Il panorama normativo relativo alla responsabilità penale dei minori sta subendo una trasformazione significativa con l'approvazione, il 23 luglio 2026, da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge volto a modificare l'articolo 98 del Codice penale. Il provvedimento, promosso dal Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce un cambio di paradigma fondamentale: il passaggio da un sistema di accertamento positivo della capacità di intendere e di volere a un modello basato sulla presunzione relativa di imputabilità per i soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Questa riforma si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i fenomeni di vandalismo e bullismo giovanile, spesso definiti nel dibattito pubblico con il termine "anti-maranza". L'obiettivo dichiarato del governo è quello di garantire una maggiore rapidità procedurale nell'attribuzione di responsabilità penali ai minori, semplificando il percorso giudiziario per i reati commessi in età adolescenziale. Tuttavia, la novità normativa solleva interrogativi profondi non solo sul piano giuridico, ma anche su quello pedagogico e sociale, toccando corde sensibili per le famiglie e per il sistema educativo.
Attualmente, la normativa vigente richiede che il giudice verifichi caso per caso se il minore, pur avendo compiuto i 14 anni, possedesse effettivamente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Con il nuovo disegno di legge, tale capacità non dovrà più essere dimostrata positivamente dall'autorità inquirente, ma si presumerà esistente fino a prova contraria. Questa inversione dell'onere della prova rappresenta il cuore pulsante della riforma, spostando il carico della dimostrazione sulla difesa, che dovrà ora provare l'assenza di tale capacità laddove il fatto sia già stato accertato.
Le modifiche normative e il nuovo assetto del Codice Penale
Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri interviene direttamente su due pilastri della normativa vigente: l'articolo 98 del Codice penale e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. La modifica dell'articolo 98 stabilisce che la capacità di intendere e di volere sia considerata iuris tantum per chi ha tra i 14 e i 18 anni. Questo significa che, a meno che non emergano elementi concreti e documentati che ne dimostrino l'assenza, il minore sarà considerato pienamente imputabile ai fini del giudizio.
Parallelamente, la revisione dell'articolo 9 del d.P.R. 448/1988 amplia i poteri del pubblico ministero e del giudice. Entrambi gli organi potranno acquisire elementi più ampi e variegati ai fini del giudizio sull'imputabilità del minore. Questo include la possibilità di raccogliere informazioni sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del ragazzo, nonché di sentire il parere di esperti e di persone che abbiano avuto rapporti diretti con il giovane, anche senza le consuete formalità, per delineare un quadro più completo della sua situazione di vita.
È importante sottolineare che, nonostante il cambio di criterio di accertamento, la legge non prevede l'eliminazione della diminuzione della pena prevista per i minori imputabili. Il sistema mantiene quindi una distinzione tra la responsabilità penale (che viene riconosciuta più facilmente grazie alla presunzione) e la sanzione effettiva, che continua a essere modulata in base all'età e alla maturità del soggetto. La riforma mira dunque a una celerità procedurale che non si traduce necessariamente in una maggiore severità della pena, ma in una maggiore rapidità nel riconoscimento del fatto giuridico dell'imputabilità.
Dibattito pedagogico e critiche sulla prevenzione
La riforma ha scatenato un acceso dibattito tra esperti di pedagogia e operatori del settore educativo. Alcuni osservatori critici, tra cui il pedagogista Daniele Novara, hanno definito la scelta come un errore profondo privo di fondamento scientifico. Secondo queste analisi, la presunzione di capacità in una fascia d'età biologicamente immatura rischia di ignorare le dinamiche psicologiche della crescita, portando a un modello repressivo che potrebbe alimentare il rancore sociale anziché favorire il recupero dei giovani.
In questa prospettiva, la critica principale riguarda il rischio di un sistema che "punisce senza guardare al contesto". L'idea è che, senza un investimento proporzionale sulla prevenzione e sul supporto educativo, la nuova normativa possa contribuire ad aumentare l'affollamento delle carceri minorili. Enrico Galiano, scrittore e insegnante, ha evidenziato proprio questa contraddizione, sottolineando come la velocità con cui si sta procedendo alla riforma normativa non sia accompagnata da una pari velocità negli investimenti sui servizi di supporto alle famiglie e sulle strutture di ascolto.
Il confronto internazionale offre ulteriori spunti di riflessione. In Francia, ad esempio, la capacità è presunta dai 13 anni, ma con un focus molto marcato sul recupero. In Germania e Spagna, la soglia dei 14 anni è utilizzata con un orientamento prevalentemente educativo. Il dibattito attuale in Italia sembra quindi oscillare tra la necessità di dare una risposta netta ai fenomeni di criminalità giovanile e il dovere di non sacrificare i principi della riabilitazione in favore di una logica puramente sanzionatoria.
