Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 17223/2026 della Sezione Terza Bis, ha deliberato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso presentato contro l'esito della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado. Il provvedimento giudiziario riguarda specificamente la classe di concorso B015, nell'ambito del concorso PNRR (D.M. 205/2023 – D.D.G. 2939/2025) per la Regione Lazio, il cui avviso era stato reso noto il 02.12.2025.
La decisione della magistratura amministrativa si inserisce in un filone di contenziosi relativi alla valutazione delle prove scritte e alle successive fasi di ammissione alla prova orale. Il ricorrente aveva richiesto l'annullamento di diversi atti amministrativi, inclusi gli esiti della prova scritta, gli avvisi di convocazione per le prove pratiche e orali, il decreto di nomina della commissione esaminatrice e la comunicazione del voto minimo di ammissione, con la finalità di ottenere il riesame del proprio punteggio e il conseguente inserimento in graduatoria.
Tuttavia, l'iter giudiziario ha subito una svolta determinante a seguito di una dichiarazione formale della parte interessata. Il collegio giudicante ha rilevato che, con atto depositato in data 30 settembre 2026, il ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, portando alla chiusura definitiva del procedimento senza un esame nel merito delle lamentele iniziali.
Il sopravvenuto difetto di interesse e la definizione del giudizio
Nonostante la dichiarazione di rinuncia sia stata definita irrituale dal Tribunale — in quanto non notificata alla controparte e priva dei requisiti formali previsti dall'art. 84 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.) — la magistratura ha comunque preso atto della volontà del candidato. Il giudice ha inferito dalla suddetta dichiarazione il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, applicando le norme procedurali per la chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
In virtù di questa constatazione, il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile. Tale decisione implica che il tribunale non ha dovuto entrare nel merito della legittimità della prova scritta o della correttezza dei punteggi assegnati per la classe B015, poiché la volontà della parte di non proseguire ha reso inutile l'intervento giudiziario.
Per quanto riguarda gli aspetti economici della causa, il collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, una pratica comune quando il giudizio si definisce in rito senza che una delle parti sia stata dichiarata pienamente soccombente.
Dettagli tecnici della sentenza e riferimenti normativi
La sentenza, pronunciata nella camera di consiglio il 28 ottobre 2026, chiude una serie di impugnazioni che toccavano diversi atti amministrativi prodotti dall'Ufficio Scolastico Regionale Lazio e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra gli atti oggetto di contestazione vi erano:
- L'esito della prova scritta svolta il 02.12.2025;
- L'avviso di convocazione per la prova pratica e orale (prot. U. 0005679 del 19.01.2026);
- L'avviso di estrazione "lettera" del 27.01.2026;
- Il decreto di nomina della commissione esaminatrice per le prove pratiche e orali;
- La comunicazione del 12.01.2026 relativa al voto minimo di ammissione alla prova orale.
La decisione del TAR Lazio ha dunque effetto immediato sulla posizione del ricorrente, che non potrà più utilizzare questo specifico procedimento per ottenere il riesame del punteggio o la modifica della propria posizione nelle graduatorie del concorso PNRR per la classe B015.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio |
|---|---|
| Numero Sentenza | 17223/2026 (Reg. Prov. Coll. 01596/2026) |
| Data Pronuncia | 28 ottobre 2026 |
| Classe di Concorso | B015 (Scuola Secondaria I e II grado) |
| Motivo di Improcedibilità | Sopravvenuto difetto di interesse (rinuncia del ricorrente) |
| Esito Spese | Compensate tra le parti |
Cosa cambia concretamente per i candidati e le scuole
Per i candidati che hanno partecipato alla prova scritta del concorso PNRR per la classe B015, la sentenza non modifica i punteggi né le graduatorie esistenti, poiché il ricorso è stato chiuso senza un accertamento di merito. La rinuncia del ricorrente significa che la posizione amministrativa relativa a tale impugnazione è definitivamente chiusa, e non sono previsti ulteriori riesami del punteggio basati su questo specifico atto giudiziario.
Per le istituzioni scolastiche e gli uffici dell'USR Lazio, la sentenza conferma la validità degli atti amministrativi impugnati (avvisi di convocazione, decreti di nomina e comunicazioni di voto minimo) in relazione a questo specifico caso di contenzioso, poiché la dichiarazione di improcedibilità impedisce alla magistratura di intervenire sulla legittimità delle procedure di valutazione già avviate.
Non è chiaro dal provvedimento se esistano altri ricorsi pendenti per la medesima classe di concorso o se la rinuncia di questo specifico candidato influenzi le strategie legali di altri soggetti interessati. La nota non precisa le conseguenze pratiche immediate per gli altri partecipanti alla prova scritta, limitandosi a definire la sorte del procedimento individuale proposto dal ricorrente.
Per chi desidera consultare il testo integrale del provvedimento, è possibile accedere al portale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.