Il TAR Emilia-Romagna (Parma), con la sentenza n. 535/2026 pubblicata il 07/11/2026, ha formalizzato un ordine di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il provvedimento giudiziario impone all'amministrazione centrale di dare esecuzione alla sentenza n. 853 del 31/10/2024 emessa dal Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, la quale ha riconosciuto il diritto di un docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale.
Il nucleo centrale della decisione risiede nel riconoscimento del diritto del ricorrente a beneficiare dell'importo nominale di euro 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La giurisdizione amministrativa ha confermato che tale diritto deve essere garantito alle medesime condizioni previste per i docenti assunti a tempo indeterminato, determinando un credito totale di Euro 1.000,00, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.
L'intervento del giudice amministrativo è scaturito dall'inerzia del Ministero, il quale, pur essendo stato regolarmente notificato della sentenza del Tribunale del Lavoro e nonostante il relativo passaggio in giudicato certificato il 06/03/2026, non aveva ancora provveduto agli adempimenti richiesti. La sentenza di ottemperanza sottolinea come il termine di centoventi giorni previsto dal decreto legge n. 669/96 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali sia scaduto senza che l'amministrazione intervenisse, nonostante le notifiche siano pervenute correttamente a diversi indirizzi PEC istituzionali.
L'obbligo di conformità al giudicato e le sanzioni per l'inerzia ministeriale
Il Tribunale Amministrativo ha evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., rilevando la mancata contestazione da parte dell'amministrazione intimata. Il provvedimento ordina al Ministero di procedere, in modo tempestivo, ancorché tardivo, all'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente con l'accredito della somma di Euro 1.000,00 da impiegare per spese formative.
Un elemento di particolare rilievo è la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR ha già designato, in via preventiva, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, o un funzionario da questi delegato, come organo sostitutivo incaricato di dare corso a tutti gli adempimenti necessari per soddisfare la pretesa giurisdizionale. Tale nomina non prevede la liquidazione di un compenso poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice.
Oltre all'obbligo di pagamento della formazione, la sentenza specifica che il Ministero è condannato al versamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 900,00, oltre agli accessori di legge. È inoltre stata disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia Romagna, un provvedimento che sottolinea la gravità dell'omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente nonostante l'ordine giudiziario pregresso.
Precedenti giurisprudenziali e tliebenze di riconoscimento della Carta Docente
L'analisi degli atti rivela una serie di pronunce simili che confermano una linea interpretativa costante della giurisprudenza amministrativa e ordinaria in favore del diritto alla formazione. Diversi ricorsi hanno portato al riconoscimento della Carta elettronica per anni scolastici differenti, evidenziando una sistematica resistenza amministrativa che viene poi superata dai giudici.
In particolare, la giurisprudenza ha confermato il diritto all'importo di Euro 500 annui per i seguenti periodi:
- Anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (Sentenza n. 535/2026 del TAR Parma).
- Anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023 (Sentenza n. 539/2026 del TAR Parma).
- Anno scolastico 2022/2023 (Sentenza n. 538/2026 del TAR Parma).
- Anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (Sentenze n. 533/2026 e n. 534/2026 del TAR Parma).
- Anno scolastico 2024/2025 (Sentenze n. 536/2026 e n. 537/2026 del TAR Parma).
In alcuni casi, come nella sentenza n. 532/2026, il riconoscimento è stato esteso per un importo totale di Euro 1.500,00, relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Questi precedenti dimostrano come il diritto alla formazione sia stato oggetto di diverse battaglie legali, con il Ministero spesso chiamato a rispondere per il mancato accreditamento dei fondi previsti dalla normativa vigente.
Cosa cambia concretamente per i docenti e le amministrazioni
Per i docenti coinvolti in procedimenti simili, la sentenza stabilisce un precedente vincolante che obbliga il Ministero a non ignorare più le sentenze del Tribunale del Lavoro in materia di Carta Docente. La nomina del Commissario ad acta rappresenta una scadenza operativa critica: qualora il Ministero non esegua il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza di ottemperanza, il Dirigente dell'USR dovrà intervenire direttamente per soddisfare la pretesa.
Per le segreterie scolastiche e gli uffici regionali, la decisione implica la necessità di monitorare con maggiore attenzione le notifiche di sentenze passate in giudicato, poiché l'inerzia può portare a segnalazioni alla Corte dei conti e all'attivazione di procedure commissariali che gravano sulla struttura organizzativa dell'ente.
| Tipo di Sentenza | Anni Scolastici Riconosciuti | Importo Totale Citato |
|---|---|---|
| Sentenza n. 535/2026 | 2020/2021 e 2021/2022 | Euro 1.000,00 |
| Sentenza n. 539/2026 | 2021/2022 e 2022/2023 | Euro 1.000,00 |
| Sentenza n. 534/2026 | 2023/2024 e 2024/2025 | Euro 1.000,00 |
| Sentenza n. 532/2026 | 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 | Euro 1.500,00 |
La sentenza specifica che, per il caso della sentenza n. 535/2026, il Ministero ha sessanta giorni di tempo dalla notifica per procedere. Se l'adempimento non avviene, il Commissario ad acta interverrà entro trenta giorni successivi alla comunicazione perglivare.
FAQs
TAR Parma ordina al Ministero il pagamento della formazione
La sentenza riconosce il diritto di usufruire della Carta elettronica alle medesime condizioni previste per i docenti assunti a tempo indeterminato. Nello specifico, il provvedimento riguarda il riconoscimento dei fondi per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Gli interessi legali devono essere calcolati a partire dalla maturazione del credito fino al momento del saldo effettivo. Tale calcolo si applica all'importo totale dovuto per la formazione, che nel caso specifico della sentenza ammonta a euro 1.000,00.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a dare esecuzione agli adempimenti entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza. In caso di persistente inerzia, il termine per l'intervento del Commissario ad acta è di trenta giorni successivi alla comunicazione ricevuta dal ricorrente.
Sì, sono presenti altre sentenze di ottemperanza che riguardano il mancato accreditamento della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Questi provvedimenti confermano il diritto dei docenti all'importo nominale di euro 500 annui per la formazione professionale.