Il Ministero dell’istruzione e del merito ha ufficializzato, attraverso la nota prot. n. 199172 del 5 novembre 2026, il quadro normativo e le scadenze operative per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame di maturità per l’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento definisce con precisione i percorsi distinti per i candidati interni, ovvero gli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno di percorso, e per i candidati esterni, che devono invece soddisfare requisiti specifici di età, titoli di studio e percorsi formativi alternativi.
L'atto ministeriale delinea una struttura procedurale rigorosa, che mira a garantire la trasparenza nell'accesso agli esami e a coordinare l'attività degli Uffici scolastici regionali. Per gli studenti che intendono accedere alla prova in qualità di esterni, la normativa introduce precise condizioni legate alla Formazione scuola-lavoro, rendendo obbligatorio il possesso di un monte ore minimo per la validità del percorso. La nota chiarisce inoltre le modalità di gestione delle domande, le procedure di assegnazione alle singole istituzioni scolastiche e le scadenze per la presentazione della documentazione necessaria.
Requisiti e scadenze per i candidati interni e l'abbreviazione per merito
Per gli studenti che frequentano regolarmente l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, l’ammissione all’esame di maturità è disposta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per questa categoria è fissata per il 14 dicembre 2026. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni anche gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dalle intese tra il Ministero e le Regioni o Province autonome.
Una delle novità rilevanti riguarda la possibilità di accedere direttamente all’esame di maturità per gli studenti della penultima classe, attraverso l’istituto dell’abbreviazione per merito. Questa opzione è riservata a chi ha seguito un regolare corso di studi e ha ottenuto risultati accademici eccellenti. Nello specifico, i requisiti tecnici richiesti sono:
- Attribuzione di non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto nello scrutinio finale della penultima classe;
- Attribuzione di non meno di otto decimi nel comportamento;
- Votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo;
- Assenza di non ammissioni alla classe successiva nei due anni precedenti.
La normativa specifica che tali votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica né alle attività alternative. È tuttavia fondamentale notare che l’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali né nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello. La scadenza per la presentazione delle domande per questa specifica modalità è fissata al 1 febbraio 2027.
Accesso per i candidati esterni: requisiti e Formazione scuola-lavoro
La disciplina per i candidati esterni è più complessa e richiede il rispetto di criteri multipli stabiliti dall’art. 14 del d.lgs. n. 62 del 2017. Questi soggetti possono partecipare all’esame se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- Compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare dell’esame dimostrando l’adempimento dell’obbligo di istruzione;
- Sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari alla durata del corso prescelto;
- Sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o del diploma professionale di tecnico.
Un requisito fondamentale, introdotto dal d.m. 12 novembre 2024, n. 226, riguarda lo svolgimento delle attività di “Formazione scuola-lavoro” o attività assimilabili. Per i candidati esterni, tali attività devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale intendono sostenere l’esame. I candidati devono documentare e dichiarare lo svolgimento di tali attività in precedenti anni scolastici conclusi positivamente già in fase di presentazione della domanda.
La nota prevede una flessibilità procedurale: è possibile integrare la dichiarazione iniziale con le esperienze svolte nel periodo compreso tra la domanda e il 30 marzo 2027. In questo caso, la documentazione relativa alle attività svolte deve essere presentata direttamente all’istituzione scolastica di assegnazione entro e non oltre il 20 aprile 2027. Per i candidati esterni dei licei professionali, invece, non è richiesta la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
Esami preliminari e limitazioni per le diverse tipologie di corso
L’ammissione dei candidati esterni che non hanno ottenuto la promozione o l’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare. Tale prova serve ad accertare la preparazione sulle discipline del piano di studi dell’anno o degli anni per i quali manca la promozione, nonché su quelle previste dall’ultimo anno. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto assegnato e il candidato viene ammesso alla maturità solo se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.
È importante distinguere la posizione dei candidati esterni in possesso di titoli del previgente ordinamento: questi sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del vigente ordinamento per le quali non possiedono promozione o idoneità, oltre alle discipline non coincidenti con il corso già seguito. Inoltre, la normativa chiarisce che non è consentita la ripetizione di esami di maturità già sostenuti con esito positivo per la stessa tipologia, indirizzo o opzione.
