Il personale ATA che usufruisce del congedo straordinario biennale per l'assistenza a familiari con disabilità grave (Legge 104) si trova oggi ad affrontare un ostacolo normativo significativo nel percorso di carriera e di accesso ai ruoli permanenti. Nonostante il periodo di assenza sia retribuito e coperto da contribuzione figurativa, la normativa vigente non permette di computarlo ai fini del raggiungimento del requisito di servizio minimo né per l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali.
Questa situazione crea una marcata disparità di trattamento per i lavoratori che devono conciliare gli impegni di cura con la progressione professionale all'interno del sistema scolastico. Sebbene il congedo sia riconosciuto come un diritto fondamentale, la sua natura di assenza dal servizio impedisce, secondo l'attuale interpretazione ministeriale, di considerarlo come attività lavorativa effettivamente svolta. Di conseguenza, il lavoratore che fruisce di tale beneficio vede il proprio curriculum professionale interrompersi, generando un "buco" che penalizza pesantemente la posizione nelle graduatorie di mobilità e di nomina rispetto a chi ha prestato servizio continuativo.
Il conflitto normativo tra tassatività e interpretazione del "servizio"
La questione ruota attorno a una divergenza interpretativa tra due visioni giuridiche opposte che mettono in discussione il concetto stesso di anzianità di servizio. Da un lato, la tesi favorevole alla computabilità si basa sul Decreto Legislativo 151/2001 (Art. 42, comma 5-quinquies). Secondo questa lettura, poiché la legge elenca in modo tassativo le esclusioni del congedo (come ferie, tredicesima e TFR) senza menzionare esplicitamente l'anzianità di servizio o le graduatorie, il periodo dovrebbe essere equiparato all'anzianità per ogni altro fine non espressamente vietato.
I sostenitori di questa tesi evidenziano che i bandi annuali per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ATA, adottati in attuazione dell’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedono costantemente la validità di tutti i periodi di effettivo servizio nonché i periodi di assenza da considerare come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Poiché la legge non esclude il congedo biennale da tale computo, la clausola dei bandi lo includerebbe automaticamente.
Dall'altro lato, e attualmente prevalente, si attiene la tesi restrittiva sostenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dai ministeri. Questa visione identifica il congedo come un'assenza che non costituisce prestazione lavorativa materiale. In linea con questa interpretazione, la Nota del 15 gennaio 2013 ha sancito che il congedo è utile esclusivamente per il trattamento pensionistico, escludendolo dal computo dell'anzianità di servizio in senso stretto. Tale orientamento è stato confermato anche da diverse autorità territoriali, come l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Veneto.
Cronologia e basi normative del divieto di computo
Per comprendere il quadro attuale, è necessario analizzare i pilastri normativi che hanno definito il regime di esclusione per il personale ATA. La normativa si regge su una stratificazione di atti che hanno cristallizzato l'impossibilità di sanare la situazione tramite semplici circolari:
- Legge 53/2000 (Art. 4, comma 2): Stabilisce il principio generale di esclusione del congedo dal computo dell'anzianità di servizio.
- D.Lgs 151/2001 (Art. 42, comma 5-quinquies): Istituisce il congedo straordinario biennale ma ne delimita gli effetti economici e previdenziali.
- Ordinanza Ministeriale 21/2009: Regola l'accesso ai ruoli ATA definendo il punteggio sulla base del servizio effettivo, favorendo la tesi restrittiva.
- Nota Dipartimento Funzione Pubblica (15/01/2013): Documento chiave che ha sancito l'esclusione del congedo dall'anzianità di servizio in senso stretto.
