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Congedo straordinario biennale e punteggio ATA: il nodo del riconoscimento del servizio nelle graduatorie

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Il personale ATA della scuola italiana che usufruisce del congedo straordinario biennale per l'assistenza a familiari con disabilità grave (Legge 104/1992) si trova oggi ad affrontare un ostacolo normativo significativo nel proprio percorso di carriera. Nonostante il periodo di assenza sia retribuito e coperto da contribuzione figurativa, la normativa vigente non permette attualmente di computarlo ai fini del raggiungimento del requisito dei 24 mesi di servizio necessari per l'accesso ai ruoli, né per l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali.

Questa situazione genera una marcata disparità di trattamento per i lavoratori che devono conciliare gli impegni di cura con la progressione professionale. Mentre il congedo è tutelato come un diritto fondamentale, la sua natura di assenza dal servizio impedisce, secondo l'attuale interpretazione ministeriale, di considerarlo come attività lavorativa effettivamente svolta. Di conseguenza, il lavoratore che fruisce di tale beneficio vede il proprio curriculum interrompersi, creando un "buco" che penalizza pesantemente la posizione nelle graduatorie di mobilità e di nomina.

Il conflitto normativo tra tassatività e interpretazione del "servizio"

La questione ruota attorno a una divergenza interpretativa tra due visioni giuridiche opposte. Da un lato, la tesi favorevole alla computabilità si basa sul Decreto Legislativo 151/2001 (Art. 42, comma 5-quinquies). Secondo questa lettura, poiché la legge elenca in modo tassativo le esclusioni del congedo (come ferie, tredicesima e TFR) senza menzionare esplicitamente l'anzianità di servizio o le graduatorie, il periodo dovrebbe essere equiparato all'anzianità per ogni altro fine non espressamente vietato.

I sostenitori di questa tesi evidenziano che i bandi annuali per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ATA, adottati in attuazione dell’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedono costantemente la validità di tutti i periodi di effettivo servizio nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Poiché la legge non esclude il congedo biennale da tale computo, la clausola dei bandi lo includerebbe tecnicamente.

Dall'altro lato, e attualmente prevalente, si attiene la tesi restrittiva sostenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dai ministeri. Questa visione identifica il congedo come un'assenza che non costituisce prestazione lavorativa. In linea con questa interpretazione, la Nota del 15 gennaio 2013 ha sancito che il congedo è utile esclusivamente per il trattamento pensionistico, escludendolo dal computo dell'anzianità di servizio in senso stretto. Tale orientamento è stato confermato anche da diverse autorità territoriali, come l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Cronologia e pilastri normativi del divieto di computo

Per comprendere appieno il quadro attuale, è necessario analizzare i pilastri normativi che hanno definito il regime di esclusione per il personale ATA. La normativa si è stratificata nel tempo, consolidando una posizione che penalizza chi assiste familiari disabili:

  • Legge 53/2000 (Art. 4, comma 2): Stabilisce il principio generale di esclusione del congedo dal computo dell'anzianità di servizio.
  • D.Lgs 151/2001 (Art. 42, comma 5-quinquies): Istituisce il congedo straordinario biennale ma ne delimita gli effetti economici e previdenziali.
  • Ordinanza Ministeriale 21/2009: Regola l'accesso ai ruoli ATA definendo il punteggio sulla base del servizio effettivo, favorendo la tesi restrittiva.
  • Nota Dipartimento Funzione Pubblica (15/01/2013): Documento chiave che ha cristallizzato l'orientamento di non computare il congedo per l'anzianità di servizio.

È importante sottolineare che esiste una disparità marcata: mentre il congedo è riconosciuto per la pensione e per la mobilità (come previsto dal CCNI Mobilità 2025-2028 per l'avvicinamento al familiare disabile), rimane un vuoto normativo per le procedure concorsuali e le graduatorie di nomina. La sottosegretaria Paola Frassinetti ha confermato davanti alla Commissione Cultura della Camera che la posizione attuale non prevede il riconoscimento del punteggio e che ogni modifica richiederebbe un intervento legislativo specifico.

