Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha emesso una sentenza significativa riguardante il diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il provvedimento giudiziario ha portato all'annullamento del Decreto dirigenziale di assegnazione dei docenti n. 18 del 10/09/2026, con il quale la Dirigente Scolastica di un istituto tecnico superiore di Napoli aveva inizialmente comunicato l'attribuzione di sole 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l'anno scolastico 2026/2027.
La decisione del giudice deriva da un percorso giudiziario avviato per garantire la copertura totale delle ore di frequenza scolastica per un alunno con handicap grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92). Il ricorrente, che beneficiava di invalidità con indennità di accompagnamento, aveva evidenziato come il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) dell'anno precedente già prevedesse la proposta di sostegno per l'intero monte ore scolastico, pari a 32 ore settimanali.
Il nodo centrale della controversia ha riguardato la discrepanza tra le necessità didattiche e le risorse effettivamente assegnate dall'amministrazione scolastica. La sentenza sottolinea l'importanza della valutazione delle concrete esigenze dell'alunno, ribadendo che il sostegno non deve essere un numero arbitrario, ma deve garantire la piena integrazione scolastica del minore in ogni momento della giornata di lezione.
Il percorso giudiziario e l'efficacia del decreto cautelare
Il procedimento ha visto un primo passaggio cruciale con l'adozione di un decreto cautelare monocratico n. 2725 del 29.09.2026. In tale atto, il magistrato aveva già rilevato l'estrema gravità e l'urgenza della situazione, ordinando alla Dirigente Scolastica di procedere nel più breve tempo possibile al riesame del provvedimento impugnato. L'obiettivo era assicurare all'alunno le ore necessarie per la sua piena inclusione, data l'irrinunciabilità del supporto in un contesto di handicap grave.
A seguito della notifica del provvedimento cautelare, le Amministrazioni Scolastiche coinvolte — tra cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'U.S.R. Campania e l'istituto di Napoli — hanno dato esecuzione all'ordine. La Dirigente Scolastica ha infatti provveduto ad incrementare le ore di sostegno, portandole a coprire l'intero orario di frequenza scolastica. Tale adeguamento è stato reso possibile anche grazie a una nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'08/10/2026, che autorizzava ulteriori posti di sostegno in deroga per l'anno scolastico 2026/2027.
L'intervento dell'autorità giudiziaria ha dunque prodotto un'efficacia causale diretta: la scuola, una volta messa sotto pressione dal ricorso e dal decreto cautelare, ha ricalibrato l'offerta educativa. Questo ha portato la parte ricorrente a dichiarare il sopravvenuto difetto d'interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché la pretesa sostanziale — ovvero il raggiungimento delle 32 ore di sostegno — era stata soddisfatta.
La responsabilità della scuola nella valutazione del fabbisogno
La sentenza evidenzia come la responsabilità della Dirigente Scolastica sia centrale nella gestione del fabbisogno di ore di sostegno. Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un obbligo di adattamento costante alle necessità del Piano Educativo Individualizzato. La giurisprudenza campana sembra confermare che, di fronte a una richiesta di copertura totale dell'orario scolastico per alunni con disabilità gravi, l'amministrazione deve agire con estrema attenzione per non limitare il diritto all'istruzione.
Sebbene non siano stati specificati i dettagli tecnici che hanno portato la scuola a concedere inizialmente solo 18 ore anziché le 32 richieste, il provvedimento chiarisce che la valutazione delle concrete esigenze deve prevalere sulle disponibilità ordinarie. In particolare, il passaggio da un monte ore ridotto a quello integrale è stato giustificato dalla necessità di garantire la frequenza costante e la partecipazione attiva dell'alunno alle lezioni.
È importante notare che la scuola ha dovuto ricorrere a posti in deroga per adempiere alla sentenza. Questo dettaglio suggerisce che, in alcuni casi, il raggiungimento del diritto dell'alunno può richiedere sforzi amministrativi straordinari o autorizzazioni specifiche da parte degli organi centrali, come l'Ufficio Scolastico Regionale.
Cosa cambia concretamente per le scuole e le famiglie
L'annullamento del decreto e la successiva assegnazione delle ore hanno implicazioni pratiche immediate per l'organizzazione scolastica:
- Per le famiglie: Viene confermato il diritto di pretendere la copertura totale delle ore di frequenza scolastica quando il P.E.I. e la condizione di handicap grave lo richiedono, con la possibilità di ricorrere al TAR in caso di discrepanze significative.
- Per i dirigenti scolastici: La sentenza sottolinea l'obbligo di una valutazione rigorosa e documentata delle esigenze didattiche, rendendo il provvedimento di assegnazione più vulnerabile a impugnazioni se non perfettamente allineato alle necessità del minore.
- Per le segreterie e l'amministrazione: È necessario monitorare attentamente le autorizzazioni per i "posti in deroga", poiché queste possono essere lo strumento legale per sanare difetti di assegnazione derivanti da ricorsi giudiziari.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio |
|---|---|
| Numero Sentenza | 6168/2026 (Sezione Quarta TAR Campania) |
| Oggetto del Ricorso | Annullamento decreto assegnazione docenti n. 18 del 10/09/2026 |
| Ore assegnate inizialmente | 18 ore |
| Ore riconosciute in sede giudiziaria | 32 ore (copertura totale) |
| Esito finale | Improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse |
| Spese di giudizio | € 1.000,00 a carico delle Amministrazioni resistenti |
Il provvedimento conclude con l'ordine di oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute dei soggetti coinvolti, in conformità con le normative sulla privacy e il trattamento dei dati sensibili relativi alla salute.
FAQs
Campania, TAR annulla assegnazione ore di sostegno
Il numero di ore è determinato dalla valutazione delle concrete esigenze educative e didattiche dell'alunno, come indicato nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel caso specifico, la richiesta riguardava la copertura totale delle 32 ore settimanali di frequenza scolastica per garantire la piena integrazione.
Il ricorso viene dichiarato improcedibile quando la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente viene soddisfatta durante il procedimento. In questo caso, l'amministrazione ha provveduto ad aumentare le ore di sostegno assegnate, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio.
La Dirigente Scolastica ha il compito di emettere il decreto di assegnazione dei docenti e deve rispondere dell'adeguamento dell'offerta educativa alle esigenze dell'alunno. La sentenza evidenzia come l'amministrazione debba intervenire per garantire il diritto all'integrazione scolastica completa, anche tramite l'attivazione di posti in deroga.
L'annullamento e il conseguente riesame del provvedimento portano all'incremento delle ore di sostegno per l'alunno, assicurando la copertura integrale dell'orario scolastico. Questo intervento deve essere eseguito dall'autorità amministrativa nel più breve tempo possibile per garantire la continuità didattica.