Esistono inoltre diverse esclusioni specifiche per la partecipazione in qualità di candidati esterni: non è prevista l’ammissione nei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, negli indirizzi del DPR 15 marzo 2010, n. 89 (in attesa di disciplina), nelle sezioni EsaBac ed EsaBac techno, e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (salvo eccezioni specifiche per chi ha già frequentato il corso annuale e non lo ha superato).
| Categoria Candidati | Scadenza Domanda | Requisito Chiave |
|---|---|---|
| Interni (Ultima classe) | 14 dicembre 2026 | Scrutinio finale del consiglio di classe |
| Interni (Penultima classe) | 1 febbraio 2027 | Abbreviazione per merito (voti ≥ 8/10) |
| Esterni | 12 nov. - 14 dic. 2026 | 3/4 monte ore Formazione scuola-lavoro |
| Esterni (ritiri precoci) | 15 marzo 2027 | Cessazione frequenza prima del 15 marzo 2027 |
Procedure di presentazione e gestione amministrativa
La modalità di presentazione delle domande differisce sensibilmente in base alla tipologia del candidato. Mentre gli studenti interni si rivolgono direttamente al proprio dirigente scolastico o coordinatore didattico, i candidati esterni devono utilizzare la procedura informatizzata disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito. L’accesso a tale servizio è garantito tramite SPID, CIE o eIDAS a partire dal 12 novembre 2026. In caso di candidati minorenni, l’operazione deve essere effettuata dai genitori o dai responsabili della responsabilità genitoriale.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, gli Uffici scolastici regionali assegnano i candidati esterni in modo uniforme. I candidati possono indicare fino a tre opzioni di istituzioni scolastiche, ma tali scelte non sono vincolanti. La priorità di assegnazione segue l'ordine: comune di residenza, provincia e, infine, regione. Gli Uffici scolastici hanno il potere di verificare i requisiti di ammissione e la residenza, che deve essere comprovata secondo le disposizioni del D.P.R. 445 del 2000.
Un aspetto critico riguarda la gestione della documentazione. Per i candidati esterni, la nota specifica che la documentazione relativa alle attività svolte deve essere presentata direttamente all’istituzione scolastica cui sono stati assegnati entro il 20 aprile 2027. È inoltre previsto che i candidati esterni siano consapevoli dei limiti numerici e delle procedure di assegnazione previste dagli Uffici scolastici regionali.
Cosa cambia concretamente per studenti e segreterie
Per gli studenti che intendono partecipare come esterni, la novità principale risiede nell'obbligo di documentazione preventiva delle attività di Formazione scuola-lavoro. Le segreterie scolastiche dovranno gestire l'integrazione di questi documenti entro il 20 aprile 2027, assicurandosi che il monte ore sia congruo rispetto al percorso scelto. Inoltre, è fondamentale che i candidati esterni siano consapevoli che il loro numero non potrà superare il 50% dei candidati interni per singola commissione, con un tetto massimo di 35 unità.
Per i candidati interni che puntano all'abbreviazione per merito, la nota chiarisce che la domanda va presentata entro il 1° febbraio 2027, ma il titolo all'esame resta comunque garantito in caso di ammissione tramite scrutinio finale. Per i candidati detenuti, la procedura rimane invariata: la domanda deve passare per il Direttore della Casa circondariale con il relativo nulla osta, con una finestra di tolleranza per gli Uffici scolastici fino oltre il 14 dicembre 2026.
In sintesi, la nota ministeriale del 5 novembre 2026 stabilisce un percorso chiaro ma rigoroso, dove la tempestività della documentazione e il rispetto dei requisiti di monte ore sono i pilastri per garantire la validità della partecipazione all'esame di maturità 2026/2027.
Per ulteriori dettagli sulla normativa, è possibile consultare la nota ufficiale del Ministero dell'istruzione e del merito.
FAQs
Maturità 2026/2027, fissati termini e modalità domande
Gli studenti devono aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento. È inoltre richiesto di aver ottenuto una votazione non inferiore a sette decimi in ogni disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni precedenti il penultimo, senza aver subito non ammissioni alla classe successiva in tali anni.
I candidati devono dichiarare e documentare lo svolgimento di tali attività, o di attività assimilabili, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente durante la fase di presentazione della domanda all'Ufficio scolastico regionale. Le attività svolte complessivamente devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale si intende sostenere l'esame.
I candidati esterni all’esame di maturità per i licei professionali non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.
L'ammissione è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la preparazione sulle discipline del piano di studi degli anni non superati e di quelle dell'ultimo anno. Il superamento di tale esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di maturità, vale come idoneità all'ultima classe.
Le istituzioni scolastiche devono ricevere direttamente la documentazione relativa alle attività svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2027. Tale integrazione deve avvenire entro e non oltre il termine del 20 aprile 2027.