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Normativa Scolastica

Tutela minori e cronaca: il Garante Privacy vieta immagini undicenne negli scontri di Milano

Manifestante con cartello sulla tutela dei minori e il diritto di cronaca, in relazione al divieto del Garante Privacy di diffondere immagini di un undicenne negli scontri di Milano

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento d’urgenza il 28 ottobre 2026 per frenare la diffusione virale di immagini e dati sensibili relativi a un minore di 11 anni coinvolto in gravi disordini a Milano. L'intervento dell'Autorità nasce dalla necessità di proteggere la riservatezza del ragazzo, accusato di aver partecipato ad atti vandalici e saccheggi contro esercizi commerciali, ribadendo che la tutela della dignità del minore deve prevalere sul diritto di cronaca, indipendentemente dalla gravità delle azioni compiute.

L'intervento del Garante si è reso necessario a seguito di una massiccia esposizione mediatica che ha coinvolto non solo il volto del bambino, ma anche dettagli estremamente intimi e protetti. Tra le informazioni diffuse dai media sono comparsi il quartiere di residenza, la scuola frequentata e persino descrizioni sulla fragilità psicofisica del ragazzo, elementi che hanno permesso l'identificazione immediata del soggetto e hanno generato ripercussioni dirette sulla sua vita quotidiana e sul contesto scolastico.

Il quadro normativo e il divieto di identificazione dei minori

Il provvedimento d’urgenza, identificato con il numero 10312408, si fonda sui pilastri del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare sugli articoli relativi alla liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento dei dati, e sul Codice Privacy nazionale (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). L'Autorità ha richiamato le testate giornalistiche alle Regole deontologiche per l'esercizio dell'attività giornalistica, che impongono il rispetto della dignità della persona e la protezione specifica dei minori.

In linea con la giurisprudenza consolidata, il Garante ha ribadito che la rilevanza pubblica di un fatto di cronaca non autorizza l'esposizione della sfera privata di un bambino. Il principio cardine, spesso richiamato attraverso la Carta di Treviso, stabilisce che la riservatezza del minore è un bene giuridico superiore alla necessità informativa del pubblico. Pertanto, anche in presenza di atti illeciti, la diffusione di contenuti che permettano di riconoscere il minore è considerata una violazione della normativa vigente.

Le testate coinvolte e le misure di rimozione immediate

Il provvedimento ha colpito diverse testate di rilievo nazionale e locale, tra cui Rai News, Le Iene, Open, Il Giornale d’Italia, Corriere della Sera e Milano Post. A queste realtà è stato impartito l'obbligo di rimuovere immediatamente i contenuti già pubblicati che rendano identificabile il minore e di cessare ogni ulteriore diffusione di immagini in chiaro, nomi o dettagli sulla vita privata.

Nello specifico, il Garante ha evidenziato come alcuni servizi televisivi e articoli online avessero violato i limiti minimi di oscuramento:

  • Il servizio di Rai News, che riportava un'intervista ai genitori con il volto del minore parzialmente oscurato;
  • La trasmissione "Le Iene", che ha riprodotto per gran parte della durata immagini del bambino intento a compiere atti vandalici;
  • L'articolo della testata Open, che pubblicava il video in cui il volto del minore era visibile senza alcun tipo di protezione.

Cosa cambia concretamente per la scuola e le famiglie

Per il mondo della scuola, questo provvedimento rappresenta un presidio fondamentale contro lo stigma sociale. Le istituzioni scolastiche sono chiamate a non fornire dettagli identificativi a testate giornalistiche, proteggendo l'identità degli studenti coinvolti in procedimenti o fatti di cronaca. Per le famiglie, la decisione sottolinea il rischio di ripercussioni permanenti sullo sviluppo del minore derivanti da un'esposizione mediatica non controllata.

Per gli utenti dei social network, la diffusione di contenuti che rendano identificabile il minore non è solo una questione etica, ma è soggetta a sanzioni amministrative e potenziali responsabilità legali. Chiunque condivida immagini o video che violino la riservatezza del bambino rischia di incorrere in violazioni della normativa sulla privacy.

Soggetto coinvoltoObbligo o Azione richiesta
Testate GiornalisticheRimozione contenuti identificativi e cessazione diffusione
Utenti SocialDivieto di condivisione di immagini/video del minore
Scuole e IstituzioniDivieto di fornire dati identificativi ai media
Garante PrivacyRatifica del provvedimento entro 30 giorni
Scadenze e prossimi passi procedurali

Il provvedimento adottato dal Presidente del Garante è attualmente provvisorio. La sua efficacia definitiva dipenderà dalla ratifica del Collegio del Garante, prevista entro 30 giorni dalla data del provvedimento d'urgenza. Nel frattempo, le testate citate hanno una scadenza perentoria di 3 giorni per inviare al Garante il riscontro documentato sulle misure di rimozione adottate.

L'Autorità ha già avviato un'istruttoria per valutare ulteriori determinazioni, monitorando la persistenza di contenuti identificativi in rete. È fondamentale che i soggetti coinvolti collaborino attivamente alla rimozione dei dati per evitare sanzioni pecuniarie e per garantire il diritto alla protezione della sfera privata del minore.

Per approfondire i dettagli tecnici del provvedimento, è possibile consultare il comunicato ufficiale del Garante Privacy o il provvedimento originale nel registro dei provvedimenti.

La tutela della riservatezza del minore prevale sul diritto di cronaca.

FAQs
Tutela minori e cronaca: il Garante Privacy vieta immagini undicenne negli scontri di Milano

Perché il Garante Privacy ha bloccato la diffusione delle immagini del minore coinvolto negli scontri di Milano?+

L'Autorità ha stabilito che la tutela della riservatezza e della dignità del minore prevale sul diritto di cronaca, indipendentemente dalla gravità degli atti compiuti. Il provvedimento mira a prevenire lo stigma sociale e le ripercussioni psicofisiche a lungo termine derivanti dall'esposizione mediatica di un bambino di soli 11 anni.

Quali sono gli obblighi immediati per le testate giornalistiche e le emittenti coinvolte?+

Le testate citate devono rimuovere immediatamente i contenuti che rendano identificabile il minore e sono tenute a comunicare al Garante le misure adottate entro 3 giorni dalla ricezione del provvedimento. È vietata la pubblicazione di nomi, indirizzi, scuole frequentate o dettagli sulla vita privata del ragazzo.

Cosa rischiano gli utenti che condividono i video del minore sui social network?+

La diffusione di contenuti identificativi di minori è soggetta a sanzioni amministrative e potenziali responsabilità legali. Il provvedimento d'urgenza avverte pubblicamente che la circolazione di tali dati viola la normativa vigente sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Quali sono le prossime scadenze per la validità del provvedimento?+

Il provvedimento è attualmente in via d'urgenza e deve essere ratificato dal Collegio del Garante entro 30 giorni dalla sua emissione. Nel frattempo, l'Autorità ha già avviato un'istruttoria per valutare ulteriori determinazioni basate sull'analisi dei contenuti diffusi.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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