Il TAR Lazio, con l'intervento della Sezione Terza Bis, ha emesso un'ordinanza collegiale che colpisce direttamente la validità delle graduatorie di merito regionali relative a diverse classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente. L'atto giudiziario, identificato con il numero 17578/2026, ha come fulcro l'annullamento e la potenziale nullità di liste di merito pubblicate per le classi di concorso A030 (Sicilia) e A009 (Lazio), oltre a diverse altre graduatorie integrate e rettificate riguardanti le regioni Campania e Sardegna.
Fonte primaria: TAR Lazio (Roma), sez. III bis – ordinanza collegiale n. 17578/2026: annullamento e/o nullità, a seguito.
La decisione del tribunale amministrativo introduce un significativo stato di incertezza giuridica per i candidati che hanno partecipato ai concorsi per titoli ed esami. L'intervento della magistratura non si limita ai soli elenchi regionali iniziali, ma si estende a una serie di decreti di approvazione e atti connessi, inclusi i bandi e i regolamenti nazionali che disciplinano la formazione iniziale e i requisiti per l'accesso alla professione docente. Tale scenario operativo mette in discussione la stabilità dei percorsi di inserimento lavorativo per centinaia di aspiranti docenti in diverse regioni del Paese.
L'estensione dell'ordinanza e le classi di concorso coinvolte
L'ordinanza del TAR Lazio specifica con precisione gli atti che sono stati oggetto di contestazione e che risultano ora soggetti a revisione o annullamento. Tra le prime voci figurano le graduatorie di merito regionali per la classe di concorso A030 Sicilia, approvate con decreto ministeriale n. 61686 del 09/10/2024, e quelle per la classe A009 Lazio, approvate con decreto n. 58073 del 26/09/2024. Il provvedimento colpisce anche le successive graduatorie integrate a seguito di rinunce per la classe A009 Lazio, approvate rispettivamente con i decreti n. 71143 del 11/11/2024 e n. 80956 del 13/12/2024.
L'impatto della decisione si amplia considerevolmente includendo le regioni Campania e Sardegna. Nello specifico, l'ordinanza riguarda le graduatorie di merito per la classe AB25 Campania (decreto n. 71637 del 12/11/2024) e le relative rettifiche e integrazioni pubblicate tra il 06/12/2024 e il 30/12/2024. Per quanto riguarda la Sardegna, il provvedimento colpisce le graduatorie per la classe AB24 approvate il 26/11/2024 e le relative integrazioni del 20/12/2024. La magistratura ha inoltre previsto l'annullamento di eventuali rettifiche alle suddette liste, inclusi i relativi decreti di approvazione.
Un aspetto cruciale dell'ordinanza riguarda la portata degli atti presupposti. Il tribunale ha indicato che l'annullamento può estendersi a tutti gli altri atti connessi, tra cui il bando di concorso n. 2575 del 06/12/2023, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente. Questo significa che la validità dell'intero iter procedurale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno è ora sotto esame, con particolare riferimento alle disposizioni del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205.
Il nodo normativo e la conversione del rito PNRR
Uno degli sviluppi procedurali più rilevanti emersi dall'ordinanza riguarda la natura stessa della procedura amministrativa. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che il ricorso riguarda interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. Di conseguenza, il tribunale ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12 bis del d.l. n. 68/2022 (convertito nella Legge n. 108/2022). Questa scelta tecnica comporta l'obbligo di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, che diventa parte necessaria del giudizio.
La magistratura ha fissato un termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'adempimento di tale notifica, con un ulteriore termine di 5 giorni per il deposito della relativa prova. Parallelamente, il Collegio ha segnalato un possibile profilo di irricevibilità del ricorso a causa della tardività del deposito in sede giurisdizionale (ex art. 48 c.p.a.). Per questo motivo, è stato assegnato alle parti un termine di 30 giorni per presentare memorie sulla questione rilevata, con la possibilità di integrare il contraddittorio per pubblici proclami.
L'ordinanza cita una vasta gamma di norme fondamentali che costituiscono l'ossatura del sistema di accesso alla professione docente, tra cui i regolamenti sulla formazione iniziale degli insegnanti (DM 249/2010), i criteri per le attività di sostegno (DM 30/2011), il regolamento per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo (DM 254/2012) e le norme sulla razionalizzazione delle classi di concorso (D.P.R. 19/2016). L'ampiezza di questi riferimenti suggerisce che la contestazione possa toccare i fondamenti strutturali della gestione dei concorsi scolastici regionali.
Cosa cambia concretamente per i candidati e le scuole
Per i docenti e gli aspiranti inseriti nelle graduatorie delle classi A030 (Sicilia), A009 (Lazio) e AB25 (Campania), l'ordinanza genera un immediato stato di sospensione operativa. Sebbene il provvedimento non specifichi ancora le conseguenze pratiche per chi ha già ottenuto un incarico, la nullità o l'annullamento delle graduatorie di merito regionali e dei relativi decreti di approvazione rende precario il posizionamento attuale nelle liste.
In termini pratici, la situazione attuale prevede:
- Sospensione della certezza del posizionamento: I candidati non possono dare per acquisita la propria posizione nelle graduatorie regionali fino a quando non saranno emessi i decreti correttivi o le nuove graduatorie.
- Possibile revisione degli incarichi: Sebbene la nota non indichi esplicitamente la revoca immediata degli incarichi già assegnati, l'annullamento degli atti di approvazione potrebbe portare a una riconsiderazione delle procedure di assegnazione.
- Nuove scadenze procedurali: Il processo giudiziario è in corso e il tribunale ha fissato la prossima udienza pubblica per il 9 marzo 2027, indicando un arco temporale lungo per la definizione definitiva della questione.
- Incertezza sui criteri di merito: Poiché l'ordinanza colpisce anche gli atti presupposti e i regolamenti nazionali, è possibile che vengano riconsiderati i criteri di valutazione dei titoli e degli esami per le classi coinvolte.
| Classe di Concorso | Regione Coinvolta | Decreti di Approvazione Colpiti |
|---|---|---|
| A030 | Sicilia | n. 61686 del 09/10/2024 |
| A009 | Lazio | n. 58073 del 26/09/2024; n. 71143 del 11/11/2024; n. 80956 del 13/12/2024 |
| AB25 | Campania | n. 71637 del 12/11/2024; n. 79111 del 06/12/2024; n. 79701 del 09/12/2024; n. 82331 del 18/12/2024; n. 83685 del 24/12/2024; n. 83941 del 30/12/2024 |
| AB24 | Sardegna | Decreto del 26/11/2024; n. 24360 del 20/12/2024 |
FAQs
TAR Lazio annulla graduatorie concorsi A030 e A009
Il ricorso è stato proposto per l'annullamento e/o la nullità delle graduatorie di merito regionali e dei relativi decreti di approvazione. La causa riguarda specificamente la parte del bando e degli atti connessi intesa in senso escludente per la parte ricorrente, inclusi i criteri di valutazione e le tabelle allegate.
Oltre alle classi A030 (Sicilia), A009 (Lazio) e AB25 (Campania), l'ordinanza cita anche le classi di concorso AB24 (Sardegna). Il ricorso colpisce diverse graduatorie regionali e i relativi decreti di approvazione emessi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è una delle parti citate nel ricorso e risulta difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. La nota non indica una dichiarazione di posizione specifica del Ministero oltre alla sua partecipazione formale al procedimento giudiziario.