita dallo Stato, gli atti di culto, le celebrazioni e le pratiche religiose sono invece atti di fede individuale e non possono essere imposti o assimilati a contenuti culturali o civici nel percorso scolastico ordinario.
In questo senso, il collegamento proposto dalla scuola con gli obiettivi dell'Agenda 2030 è stato giudicato debole. La natura devozionale dell'evento (canti e ritualità) non è stata considerata sufficientemente distinta dalla pratica religiosa pura per poter essere giustificata come attività di Educazione Civica. Il TAR ha quindi chiarito che la scuola non può utilizzare il "contenitore" dell'Educazione Civica per legittimare attività che, pur svolte in orario scolastico, non offrono un percorso didattico strutturato e accessibile a tutti gli studenti in modo paritario.
Cosa cambia concretamente per le scuole e i docenti
La sentenza del TAR Lazio introduce un cambio di paradigma operativo per i dirigenti scolastici e i team di Educazione Civica. Da questo momento, non è più sufficiente dichiarare un'attività "alternativa" o "facoltativa" per giustificare la partecipazione a eventi in luoghi di culto. Le scuole devono ora garantire che ogni attività proposta agli alunni che non partecipano a eventi esterni sia effettivamente equivalente a livello formativo. La semplice indicazione di un'attività generica non è più sufficiente a coprire il monte ore curriculare.
Per garantire la conformità alla normativa e prevenire futuri ricorsi, le scuole devono adottare le seguenti linee guida:
- Divieto di ibridazione ambigua: Non è possibile presentare come Educazione Civica attività che, pur essendo in orario scolastico, sono organizzate in luoghi di culto e rese facoltative. Se l'attività è curriculare, deve essere garantita a tutti; se è facoltativa, non può essere legata a obiettivi curriculari obbligatori.
- Requisito di equivalenza reale: Qualsiasi attività alternativa proposta agli alunni che non partecipano a eventi esterni deve essere progettata con obiettivi didattici chiari, tracciabili e coerenti con il curricolo verticale.
- Trasparenza nelle delibere: Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto devono distinguere esplicitamente tra attività didattiche, attività di educazione civica e attività di carattere devozionale o religioso.
- Revisione dei progetti educativi: Le scuole che prevedono uscite didattiche in luoghi di culto per eventi di carattere festivo devono revisionare i propri progetti per assicurare la reale equivalenza delle attività alternative.
In sintesi, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le autorità scolastiche (come l'USR Lazio) monitoreranno la coerenza tra i programmi di Educazione Civica e le attività extra-muros. La scuola deve assicurarsi che la libertà di coscienza degli alunni non venga compromessa da scelte organizzative che, pur nascendo da un intento educativo, finiscono per privilegiare una dimensione confessionale a scapito di quella formativa universale.
| Elemento di Analisi | Dettaglio della Sentenza TAR n. 10.632/2026 |
|---|---|
| Fatto Scatenante | Concerto di Natale in chiesa parrocchiale con 196 alunni durante l'orario curriculare. |
| Contestazione Principale | Violazione della laicità dello Stato e discriminazione degli alunni non credenti. |
| Paradosso Rilevato | Attività definita "curriculare" (obbligatoria) ma resa "facoltativa" tramite autorizzazione per l'uscita. |
| Giudizio sul Collegamento | Il nesso con l'Agenda 2030 è ritenuto debole data la natura devozionale dell'evento. |
| Obbligo per le Scuole | Garantire equivalenza formativa reale per le attività alternative proposte. |
È importante sottolineare che, sebbene la sentenza non specifichi esattamente quali fossero le attività alternative proposte dalla scuola (poiché non erano state dimostrate come equivalenti), essa fissa un principio generale di tracciabilità e coerenza. Le scuole non hanno ancora ricevuto una circolare ministeriale specifica per standardizzare le procedure di "equivalenza formativa", ma la sentenza del TAR Lazio funge già da precedente autorevole per le autorità scolastiche e i dirigenti nel gestire le scelte didattiche in contesti religiosi.
Per i docenti e i dirigenti, il passo operativo immediato consiste nel verificare che ogni uscita didattica o evento esterno sia supportato da una delibera collegiale esplicita che descriva chiaramente gli obiettivi didattici, distinguendoli da qualsiasi aspetto rituale o devozionale, e che preveda percorsi alternativi strutturati per chi non può o non vuole partecipare.
In assenza di ulteriori chiarimenti ministeriali, la scuola deve muoversi con estrema cautela, assicurando che la libertà di coscienza degli studenti sia protetta da ogni forma di "obbligo mascherato", garantendo al contempo che il percorso di Educazione Civica rimanga un pilastro di formazione universale, non dipendente da contesti confessionali specifici.
FAQs
Scuola e luoghi di culto: il TAR Lazio traccia il confine tra Educazione Civica e attività religiose
Sì, la partecipazione a eventi in luoghi di culto non è di per sé illegittima, purché non venga presentata come attività curriculare obbligatoria. Il giudice ha chiarito che tali iniziative devono essere gestite come attività facoltative e non possono essere giustificate come parte integrante dell'Educazione Civica se non garantiscono un'equivalenza formativa reale.
Il tribunale ha rilevato un paradosso: l'attività era definita curriculare (obbligatoria) ma resa facoltativa tramite l'autorizzazione per l'uscita, creando una discriminazione per chi non poteva partecipare. Inoltre, il collegamento con gli obiettivi di "Pace e Giustizia" dell'Agenda 2030 è stato ritenuto debole data la natura devozionale e rituale dell'evento.
Le istituzioni scolastiche devono distinguere chiaramente nelle delibere tra attività didattiche, educazione civica e attività di carattere devozionale. È necessario revisionare i progetti educativi per assicurare che ogni attività alternativa proposta agli alunni non partecipanti sia effettivamente equivalente a livello formativo.
I genitori possono richiedere maggiore trasparenza sulle motivazioni delle uscite didattiche e sulla reale equivalenza delle attività alternative. Gli studenti hanno il diritto di non essere sottoposti a contesti confessionali obbligatori, evitando il rischio di "ghettizzazione" o esclusione dalla comunità scolastica per motivi di coscienza.