Con la chiusura dell'anno scolastico si riapre la discussione su come gestire i dati durante scrutini, pubblicazioni degli esiti e comunicazioni alle famiglie. Il Garante della privacy, nel vademecum La scuola a prova di privacy aggiornato al 2023, richiama le scuole a regole chiare per evitare diffusione non autorizzata di dati degli studenti, in particolare minori.
Questa guida pratica sintetizza cosa è consentito, cosa va evitato e quali azioni implementare subito per dirigenti e docenti. L'obiettivo è coniugare trasparenza e protezione dei dati, senza ostacolare la didattica.
Confronto pratico: dove si pubblicano i dati e chi può vederli
| Ambito | Cosa è consentito | Dove vederlo | Note |
|---|---|---|---|
| Esiti online | Esiti online non ammessi salvo Esami di Stato | Non pubblicare online | Esami di Stato sono l’eccezione |
| Accesso esiti classi | Pubblicazione nell’area riservata del registro elettronico | Area riservata registro elettronico | Solo Ammesso o Non Ammesso alla classe successiva |
| Voti discipline | Voti delle singole discipline nell’area riservata | Area riservata registro elettronico | Accesso esclusivo al singolo studente e alla famiglia |
| Tabelloni senza registro | Affissione dei tabelloni ammessa solo in assenza del registro | Tabelloni fisici | Evitare informazioni su salute o dati non pertinenti |
| Prove differenziate | Prove differenziate non vanno indicate nei tabelloni | Attestazione allo studente | Riportarle nell’attestazione |
| Disabilità e DSA | Disabilità e DSA: non pubblicare riferimenti o nomi | Attestazioni | Dettagli solo via Attestazione |
| Circolari bullismo | Circolari non devono riportare nomi | Circolari interne o comunicazioni | Nomi in comunicazioni pubbliche da evitare |
| Pubblicazioni online | Nomi di studenti con disabilità non ammessi online | Comunicazioni pubbliche | Evita nomi di disabilità nelle circolari |
Confini operativi: chi può visualizzare cosa e come proteggere i dati
In ambito scolastico, i dati degli studenti sono protetti da norme specifiche: l’accesso ai dati è strettamente modulato dal ruolo e dall’uso di strumenti ufficiali, come il registro elettronico. Le informazioni devono essere accessibili solo a chi ha una necessità legittima e nel contesto previsto.
In assenza di registro elettronico, le affissioni pubbliche devono limitarsi a indicazioni generali (Ammesso/Non ammesso) e non possono includere dettagli sensibili o identificativi non strettamente necessari.
Checklist pratica per dirigente e docenti
- Verifica registro elettronico attivo e configurato per l’accesso agli studenti e alle famiglie.
- Gestisci credenziali accesso fornisce credenziali personali che permettono di visualizzare solo i dati pertinenti al singolo studente.
- Evita dati sanitari su tabelloni o comunicazioni rivolte a un pubblico non mirato.
- Prove differenziate non vanno indicate nei tabelloni; riportarle nell’attestazione.
- Disabilità e DSA non pubblicare nomi o riferimenti nelle circolari pubbliche.
- Pubblicazioni online evitare nomi di studenti con disabilità nelle comunicazioni pubbliche.
FAQs
Scrutini e privacy a scuola: cosa è consentito e cosa non è consentito — guida pratica per dirigenti e docenti
Solo dati strettamente necessari e accessibili a chi ne ha una necessità legittima. Gli esiti online non sono ammessi salvo Esami di Stato; l'accesso deve avvenire nell'area riservata del registro elettronico o sull’attestazione ufficiale, evitando dettagli sensibili non pertinenti.
L'accesso è modulato dal ruolo: docenti interessati, personale amministrativo e famiglie autorizzate tramite registro elettronico. Le informazioni devono restare nelle aree previste dalle regole interne e non essere accessibili a soggetti non autorizzati.
Non pubblicare nomi di studenti con disabilità online e non includere riferimenti sensibili nelle circolari o comunicazioni pubbliche; preferire indicazioni generali (ammesso/non ammesso) e utilizzare l’attestazione per dettagli specifici.
Verificare che il registro elettronico sia attivo e configurato; gestire credenziali in modo che ciascuno veda solo i dati pertinenti; evitare dati sanitari su tabelloni pubblici e riportare le prove differenziate nell’attestazione.