La recente giurisprudenza amministrativa ha ribadito con forza il nuovo paradigma della valutazione scolastica, confermando la legittimità della decisione di un istituto comprensivo di bocciare uno studente del secondo anno delle medie. Il provvedimento, scaturito da un voto di condotta pari a 5 decimi, è stato validato dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno, in un caso che chiarisce i limiti della discrezionalità scolastica di fronte a comportamenti disciplinari gravi e reiterati.
Il percorso giudiziario ha visto la scuola difendere con successo la propria scelta educativa, motivata da una serie di infrazioni disciplinari che hanno compromesso il clima scolastico e il rispetto delle regole comuni. Tra i fatti accertati figurano interruzioni continue delle lezioni, l'utilizzo di linguaggio volgare e scurrile e un atteggiamento di aperta irrisoria verso il corpo docente. La sentenza del TAR sottolinea come la scuola non abbia agito in modo arbitrario, ma abbia seguito un iter documentato che ha incluso richiami, sospensioni e persino misure rieducative, tutte risultate inefficaci nel modificare la condotta dello studente.
Il quadro normativo: dal giudizio sintetico ai decimi
Il fulcro della questione risiede nell'evoluzione normativa introdotta dalla Legge 150/2024, che ha modificato profondamente il Decreto Legislativo n. 62/2017. Nello specifico, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 6 stabilisce una regola di automatismo normativo: se la valutazione del comportamento dello studente è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe è obbligato a deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Questa transizione, che ha sostituito il precedente giudizio sintetico con una valutazione espressa in decimi, mira a fornire una maggiore trasparenza e oggettività nel processo di valutazione. Tuttavia, come evidenziato dalla sentenza n. 01507/2026, tale passaggio non lascia spazio a interpretazioni permissive. Il TAR ha chiarito che la norma non prevede alcuna discrezionalità per il consiglio di classe: il voto sotto il sei comporta la bocciatura senza possibilità di "salvataggio" tramite valutazione prognostica, indipendentemente dalle ragioni cliniche o personali che potrebbero essere addotte dalle famiglie.
È importante sottolineare che la valutazione del comportamento deve essere coerente con l'offerta formativa e personalizzata secondo le Indicazioni nazionali. Essa deve essere effettuata dai docenti in autonomia, ma in stretta conformità con i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). La scuola, in questo caso, ha dimostrato di aver rispettato tali criteri, documentando accuratamente ogni episodio di disturbo e la relativa risposta educativa fornita.
L'efficacia delle misure rieducative e il ruolo della famiglia
Un elemento cruciale emerso dal dossier riguarda la passività dello studente rispetto ai progetti di cittadinanza attiva e solidale. Nonostante la scuola abbia attivato misure rieducative specifiche, la relazione del tutor ha attestato la mancata partecipazione e la scarsa consapevolezza dell'alunno. Questo dato è stato determinante per il giudice, che ha evidenziato come la scuola non possa essere chiamata a rispondere di un comportamento che non trova riscontro in una collaborazione minima da parte del nucleo familiare.
La giurisprudenza amministrativa sta delineando una linea chiara sulla responsabilità familiare. Il mancato coinvolgimento dei genitori nei procedimenti disciplinari e la loro assenza nel dialogo educativo vengono considerati fattori determinanti nel giudizio di non ammissione. In questo caso, le tesi dei genitori — che sostenevano l'irragionevolezza delle sanzioni e attribuivano le insufficienze scolastiche a problemi di salute — sono state respinte poiché non supportate da una reale cooperazione alla risoluzione del conflitto comportamentale.
Il precedente del TAR Veneto (sentenza n. 1722/2025) ha già anticipato questa linea di pensiero, confermando che il voto inferiore a sei decimi comporta la bocciatura anche in presenza di certificazioni mediche per disturbi neurologici o della misofonia. Questo significa che la condotta disciplinare, intesa come rispetto delle regole della comunità scolastica, rimane un requisito di promozione autonomo rispetto alle condizioni di salute dell'alunno.
Cosa cambia concretamente per docenti e dirigenti
Per il personale scolastico, la sentenza ribadisce la validità della "linea dura" normativa: il voto di condotta inferiore a 6 è un limite invalicabile. Non esistono più margini di manovra per "salvare" gli studenti con comportamenti gravi attraverso la sola prognosi, se il voto di comportamento non raggiunge la soglia minima.
