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Inclusione e Sostegno

Campania, TAR dichiara improcedibile ricorso su ore sostegno

Campania, TAR dichiara improcedibile ricorso su ore sostegno (generato da IA)

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Guida aggiornata al 2026

Che cos'è il PEI, come si crea, le scadenze 2026/27, esempi compilati e che cosa sapere prima di usare l'intelligenza artificiale con i dati dell'alunno: lo spieghiamo nella guida «PEI con l'IA: come crearlo, esempi, rischi e sanzioni».

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha emesso una sentenza significativa riguardante il diritto alla copertura totale delle ore di sostegno scolastico per gli alunni con disabilità. Il provvedimento, identificato con il numero di registro generale 5918 del 2026, ha portato alla dichiarazione di improcedibilità di un ricorso promosso da un genitore per ottenere l'assegnazione di un insegnante di sostegno per le 32 ore settimanali di frequenza scolastica del proprio figlio.

La vicenda legale è scaturita dall'atto dirigenziale n. 18 del 10/09/2026, con il quale la Dirigente Scolastica di un Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Napoli aveva comunicato l'attribuzione di sole 18 ore di intervento di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027. Tale decisione era stata contestata dalla famiglia poiché non coerente con quanto indicato nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'anno precedente, che prevedeva invece la copertura integrale dell'orario scolastico per un alunno affetto da disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, con invalidità con indennità di accompagnamento e diagnosi funzionale che prevedeva il sostegno con rapporto in deroga per gravità.

L'intervento del giudice e il riconoscimento del diritto all'inclusione

Durante il corso del procedimento, il Tribunale ha adottato una misura cautelare con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. del 28 settembre 2026. Tale provvedimento ha ordinato alla Dirigente Scolastica di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all'interesse fatto valere dalla ricorrente, con l'obiettivo di garantire all'alunno le ore di sostegno necessarie alla sua piena integrazione scolastica.

È importante sottolineare che il decreto cautelare non ha predeterminato una specifica quantificazione delle ore, ma ha imposto l'adeguamento alle reali esigenze del minore. A seguito della notifica del provvedimento cautelare e dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione resistente (Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Campania e l'Istituto Scolastico) ha effettivamente provveduto all'incremento delle ore assegnate, garantendo la copertura integrale dell'orario di frequenza scolastica conformemente alle richieste del ricorso.

Questo intervento è stato definito dalla magistratura come un significativo adeguamento dell'offerta educativa in funzione delle esigenze specifiche dell'alunno, confermando la fondatezza delle ragioni poste a sostegno della tutela legale. Nonostante il soddisfacimento della richiesta da parte della scuola, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tuttavia, la sentenza chiarisce un punto fondamentale: l'iniziativa giudiziaria del genitore si è resa necessaria per ottenere una tutela che avrebbe dovuto essere assicurata già in sede amministrativa. La magistratura ha evidenziato come l'Amministrazione non avesse fornito una adeguata motivazione sulla congruità delle risorse assegnate rispetto al concreto fabbisogno del minore, nonostante la precisa proposta contenuta nel PEI precedente.

La responsabilità della scuola e il principio di non riduzione delle ore

Un punto di particolare rilievo giuridico emerso dalla sentenza riguarda il potere di "riduzione" delle ore di sostegno da parte degli organi scolastici. La sentenza cita una precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione Unica, 5 maggio 2026, n. 12704) per ribadire che non è dato permettere al dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale il potere di diminuire il numero di ore di sostegno proposto dal G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) a favore dei singoli diversabili.

Secondo quanto ribadito dai magistrati, tali proposte non possono essere considerate meri "atti interni" al procedimento. La mancanza di una motivazione specifica da parte della scuola nel giustificare il passaggio da 32 a 18 ore, a fronte di una documentazione clinica e pedagogica così dettagliata, ha reso indispensabile il ricorso al TAR. La sentenza sottolinea inoltre l'onerosità di tale percorso per le famiglie, evidenziando come il genitore abbia dovuto promuovere distinti giudizi per la tutela dei diritti fondamentali di entrambi i propri figli, entrambi affetti da disabilità.