È fondamentale sottolineare una distinzione tecnica rilevante: tale restrizione non riguarda la disciplina della mobilità (come nel caso del CCNI 2025-2028), dove il congedo può essere riconosciuto per l'avvicinamento al familiare disabile. Tuttavia, il divieto si applica rigorosamente alle procedure concorsuali e di graduatoria, dove il requisito di servizio è interpretato in modo più rigido.
| Elemento Normativo | Implicazione per il Personale ATA |
|---|---|
| Requisito Minimo Graduatoria | 23 mesi e 16 giorni di servizio effettivo |
| Congedo Biennale (Legge 104) | Escluso dal computo dell'anzianità di servizio |
| Trattamento Pensionistico | Periodo retribuito e coperto da contribuzione figurativa |
| Mobilità (CCNI 2025-2028) | Possibile riconoscimento per avvicinamento familiare |
La posizione del Governo e le prospettive di modifica
Il nodo della questione è stato recentemente affrontato a livello politico. La sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha confermato in sede di interrogazione parlamentare che ogni eventuale modifica per permettere il computo del congedo nelle graduatorie 24 mesi necessiterebbe di un apposito intervento di carattere normativo. Questo significa che non è possibile sanare la situazione tramite circolari ministeriali o FAQ, poiché la materia richiede una modifica della legge vigente.
Attualmente, la situazione rimane invariata fino a un intervento del Parlamento. Il Comitato Evoluzione ATA e il Movimento 5 Stelle hanno sollevato la questione proprio per denunciare la disparità di trattamento verso i lavoratori caregiver, che si trovano a dover scegliere tra il diritto alla cura del familiare e la progressione della propria carriera scolastica. Non esistono attualmente procedure semplificate per "recuperare" il punteggio perso durante il periodo di assenza.
Cosa cambia in concreto per il lavoratore ATA
Per chi lavora nella scuola e fruisce del congedo, le conseguenze operative sono immediate e strutturali:
- Accesso ai ruoli: Il periodo di congedo non contribuisce al raggiungimento della soglia dei 23 mesi e 16 giorni necessari per accedere ai ruoli permanenti.
- Posizionamento in graduatoria: Il congedo genera un "buco" nel curriculum che penalizza la posizione nelle graduatorie provinciali di mobilità e di nomina rispetto a chi ha prestato servizio continuativo.
- Pianificazione di carriera: Non è possibile contare sul congedo per "saltare" i tempi di attesa del servizio effettivo; la situazione rimane bloccata fino a una nuova legge ordinaria.
In sintesi, il lavoratore deve essere consapevole che, pur essendo un diritto tutelato, il congedo biennale non è attualmente equiparabile alla prestazione lavorativa ai fini dei requisiti di servizio per le graduatorie. La risoluzione del problema è subordinata esclusivamente all'iter legislativo e all'approvazione di una norma che modifichi esplicitamente la normativa vigente per includere il congedo straordinario biennale nel computo dell'anzianità di servizio ai fini delle graduatorie.
Al momento, non è ancora chiaro se e quando il Parlamento prenderà in carico la proposta di modifica normativa citata, né quali potrebbero essere le tempistiche per l'eventuale approvazione di una legge ad hoc per tutelare i lavoratori che devono conciliare cura e carriera.
Nota bene: Il requisito minimo per la graduatoria ATA 24 mesi è di 23 mesi e 16 giorni di servizio effettivo. Il congedo è utile solo per il trattamento pensionistico e non per l'anzianità di servizio in senso stretto.
FAQs
ATA 24 mesi e congedo biennale: il nodo del punteggio e i requisiti di servizio per i lavoratori caregiver
No, attualmente il congedo biennale non viene computato ai fini del raggiungimento del requisito di servizio minimo di 23 mesi e 16 giorni. Nonostante il periodo sia retribuito, la normativa lo considera un'assenza dal servizio e non attività lavorativa effettiva, creando un vuoto nel curriculum professionale del lavoratore.
Il lavoratore rischia di restare fuori dalle graduatorie permanenti poiché il periodo di assenza non genera punteggio per l'anzianità di servizio. Questa situazione penalizza chi deve conciliare la cura di un familiare con la progressione di carriera, poiché non esistono procedure semplificate per recuperare il punteggio perso.
Sì, esiste una disparità di trattamento significativa tra le diverse procedure. Mentre per la mobilità (come nel CCNI 2025-2028) il congedo può essere riconosciuto per l'avvicinamento al familiare disabile, tale riconoscimento non si estende alle procedure concorsuali e alle graduatorie di nomina.
No, secondo quanto dichiarato dal Ministero, non è possibile sanare il problema tramite atti amministrativi come circolari o FAQ. La risoluzione della questione è subordinata esclusivamente a un intervento legislativo specifico che modifichi esplicitamente la normativa vigente.