Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, con la sentenza n. 746/2026 della Sezione Prima, ha ufficialmente respinto il ricorso presentato da una candidata per l'accesso alla classe di concorso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado - Spagnolo). La decisione giudiziaria colpisce la procedura concorsuale straordinaria indetta con il decreto di indizione n. 1081 del 06.05.2022, che riguardava i posti per le Regioni Puglia e Abruzzo, confermando la legittimità degli esiti della graduatoria generale definitiva di merito approvata dal Ministero dell'Istruzione.
La controversia legale era nata dall'esclusione della ricorrente dalla graduatoria dei vincitori, nonostante il superamento della prova unica. Il nucleo del dissenso risiedeva nell'omessa attribuzione di 12,50 punti per il titolo di abilitazione per la classe di concorso AC24, dichiarato nella domanda di partecipazione. La candidata sosteneva che tale omissione fosse frutto di una mera irregolarità formale e che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare l'errore di inserimento del titolo in una sezione del modello di domanda non pertinente, ovvero la sezione B.1.1, anziché la B.4.1.
Nonostante le lamentele della ricorrente, il giudice amministrativo ha ritenuto che la Commissione di concorso avesse agito correttamente. La sentenza chiarisce che la valutazione dei titoli è strettamente vincolata alla specificità della classe di concorso per cui si partecipa alla selezione. In questo caso, l'abilitazione AC24 non è stata considerata valutabile poiché non riferibile alla classe AC25, portando alla conferma del punteggio complessivo e della posizione dei candidati già inseriti nell'elenco finale.
Cosa dice il D.L. 73/2021 (art. 59, comma 9; art. 59, comma 9-bis) in sintesi
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, disciplina le misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno. Nello specifico, l'articolo 59 introduce procedure semplificate e quote incrementate per l'immissione in ruolo, con particolare attenzione all'anno scolastico 2021/2022. Il comma 9-bis, citato nel provvedimento impugnato, definisce i criteri per l'assegnazione dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo previste dalla legislazione ordinaria.
La normativa stabilisce che i posti residui siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nelle prime fasce delle graduatorie provinciali per le supplenze, a condizione che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni scolastici. Il decreto mira a garantire la continuità didattica attraverso un percorso di formazione iniziale e prova, che culmina con una prova disciplinare valutata da una commissione esterna. La procedura è strutturata per assicurare che i docenti assunti possiedano le competenze necessarie, pur semplificando i flussi amministrativi per rispondere alle esigenze di emergenza del sistema scolastico.
Per approfondire i dettagli normativi, è possibile consultare il testo integrale del decreto sul portale decreto legge 73/2021 su Normattiva. La corretta interpretazione di questi articoli è fondamentale per comprendere i limiti entro cui le Commissioni di concorso possono operare nella valutazione dei titoli e nella gestione delle graduatorie straordinarie.
Contesto e precedenti
La sentenza del TAR Abruzzo si inserisce in un filone di contenziosi riguardanti la trasparenza e la precisione nelle procedure di reclutamento del personale docente. Spesso, i ricorrenti tentano di ottenere l'attribuzione di punteggi per titoli non strettamente correlati alla classe di concorso oggetto del bando, invocando il principio di favor partecipationis o il soccorso istruttorio come strumento di correzione di errori materiali. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che la Commissione deve attenersi rigorosamente ai criteri di valutazione stabiliti dal bando di concorso.
In questo caso specifico, la ricorrente aveva sostenuto che l'errore di inserimento del titolo in una sezione diversa del modello di domanda fosse una "mera irregolarità formale". Il TAR ha invece ribadito che la Commissione ha esaminato il titolo, ma lo ha escluso poiché non pertinente alla classe AC25. Questo approccio riflette la linea della giurisprudenza che privilegia la meritocrazia specifica rispetto alla genericità delle abilitazioni. Il precedente consolidato indica che, se un titolo non è esplicitamente previsto come valutabile per la classe di concorso specifica, l'amministrazione non ha l'obbligo di "salvare" il candidato attraverso il soccorso istruttorio, specialmente quando la documentazione prodotta non soddisfa i requisiti di pertinenza.
Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione dei verbali della Commissione. La sentenza evidenzia come la Commissione abbia prodotto una motivazione doppia: da un lato, la non applicabilità della sezione B.1.1 (riservata ai tecnici-pratici), dall'altro l'esclusione dei titoli non specifici per la classe AC25. La difesa della ricorrente non ha contestato la seconda motivazione, che è stata considerata dal giudice come capiente e idonea a sostenere il provvedimento amministrativo. Questo sottolinea l'importanza per i candidati di analizzare con estrema precisione ogni punto della motivazione della Commissione durante la fase di ricorso.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
L'esito della sentenza del TAR Abruzzo ha implicazioni dirette sulla gestione delle graduatorie per le regioni Puglia e Abruzzo, confermando la validità dei punteggi assegnati e la stabilità degli elenchi attuali. Per i docenti già inseriti nella graduatoria definitiva di merito, la sentenza rappresenta una conferma della legittimità del proprio posizionamento, escludendo la possibilità di scorrimenti verso l'alto causati da revisioni dei punteggi dei concorrenti.
Per le Commissioni di concorso e gli Uffici Scolastici Regionali, la decisione ribadisce l'obbligo di rigore nell'applicazione dei criteri di valutazione. Nello specifico:
- La Commissione deve procedere alla rettifica dei punteggi solo laddove vi siano errori materiali evidenti e non contestabili, mantenendo invece la discrezionalità tecnica sulla pertinenza dei titoli.
- In caso di errori di inserimento da parte del candidato in sezioni non corrette del modello di domanda, l'amministrazione non è obbligata ad attivare il soccorso istruttorio se il titolo non è comunque riconducibile alla classe di concorso specifica.
- L'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa deve avvenire nel rispetto dei tempi tecnici per la pubblicazione degli atti definitivi, senza che ciò comporti l'immediata immissione in ruolo di soggetti non previsti dal decreto originale.
Per le scuole e le segreterie, la sentenza garantisce che le procedure di immissione in ruolo seguano l'ordine stabilito dal decreto m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0034667.12-08-2022.h.11:40, evitando incertezze legali sulla validità delle assunzioni effettuate. La decisione chiarisce che la trasparenza delle valutazioni non può tradursi in un'estensione arbitraria dei titoli valutabili, proteggendo l'integrità del processo selettivo e la correttezza della distribuzione dei posti disponibili.
In sintesi, la sentenza stabilisce che la corretta valutazione delle abilitazioni è un pilastro della procedura concorsuale. Sebbene la ricorrente avesse richiesto un punteggio di 122,50 per ottenere l'immediata convocazione, il rigetto del ricorso conferma che il punteggio di 85 punti (più i 25 relativi ai titoli) è quello legalmente riconosciuto, preservando la validità della graduatoria per tutti i partecipanti.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio Operativo |
|---|---|
| Oggetto del Ricorso | Annullamento graduatoria classe AC25 (Puglia e Abruzzo) e attribuzione punti per abilitazione AC24. |
| Punteggio Contestato | Richiesta di 12,50 punti aggiuntivi per abilitazione non specifica. |
| Esito Giudiziario | Ricorso respinto; spese processuali compensate. |
| Data Sentenza | 06 novembre 2026 |