Cosa cambia concretamente per docenti, famiglie e istituzioni
Per le famiglie e gli operatori scolastici, l'impatto della riforma si tradurrà in una maggiore responsabilità educativa e in una necessità di supporto più strutturato. Poiché la legge presume la capacità di intendere e di volere, la responsabilità del minore (e di riflesso dei genitori come educatori) diventa più immediata di fronte a atti di vandalismo o bullismo. Questo scenario richiede che le scuole e i comuni potenzino gli sportelli di ascolto e i percorsi di mediazione.
In ambito giudiziario, la riforma comporta un'inversione dell'onere della prova che cambierà radicalmente la strategia difensiva. Gli avvocati dovranno essere pronti a produrre prove solide e documentate per dimostrare l'assenza di capacità, mentre il pubblico ministero potrà procedere con maggiore rapidità nell'attribuzione delle responsabilità. Per le segreterie scolastiche e i dirigenti, la novità normativa potrebbe tradursi in una maggiore attenzione alla documentazione dei comportamenti devianti, che potrebbero essere acquisite più facilmente come elementi di prova nel procedimento penale.
In sintesi, i punti chiave del cambiamento operativo sono i seguenti:
- Inversione dell'onere della prova: la capacità di intendere e di volere non deve più essere dimostrata positivamente dal PM, ma si presume esistente fino a prova contraria.
- Rapidità procedurale: i tempi per l'attribuzione delle responsabilità penali ai minori sopra i 14 anni si ridurranno sensibilmente.
- Ampliamento delle fonti di informazione: il giudice potrà attingere a un numero maggiore di informazioni sulle condizioni sociali e familiari del minore.
- Mantenimento della riduzione di pena: la sanzione finale rimarrà comunque mitigata per la minore età del soggetto.
| Aspetto Normativo | Situazione Attuale | Nuova Presunzione (D.D.L.) |
|---|---|---|
| Criterio di Accertamento | Verifica positiva caso per caso | Presunzione relativa (iuris tantum) |
| Onere della Prova | A carico del Pubblico Ministero | A carico della Difesa |
| Fascia d'età interessata | Minori tra i 14 e i 18 anni | Minori tra i 14 e i 18 anni |
| Diminuzione della pena | Prevista per minori imputabili | Mantenuta invariata |
| Poteri di acquisizione | Limitati alle condizioni personali | Ampliati (sociali, ambientali, familiari) |
È fondamentale ricordare che il disegno di legge deve ancora seguire il percorso legislativo ordinario in Parlamento. Al momento, non sono state fissate date certe per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o per l'entrata in vigore definitiva. Tuttavia, il segnale politico è chiaro: si intende passare da una visione protettiva e di "attesa della maturità" a una visione di responsabilità immediata, che pone sfide inedite alla capacità di prevenzione del sistema scolastico e sociale italiano.
Per chi opera nel settore della scuola, la sfida sarà quella di bilanciare questa nuova realtà giuridica con la necessità di non abbandonare i ragazzi in contesti di marginalità. La riforma, pur semplificando la strada per la giustizia, non esonera la scuola e le famiglie dal compito di fornire gli strumenti educativi necessari per evitare che la presunzione di capacità diventi l'unico punto di contatto tra il minore e lo Stato.
Prossimi passi e monitoraggio
Il percorso legislativo vedrà il dibattito parlamentare focalizzato sulla proporzionalità della norma e sull'impatto sui tassi di recidiva. Non sono ancora disponibili dati sull'affollamento delle carceri minorili a seguito di questa specifica riforma, ma il monitoraggio dei flussi giudiziari sarà essenziale per valutare se la velocità procedurale stia effettivamente portando a un miglioramento della sicurezza pubblica o a un aumento della pressione sulle strutture di detenzione.
Note operative per i soggetti coinvolti
I dirigenti scolastici e gli insegnanti dovrebbero iniziare a monitorare le dinamiche di bullismo e vandalismo con una consapevolezza giuridica aggiornata. È consigliabile che le famiglie siano informate sulla nuova tendenza normativa, affinché possano collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche nella gestione dei comportamenti devianti, sapendo che la capacità di intendere e di volere sarà ormai considerata un dato di partenza e non più un'eccezione da dimostrare.
FAQs
Imputabilità dei minori: il nuovo disegno di legge e il passaggio alla presunzione di capacità di intendere e di volere
La riforma introduce la presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori tra i 14 e i 18 anni, modificando l'articolo 98 del Codice penale. Invece di dover dimostrare positivamente l'imputabilità caso per caso, la capacità sarà considerata esistente fino a prova contraria fornita dalla difesa.
Il giudice e il pubblico ministero avranno il potere di acquisire elementi specifici per valutare l'imputabilità, ma l'onere della prova si sposta sulla difesa, che dovrà dimostrare l'assenza di capacità del minore.
Le critiche evidenziano una contraddizione tra la velocità della riforma legislativa e la lentezza degli investimenti sui servizi di supporto alle famiglie e sugli sportelli di ascolto.
Fino alla conclusione del percorso parlamentare, rimarranno in vigore le attuali procedure di accertamento positivo dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni.