Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente emesso un provvedimento di forte rilievo per la gestione della sicurezza nelle strutture pubbliche e private, colpendo l'azienda ASIS (Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento). L'Autorità ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.000 euro a seguito dell'installazione di sistemi di videosorveglianza negli spogliatoi della piscina del Centro sportivo Trento Nord (Gardolo), evidenziando un limite invalicabile tra esigenze di sicurezza e tutela della dignità umana.
Secondo quanto stabilito nel provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026, l'uso di telecamere in tali aree è considerato incompatibile con il livello di riservatezza richiesto dalla normativa vigente. Nonostante l'azienda avesse giustificato l'intervento con la necessità di contrastare il furto di oggetti personali come portafogli e cellulari, il Garante ha ribadito che gli spogliatoi sono luoghi in cui gli utenti hanno una legittima aspettativa di tutela della propria intimità. La decisione sottolinea come la prevenzione dei reati non possa giustificare una sorveglianza che risulti eccessivamente invasiva e sproporzionata.
L'analisi del Garante: perché la zona armadietti non è una zona "sicura" per le telecamere
L'Autorità ha analizzato attentamente la configurazione dell'impianto, rilevando che, sebbene le riprese non includessero cabine, docce o servizi igienici, la sola inquadratura della zona armadietti costituiva una violazione dei principi fondamentali del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). In particolare, il provvedimento evidenzia le violazioni degli articoli 5, 12 e 13 del Regolamento, nonché degli articoli 5, 6, 2-ter del Codice.
Un punto cruciale emerso dall'istruttoria riguarda la mancanza di una valutazione preventiva da parte dell'azienda. Il Garante ha sottolineato che il titolare del trattamento avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di adottare misure meno invasive per garantire la sicurezza. Tra le alternative che avrebbero dovuto essere privilegiate, l'Autorità ha citato l'uso di lucchetti personali o sistemi di protezione individuale degli armadietti, piuttosto che il monitoraggio costante tramite dispositivi video.
L'azienda ASIS aveva inizialmente difeso la propria posizione sostenendo che:
- Le telecamere non erano destinate al controllo dei lavoratori, ma esclusivamente agli utenti della piscina.
- Non erano presenti panche o sedie che potessero indurre gli utenti a sedersi e svestirsi davanti agli obiettivi.
- I dati venivano conservati per un periodo di 72 ore e non erano visionati in tempo reale.
Tuttavia, la proporzionalità è rimasta il nodo centrale del contenzioso. Il Garante ha chiarito che la presenza di segnaletica all'ingresso e la nomina di figure specifiche per il trattamento dei dati non sono sufficienti a legittimare un trattamento che lesiona la dignità della persona in uno spazio così sensibile.
Cronologia del provvedimento e reazioni istituzionali
Il percorso che ha portato alla sanzione è iniziato nel settembre 2007 con un accordo sindacale per l'installazione del sistema, ma è esploso nel 2025 a seguito di segnalazioni pubbliche sui social media riguardanti la privacy degli utenti. Il Garante ha avviato il procedimento istruttorio il 16 maggio 2026, portando l'azienda a spegnere le telecamere il 18 maggio 2026 e ad avviare la pianificazione della loro rimozione definitiva.
Nonostante la collaborazione dell'azienda nel disattivare i sistemi e aggiornare le informative, la sanzione è stata confermata poiché la violazione era già stata accertata. La reazione politica locale non è stata priva di critiche: la Vicesindaca di Trento ha evidenziato come la rimozione delle telecamere abbia causato nuovi episodi di furto, chiedendo all'Autorità percorsi legali per garantire strumenti di deterrenza efficaci che non violino la privacy.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Soggetto Sanzionato | Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (ASIS) |
| Importo Sanzione | 8.000 euro (riducibile del 50% in caso di pagamento immediato) |
| Motivo Principale | Videosorveglianza negli spogliatoi considerata eccessivamente invasiva e sproporzionata |
| Norme Violate | Artt. 5, 12, 13 del Regolamento (UE) 2016/679; Artt. 5, 6, 2-ter del D.Lgs. 196/2003 |
| Data Provvedimento | 3 settembre 2026 |
Cosa cambia concretamente per gestori di strutture e scuole
Questo provvedimento stabilisce un precedente fondamentale per chiunque gestisca strutture sportive, scolastiche o centri ricreativi. La regola generale è chiara: la videosorveglianza negli spogliatoi è quasi sempre illegittima. Non è sufficiente dimostrare che le telecamere non inquadrino docce o cabine; la semplice ripresa della zona armadietti è già considerata una violazione della riservatezza.
Per i gestori e i dirigenti, le implicazioni operative sono le seguenti:
- Valutazione d'Impatto: È necessario condurre una valutazione preventiva che dimostri l'impossibilità di adottare misure meno invasive (es. sistemi di chiusura meccanica o lucchetti).
- Trasparenza Totale: Qualsiasi sistema di sicurezza deve essere preceduto da segnaletica chiara e informative dettagliate prima dell'ingresso nelle zone sensibili.
- Alternative di Sicurezza: In assenza di videosorveglianza, le autorità locali dovranno ricercare soluzioni alternative per contrastare i furti, come il potenziamento della sorveglianza umana o sistemi di allarme localizzati.
Al momento, non è ancora noto quali saranno le misure specifiche che il Comune di Trento adotterà per sostituire il sistema di videosorveglianza, ma il provvedimento chiarisce che la sicurezza dei beni non può prevalere sulla tutela della dignità degli utenti.
Per approfondire i dettagli del provvedimento ufficiale, è possibile consultare il provvedimento n. 619 del Garante per la protezione dei dati personali.
FAQs
Videosorveglianza negli spogliatoi: il Garante Privacy sanziona l'installazione di telecamere per prevenire furti
In linea generale, la videosorveglianza negli spogliatoi è considerata illegittima dal Garante della Privacy poiché viola la riservatezza e la dignità delle persone. Anche se le riprese non includono docce o cabine, la sola inquadratura della zona armadietti è ritenuta eccessivamente invasiva e sproporzionata rispetto alla finalità di sicurezza.
L'Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie significative, come dimostrato dalla multa di 8.000 euro inflitta all'azienda ASIS di Trento. In alcuni casi, è prevista la possibilità di ridurre la sanzione del 50% se il pagamento avviene entro i termini stabiliti dal provvedimento.
I gestori di strutture sportive dovrebbero valutare misure meno invasive della videosorveglianza, come l'uso di lucchetti personali o sistemi di protezione individuale per gli armadietti. Queste soluzioni garantiscono la sicurezza dei beni senza compromettere il diritto alla riservatezza degli utenti.
È necessario condurre una valutazione preventiva che dimostri l'impossibilità di adottare misure meno invasive prima di installare sistemi di sorveglianza. Inoltre, è fondamentale garantire la massima trasparenza attraverso la corretta segnaletica e la consegna tempestiva delle informative specifiche ai lavoratori e agli utenti.