Il TAR Sicilia (Catania), nella sua sezione staccata di Catania, ha emesso una sentenza significativa che costringe il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere i diritti acquisiti dai lavoratori scolastici. Il provvedimento, identificato con il numero di registro generale 1573 del 2026, riguarda l'obbligo di ottemperanza a una decisione già emessa dal Tribunale Civile, che non era stata ancora soddisfatta dall'amministrazione centrale.
Fonte primaria: TAR regionali: TAR Sicilia (Catania), sez. II – sentenza n. 2828/2026: ottemperanza della sentenza definitiva n. 3361 in data 22 (PDF).
La vicenda legale vede come protagonista la lavoratrice Rosaria Sparti, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto al percepimento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti. Nonostante la sentenza definitiva del Tribunale Civile di Catania fosse già stata notificata, l'Amministrazione non aveva ancora provveduto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla pronuncia, portando la ricorrente a ricorrere alla giustizia amministrativa per far valere i propri diritti.
L'intervento del TAR per garantire l'esecuzione della sentenza civile
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la fondatezza del ricorso, rilevando che la decisione del Tribunale Civile, Sez. Lavoro, di Catania del 22 settembre 2025, era già passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento dell'indennità sostitutiva per un totale di 42,16 giorni di ferie non godute, oltre agli accessori di legge previsti dall'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94.
Il giudice amministrativo ha sottolineato che l'Amministrazione, pur essendo stata ritualmente chiamata in giudizio, ha omesso di costituirsi, lasciando la lavoratrice in una condizione di incertezza riguardo al riscatto dei propri diritti. La sentenza del TAR ordina quindi al Ministero di dare piena esecuzione alla decisione civile entro un termine preciso, fissato in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica su istanza di parte.
Misure coercitive in caso di ulteriore inadempienza
Per garantire che l'ordine venga effettivamente rispettato, il TAR ha previsto una misura di garanzia specifica in caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero. In tale scenario, il provvedimento nomina quale commissario "ad acta" il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Il commissario designato, o un funzionario delegato in possesso della necessaria professionalità, avrà il compito di provvedere, in via sostitutiva, all'adempimento entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Questa procedura mira a superare l'inerzia amministrativa e a garantire che la lavoratrice riceva il compenso dovuto per il periodo di servizio non goduto. La sentenza specifica inoltre che le spese di lite sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio Normativo e Operativo |
|---|---|
| Oggetto del pagamento | Indennità sostitutiva per 42,16 giorni di ferie non goduti. |
| Riferimenti di Legge | Art. 16, comma 6, L. 412/1991; Art. 22 L. 724/94. |
| Termine di adempimento | 60 giorni dalla comunicazione/notifica della decisione del TAR. |
| Figura di garanzia | Commissario "ad acta" (Responsabile Direzione Generale). |
Cosa cambia concretamente per i lavoratori scolastici
Questa sentenza rappresenta un precedente importante per la tutela dei diritti dei lavoratori scolastici che si trovano a fronteggiare il mancato pagamento delle indennità per le ferie non godute. Per i docenti e il personale ATA, il provvedimento chiarisce che:
- L'inerzia del Ministero non può bloccare il diritto al riscatto delle ferie, specialmente quando esiste già una sentenza definitiva del Tribunale Civile.
- In caso di mancato pagamento, la giustizia amministrativa può intervenire con la nomina di un commissario ad acta per forzare l'esecuzione del debito.
- La procedura di ottemperanza è ora tracciata con scadenze precise (60 giorni), riducendo i tempi di attesa per il soddisfacimento della spettanza economica.
Non è stato specificato nel provvedimento il motivo tecnico per cui il Ministero non abbia ancora provveduto al pagamento nonostante la sentenza del 22 settembre 2025, né è stata indicata la data esatta entro cui l'Amministrazione dovrà dare esecuzione all'ordine del TAR. Tuttavia, la nomina del commissario impone un obbligo di azione immediata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
Per i lavoratori che si trovano in situazioni analoghe, il percorso documentato evidenzia l'importanza di ottenere una sentenza definitiva dal Tribunale Civile e, in caso di mancata esecuzione, di avviare il ricorso per ottemperanza presso il TAR, strumento necessario per garantire l'efficacia dei diritti acquisiti contro la Pubblica Amministrazione.
La sentenza del TAR Sicilia (Catania) è stata pubblicata il 29 ottobre 2026 e costituisce un atto di tutela per la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra istituzioni e lavoratori del sistema scolastico. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Seconda, con la partecipazione dei magistrati Daniele Burzichelli, Gustavo Giovanni Rosario Cumin e Cristina Consoli.
Non risultano nel dossier altri casi simili di mancato pagamento delle indennità per ferie non godute nel settore scolastico, né sono specificati i criteri esatti utilizzati per il calcolo dell'indennità sostitutiva oltre alla quantità di giorni già accertata dal Tribunale Civile. Inoltre, le procedure standard per l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale Civile da parte del Ministero non sono dettagliate nel provvedimento, che si limita a ordinare l'esecuzione entro i termini stabiliti.
FAQs
Sicilia, TAR ordina al Ministero il pagamento indennità
Il calcolo si basa sul numero di giorni di ferie non goduti, che nel caso specifico della sentenza riguarda 42,16 giorni. L'indennità deve essere corrisposta oltre gli accessori previsti dall'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94.
Il Ministero deve dare esecuzione alla sentenza definitiva del Tribunale Civile entro i termini stabiliti dalla giustizia amministrativa. In caso di mancato adempimento volontario, l'Amministrazione può essere costretta all'esecuzione forzata tramite l'intervento di un commissario ad acta.
Il commissario ad acta, in questo caso il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, interviene per provvedere in via sostitutiva all'adempimento dell'ordine entro 60 giorni. L'insediamento del commissario deve essere comunicato tempestivamente alla Segreteria della Seconda Sezione del Tribunale.