Una studentessa con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) certificato ha ottenuto dal TAR Campania l'annullamento del punteggio finale dell'esame di maturità a causa di una grave omissione procedurale da parte della Commissione d'esame. I giudici hanno stabilito che la mancata applicazione delle misure compensative e delle griglie di valutazione specifiche, previste dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) della candidata, costituisce una violazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità.
Il caso, emerso durante l'anno scolastico 2025/2026, evidenzia come il rispetto delle tutele per gli studenti con bisogni speciali non sia una facoltà discrezionale della Commissione, ma un vincolo normativo inderogabile. La sentenza sottolinea che tali strumenti non rappresentano un "vantaggio" competitivo, bensì il presupposto necessario affinché la prova verifichi le reali competenze acquisite dal candidato senza che il disturbo interferisca sulla prestazione.
Il vizio di procedimento: quando l'uniformità di trattamento diventa illegittimità
La cronologia dei fatti rivela una serie di inadempienze che hanno compromesso il diritto allo studio della studentessa. Nonostante il Consiglio di Classe avesse predisposto un PDP dettagliato — che includeva tempi aggiuntivi, mappe concettuali e schemi — e avesse redatto una relazione specifica con le modalità valutative da trasmettere alla Commissione, queste ultime non avevano recepito tali indicazioni.
Durante le prove scritte di settembre 2026, alla studentessa sono stati attribuiti 12 e 11 punti, portando il voto finale a 65/100, senza tuttavia applicare i criteri di valutazione adattati previsti dalla normativa. Il TAR Campania (Sezione Quarta), con la sentenza n. 05213/2026 del 15 settembre 2026, ha dichiarato che l'omessa applicazione delle misure previste nel PDP non è un atto neutro, ma un vizio di procedimento che crea una disparità sostanziale di trattamento.
I giudici hanno richiamato l'Articolo 3 della Costituzione per ribadire che la Commissione non può invocare l'uniformità di trattamento tra i candidati come giustificazione per ignorare le tutele individuali garantite dalla Legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011. Questa decisione si inserisce in un solido trend giurisprudenziale che tutela gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e DSA.
Un precedente simile è stato già registrato dal TAR Liguria con la sentenza n. 302 del 06.08.2026, che ha confermato l'illegittimità dell'esito finale quando la Commissione ignora l'autovincolo assunto nel verbale di delibera e non adatta le griglie valutative al profilo del candidato. In questi casi, il giudice amministrativo può disporre la rinnovazione delle prove, affidandole a una commissione in diversa composizione.
Le conseguenze legali e la condanna dell'Amministrazione
Oltre all'annullamento del punteggio, la sentenza ha comportato una condanna dell'Amministrazione al pagamento di 1.000 euro, oltre agli accessori per le spese legali. Il provvedimento chiarisce che la Commissione non può decidere autonomamente di non applicare le misure previste dal Consiglio di Classe, poiché il PDP costituisce il documento di riferimento per la valutazione della performance scolastica e dell'esame di Stato.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Sentenza TAR Campania | n. 05213/2026 (Sezione Quarta) |
| Motivo dell'annullamento | Omissione misure compensative e griglie PDP |
| Riferimenti Normativi | Legge 170/2010, D.M. 5669/2011, Art. 3 Costituzione |
| Condanna economica | 1.000 euro + spese legali |
Cosa cambia concretamente per scuole e Commissioni d'esame
La sentenza stabilisce un precedente operativo fondamentale per il funzionamento delle scuole e la gestione degli esami di Stato. Ecco i punti chiave per docenti, dirigenti e segreterie:
- Vincolo del PDP: Per gli studenti con DSA/BES, il rispetto del PDP durante l'esame di Stato è un diritto vincolante. La Commissione non ha potere discrezionale di escluderlo.
- Griglie di valutazione specifiche: È obbligatorio predisporre una griglia di valutazione costruita sulla relazione del Consiglio di Classe e sul PDP per ogni candidato con bisogni speciali.
- Tempo aggiuntivo: Il riconoscimento del tempo aggiuntivo, se previsto nel PDP, deve essere garantito anche se non esplicitamente riportato nel verbale di delibera della Commissione, poiché il PDP prevale sulle indicazioni generali.
- Rinnovazione prove: In caso di violazione accertata, il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve nominare una nuova Commissione d'esame con composizione diversa.
Per la studentessa coinvolta, il punteggio attuale è annullato e la procedura prevede che la nuova Commissione concluda la rivalutazione delle prove scritte e ridetermini il punteggio finale entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il percorso operativo per la regolarizzazione della posizione della candidata segue tempistiche precise:
- Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza: il Ministero deve nominare la nuova Commissione d'esame.
- Entro 60 giorni dalla comunicazione: la nuova Commissione deve concludere la rivalutazione e assegnare il nuovo punteggio finale.
È fondamentale che le scuole monitorino attentamente la coerenza tra le delibere del Consiglio di Classe e le azioni della Commissione d'esame per evitare vizi di procedimento che possano portare all'annullamento dei risultati e a conseguenti responsabilità legali.
FAQs
Maturità e DSA: il TAR annulla il voto per mancata applicazione delle misure compensative previste dal PDP
Le misure compensative e dispensative non sono considerate "vantaggi" o "agevolazioni", ma strumenti giuridici necessari per garantire il principio di uguaglianza e pari opportunità. La Commissione è obbligata a rispettare quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e non può invocare l'uniformità di trattamento per ignorare le tutele individuali previste dalla Legge 170/2010.
L'omissione dell'adattamento delle griglie valutative al profilo del candidato costituisce un vizio di procedimento e una violazione dell'autovincolo assunto dalla Commissione. In questi casi, la giurisprudenza può annullare il punteggio finale e disporre la rinnovazione delle prove con una Commissione diversa che applichi correttamente i criteri del PDP.
Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve nominare una nuova Commissione d'esame con composizione differente. La nuova Commissione ha poi 60 giorni di tempo per concludere la rivalutazione delle prove scritte e determinare il nuovo punteggio finale.
Le scuole devono predisporre una griglia di valutazione specifica per ogni candidato con bisogni speciali, costruita sulla relazione del Consiglio di Classe e sul PDP. La Commissione deve assicurare l'applicazione di strumenti come mappe concettuali, schemi e tempi aggiuntivi, garantendo che la prova verifichi le reali competenze acquisite senza interferenze del disturbo.