Cosa cambia concretamente per le famiglie e le scuole

La sentenza stabilisce un precedente importante sulla gestione delle risorse e sulla responsabilità della Dirigenza Scolastica. In concreto, il provvedimento chiarisce che:

  • La scuola non può ridurre unilateralmente le ore di sostegno previste dal PEI senza una motivazione documentata e congrua rispetto al fabbisogno del minore.
  • Il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica di un minore con disabilità deve essere garantito attraverso la copertura totale delle ore di frequenza quando la diagnosi funzionale lo richiede.
  • L'Amministrazione è tenuta a rispettare le proposte del G.L.O. come elementi essenziali del procedimento, non potendo essere ignorate o ridotte arbitrariamente.
  • In caso di inadempienza della scuola nel fornire il sostegno necessario, i genitori hanno il diritto di ricorrere alla giustizia amministrativa per ottenere l'adeguamento dell'offerta educativa.

Per quanto riguarda gli aspetti economici della lite, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in un totale di euro 2.200,00, oltre agli accessori di legge. Tale condanna si basa sul principio della soccombenza virtuale, poiché la pretesa del genitore era fondata al momento della proposizione del ricorso, anche se il soddisfacimento è avvenuto successivamente grazie all'intervento del giudice.

AspettoDettaglio della Sentenza
TribunaleTAR Campania (Napoli), Sezione Quarta
Oggetto del RicorsoAssegnazione 18 ore vs 32 ore di sostegno scolastico
Esito GiuridicoDichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Condanna SpeseEuro 2.200,00 a carico dell'Amministrazione
Principio CardineInadmissibilità della riduzione delle ore senza adeguata motivazione
Note tecniche e lacune informative

Sebbene la sentenza chiarisca il diritto alla copertura totale, non è stato specificato nel provvedimento quali siano stati i criteri tecnici esatti utilizzati dalla Dirigente Scolastica per la valutazione iniziale delle 18 ore rispetto alle 32 richieste. Inoltre, il documento non fornisce dettagli sulle modalità operative con cui la scuola intende procedere alla revisione definitiva dell'assegnazione dopo l'intervento del tribunale.

Riferimenti normativi citati

Il provvedimento si fonda sull'art. 3 comma 3 della legge 104/92, sul codice di procedura amministrativa (c.p.a.) e sulle direttive della Corte di Cassazione in materia di inclusione scolastica.

Per approfondimenti sulla normativa vigente, è possibile consultare il portale del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

FAQs
Campania, TAR dichiara improcedibile ricorso su ore sostegno

Quali sono i criteri normativi per la determinazione delle ore di sostegno scolastico?+

La determinazione delle ore deve basarsi sul concreto fabbisogno dell'alunno, come emerge dai plurimi elementi documentali e dalla diagnosi funzionale. La giurisprudenza specifica che non è possibile ridurre il numero di ore proposte dal G.L.O. senza una motivazione adeguata, specialmente se tali proposte sono coerenti con il percorso di inclusione già avviato.

Cosa implica la dichiarazione di improcedibilità in questo specifico contesto di ricorso?+

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché la parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse a causa del soddisfacimento della richiesta. L'Amministrazione ha infatti provveduto a garantire la copertura integrale delle ore di sostegno dopo l'intervento del giudice, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio.

Quali sono le responsabilità della Dirigente Scolastica nella valutazione delle esigenze del PEI?+

La Dirigente Scolastica ha il compito di assicurare l'effettività del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica, garantendo che le risorse assegnate siano congruenti con le necessità documentate. In questo caso, la mancanza di una motivazione adeguata per la riduzione delle ore rispetto al PEI precedente ha reso necessario l'intervento della magistratura.

Come influisce la legge 104/92 sulla copertura totale delle ore di frequenza?+

La legge 104/92, in particolare l'art. 3 comma 3, fornisce la base normativa per la certificazione della disabilità e per la previsione del sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità. Questi elementi, uniti alla diagnosi funzionale, sono fondamentali per richiedere la copertura totale delle ore di frequenza (32 ore settimanali) necessaria alla piena integrazione dell'alunno.

Quali sono i precedenti giurisprudenziali simili per la copertura delle 32 ore settimanali?+

La giurisprudenza consolidata della Sezione sottolinea che non è possibile permettere al dirigente scolastico di ridurre le ore di sostegno proposte dal G.L.O. senza una motivazione specifica. Il precedente citato (Cass. S.U. del 5 maggio 2026, n. 12704) chiarisce che tali proposte non sono semplici atti interni, ma devono essere rispettate per garantire il diritto all'inclusione.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
L'autore

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