In termini operativi, ecco cosa deve tenere presente la scuola:
- Documentazione rigorosa: Ogni episodio di disturbo, linguaggio scurrile o interruzione delle lezioni deve essere registrato con precisione per giustificare il voto basso in condotta.
- Monitoraggio dei progetti: Se la scuola attiva progetti di cittadinanza attiva, deve assicurarsi di avere prove documentali della partecipazione (o della mancanza di essa) dello studente.
- Comunicazione formale: È fondamentale mantenere una tracciabilità costante delle comunicazioni con le famiglie, specialmente quando queste mostrano scarsa collaborazione.
- Aggiornamento del PTOF: I criteri di valutazione devono essere esplicitamente aggiornati nel PTOF per riflettere la nuova modalità dei decimi prevista dalla Legge 150/2024.
| Elemento Normativo e Impatto | |
|---|---|
| Riferimento Legale | Legge 150/2024 (modifica D.Lgs. 62/2017) |
| Soglia di Bocciatura | Voto di condotta inferiore a 6 decimi |
| Automatismi | Non ammissione automatica senza possibilità di prognosi |
| Criteri di Valutazione | Inseriti nel PTOF e decisi dal Collegio dei docenti |
| Ruolo Famiglia | La mancata collaborazione è fattore determinante nel giudizio |
La sentenza del TAR Campania conferma che la scuola ha il potere e il dovere di tutelare l'autorità del personale scolastico e il diritto alla didattica degli altri studenti. La persistenza del comportamento indisciplinato, nonostante i richiami formali, giustifica pienamente il provvedimento di non ammissione, proteggendo l'integrità del percorso educativo collettivo.
Per i genitori, il messaggio è chiaro: la scuola non può essere un luogo di impunità. Se il comportamento dello studente non evolve nonostante gli interventi pedagogici e le sanzioni previste dal regolamento d'istituto, la bocciatura diventa la conseguenza legale e pedagogica necessaria per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti di tutti i partecipanti alla vita scolastica.
In sintesi, la decisione della scuola è stata confermata perché rispetta rigorosamente il dettato della legge, che non lascia spazio a eccezioni per comportamenti che violano sistematicamente le regole di convivenza civile e il rispetto verso i docenti.
Note tecniche sulla procedura
La sentenza n. 01507/2026 è stata pubblicata il 11 settembre 2026, dopo un iter che ha visto la scuola procedere alla correzione di un errore materiale di trascrizione nel luglio 2026, atto che il tribunale ha riconosciuto come legittimo e non ostativo alla validità della bocciatura.
Riferimenti normativi principali
Il quadro di riferimento per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado è attualmente definito dalla Legge 150/2024 e dal relativo decreto legislativo di attuazione.
FAQs
Bocciatura per comportamento insufficiente: il TAR conferma il rigore della Legge 150/2024
La sentenza conferma che, ai sensi della Legge 150/2024, un voto di condotta inferiore a sei decimi comporta l'automatica non ammissione alla classe successiva. Il tribunale ha ribadito che la norma non prevede discrezionalità per la scuola, rendendo il limite del voto invalicabile anche in presenza di certificazioni mediche o tesi difensive dei genitori.
La scuola ha documentato gravi e reiterate infrazioni disciplinari, tra cui l'interruzione continua delle lezioni, l'uso di linguaggio volgare e l'irrisione dei docenti. È stata inoltre rilevata la passività dello studente durante i progetti di cittadinanza attiva, misure rieducative che non hanno mostrato alcun miglioramento comportamentale.
No, la giurisprudenza recente (come confermato dal TAR Campania e dal precedente del TAR Veneto) stabilisce che il voto inferiore a sei decimi preclude la possibilità di valutazione prognostica. La decisione della scuola è quindi definitiva e non può essere aggirata per mancanza di collaborazione della famiglia o per lacune nelle materie.
Il passaggio dal giudizio sintetico ai decimi introduce un rigore normativo maggiore, dove il voto basso diventa un criterio oggettivo di esclusione. Le scuole possono attivare percorsi di cittadinanza attiva, ma la mancata partecipazione o il mancato coinvolgimento dei genitori nel dialogo educativo possono accelerare il provvedimento di bocciatura.