AspettoDettaglio Normativo / Effetto
Base NormativaD.Lgs 151/2001, Art. 42, comma 5-quinquies
Esclusione AnzianitàLegge 53/2000, Art. 4, comma 2
Nota ChiaveDipartimento Funzione Pubblica del 15/01/2013
Trattamento EconomicoRetribuito con contribuzione figurativa (ma senza TFR, ferie e tredicesima)
Accesso ai RuoliNon computabile per i 24 mesi di servizio richiesti

Impatto sulla carriera e sulle procedure scolastiche

Per il lavoratore ATA, la conseguenza pratica è immediata: il tempo di assenza non contribuisce al raggiungimento della soglia dei 24 mesi per l'accesso ai ruoli. Nelle graduatorie provinciali, il lavoratore si trova in netto svantaggio rispetto a chi ha prestato servizio continuativo nello stesso arco temporale, poiché il periodo di congedo viene considerato un "buco" nel curriculum professionale. Sebbene il lavoratore percepisca l'indennità, la mancanza di maturazione di ferie, tredicesima e TFR evidenzia ulteriormente la natura di "assenza" attribuita dal Ministero.

Attualmente, non esiste alcuna procedura semplificata o circolare ministeriale che permetta di recuperare il punteggio perso o di sanare la mancanza di servizio effettivo. La posizione sindacale, guidata da Cristina Dal Pino (ANIEF), sostiene con forza che il periodo debba essere riconosciuto "a tutto tondo", compreso il punteggio, per evitare trattamenti differenti e non penalizzare chi assiste familiari disabili. Tuttavia, la linea ministeriale resta ferma sulla necessità di una modifica strutturale della normativa.

Cosa cambia concretamente per il personale ATA

In sintesi, per chi lavora nella scuola e fruisce del congedo straordinario biennale, la situazione operativa è la seguente:

  • Requisiti di accesso: Il congedo non viene conteggiato per raggiungere i 24 mesi di servizio necessari per l'accesso ai ruoli.
  • Graduatorie provinciali: Il lavoratore non matura punteggio per il periodo di assenza, restando indietro rispetto ai colleghi con servizio continuativo.
  • Diritti economici: Si mantiene la retribuzione e la contribuzione figurativa, ma non si maturano i diritti accessori (TFR, ferie, tredicesima).
  • Mobilità: Il congedo può essere riconosciuto per l'avvicinamento al familiare disabile, ma solo nell'ambito specifico del CCNI Mobilità 2025-2028.

Non sono previste modifiche immediate tramite circolari o orientamenti amministrativi. La risoluzione del problema è legata esclusivamente all'iter legislativo: è necessario monitorare le proposte di legge e gli atti della Commissione Cultura della Camera per una modifica strutturale della normativa che possa equiparare il congedo biennale al servizio effettivo ai fini delle graduatorie.

Prossimi passi e monitoraggio normativo

Data la conferma istituzionale che ogni modifica necessiterebbe di un apposito intervento di carattere normativo, il personale interessato deve monitorare costantemente i decreti attuativi e le proposte di legge. Al momento, la prassi amministrativa può ancora variare leggermente tra i diversi Uffici Scolastici territoriali, ma la linea ministeriale rimane chiara sulla non computabilità del congedo per l'anzianità di servizio in senso stretto.

Il congedo straordinario biennale non è attualmente computabile per il punteggio nelle graduatorie ATA.

FAQs
Congedo straordinario biennale e punteggio ATA: il nodo del riconoscimento del servizio nelle graduatorie

Il congedo straordinario biennale per familiari con disabilità (Legge 104) permette di maturare punteggio nelle graduatorie ATA?+

No, attualmente la normativa vigente non permette di computare il periodo di congedo straordinario biennale ai fini del punteggio nelle graduatorie provinciali. Sebbene il periodo sia retribuito, viene considerato un'assenza e non "servizio effettivo", creando uno svantaggio per chi deve conciliare la cura di familiari con la progressione di carriera.

Il congedo biennale può essere utilizzato per raggiungere il requisito dei 24 mesi di servizio per l'accesso ai ruoli?+

Il periodo di congedo non contribuisce al raggiungimento della soglia dei 24 mesi necessari per l'accesso ai ruoli ATA. Questa restrizione deriva dall'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica che esclude il congedo dal computo dell'anzianità di servizio in senso stretto.

Quali sono gli effetti economici e previdenziali del congedo straordinario biennale per il personale ATA?+

Il lavoratore percepisce l'indennità e beneficia della contribuzione figurativa per il trattamento pensionistico. Tuttavia, durante il periodo di congedo non maturano ferie, tredicesima e TFR, a differenza del servizio attivo continuativo.

È possibile ottenere il riconoscimento del punteggio tramite circolari ministeriali o provvedimenti amministrativi?+

Al momento non sono previste modifiche immediate tramite circolari; la posizione attuale richiede un intervento legislativo specifico da parte del Parlamento. Il governo ha confermato che ogni modifica strutturale per includere il congedo nelle graduatorie deve passare per un nuovo atto di legge.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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