Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione Quarta, ha emesso una sentenza significativa riguardante il diritto all'inclusione scolastica e l'assegnazione delle ore di sostegno per alunni con disabilità gravi. Il provvedimento, identificato con il numero di registro generale 5289 del 2025, riguarda un ricorso promosso da un genitore per ottenere la copertura totale delle ore di frequenza scolastica per il proprio figlio minore, il quale risulta affetto da una disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Il nucleo della controversia legale è emerso a seguito di una discrepanza tra le necessità didattiche espresse dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e l'effettivo provvedimento di assegnazione adottato dalla Dirigenza Scolastica. Mentre il GLO aveva proposto un incremento delle ore di sostegno fino a 31 settimanali per garantire un accompagnamento educativo-didattico costante e personalizzato, l'atto dirigenziale finale ne aveva previste soltanto 18, determinando l'intervento del genitore per la tutela del diritto all'istruzione del minore.
Il percorso giudiziario e la dichiarazione di improcedibilità
Nonostante la gravità della situazione e la presenza di una diagnosi funzionale che prescriveva la misura del sostegno scolastico "in deroga per gravità", il tribunale ha deciso di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Questa decisione è scaturita da una dinamica procedurale complessa: a seguito di un'ordinanza cautelare del 6 novembre 2025, l'Amministrazione aveva già iniziato a riesaminare l'atto di assegnazione, riconoscendo che la determinazione iniziale non era coerente con le indicazioni del GLO.
Il genitore, nel corso del procedimento, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudice, poiché l'Amministrazione avrebbe provveduto a integrare le ore di sostegno solo dopo l'instaurazione del giudizio e l'adozione del decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. Tuttavia, il TAR ha sottolineato un punto fondamentale: l'iniziativa giudiziaria si è resa necessaria proprio perché l'Amministrazione non aveva garantito autonomamente la tutela del diritto all'inclusione, nonostante la giurisprudenza consolidata sulla materia.
La sentenza chiarisce che, sebbene il ricorso non prosegua per mancanza di interesse attuale, la pretesa del genitore era fondata al momento della proposizione. Il tribunale ha evidenziato come l'Amministrazione non avesse fornito adeguata motivazione sulla congruità delle risorse assegnate rispetto al fabbisogno del minore, ignorando le proposte del GLO. In questo senso, la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 80/2010) ribadisce che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo e ogni misura deve tenere conto della tipologia specifica di handicap.
Analisi dei criteri di assegnazione e della responsabilità amministrativa
Un aspetto rilevante della sentenza riguarda il potere del Dirigente Scolastico e dell'<Ufficio Scolastico Regionale nel "ridurre" le ore di sostegno rispetto a quanto proposto dagli organi tecnici. Il tribunale ha citato una sentenza della Corte di Cassazione (S.U. 5 maggio 2026, n. 12704) per ribadire che non è dato permettere al dirigente preposto di ridurre, senza motivazione, il numero di ore di sostegno dalle proposte del GLO a favore dei singoli diversabili.
L'Amministrazione, pur avendo confermato la fondatezza delle ragioni poste a sostegno del ricorso durante la fase di riesame, non ha comunque dato pieno conto di aver considerato il PEI 2025/2026 come richiesto dall'ordinanza cautelare. Questo difetto procedurale ha contribuito a definire la necessità dell'intervento legale per assicurare l'effettività del diritto all'istruzione. Nonostante l'esito di improcedibilità, il TAR ha condannato la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in un importo complessivo di euro 1.500,00.
La decisione evidenzia come la copertura totale delle ore di frequenza (31 ore settimanali nel caso specifico) debba essere valutata sulla base delle risultanze della Diagnosi Funzionale e delle necessità concrete del minore. La sentenza funge da monito per le scuole della Campania e per gli uffici scolastici regionali sull'importanza di rispettare le indicazioni degli organi tecnici e di non procedere a tagli unilaterali che possano compromettere l'integrità del percorso inclusivo.
Cosa cambia concretamente per le scuole e le famiglie
Per le scuole della Campania, la sentenza ribadisce l'obbligo di coerenza tra le proposte del GLO e gli atti di assegnazione finale. I dirigenti scolastici devono assicurarsi che ogni riduzione di ore rispetto al fabbisogno espresso nel PEI sia supportata da una motivazione tecnica e documentale robusta, pena il rischio di contenziosi amministrativi.
Per le famiglie di alunni con disabilità grave, il provvedimento conferma che il diritto alla copertura totale delle ore di sostegno è una tutela che deve essere garantita prioritariamente in sede amministrativa. In caso di discrepanze tra le necessità diagnostiche e le assegnazioni effettive, i genitori hanno la facoltà di ricorrere al TAR, con la consapevolezza che la giurisprudenza tutela il diritto all'inclusione come pilastro fondamentale del diritto all'istruzione.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio Giuridico |
|---|---|
| Numero Sentenza | 6050/2026 (Registro Generale 5289/2025) |
| Soggetto Ricorrente | Genitore di minore con disabilità grave (Legge 104/92) |
| Oggetto del Ricorso | Assegnazione 18 ore vs 31 ore di sostegno scolastico |
| Esito del Giudizio | Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse |
| Spese di Lite | Condanna Amministrazione a euro 1.500,00 |
FAQs
TAR Campania dichiara improcedibile ricorso sostegno
Il difetto di interesse è derivato dalla dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, unita alla sopravvenuta chiusura dell'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto che l'iniziativa giudiziaria era stata necessaria per ottenere una tutela che l'Amministrazione avrebbe dovuto garantire già in sede amministrativa.
La giurisprudenza sottolinea che non esistono criteri fissi o standardizzati, poiché i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo e le forme di handicap variano da caso a caso. L'assegnazione deve pertanto basarsi sulla valutazione delle concrete esigenze del minore, tenendo conto della tipologia specifica di handicap e delle risultanze della Diagnosi Funzionale.
La sentenza evidenzia che il Dirigente Scolastico non può ridurre il numero di ore di sostegno proposte dal GLO senza una adeguata motivazione sulla congruità delle risorse rispetto al fabbisogno del minore. L'Amministrazione deve rispettare le indicazioni del GLO, che sono fondamentali per garantire l'effettività del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica.
Il provvedimento cita diverse sentenze del TAR Campania (Napoli, Sez. IV) del 2023 e 2024, oltre a una sentenza della Corte Costituzionale dell'80/2010. Questi precedenti confermano la necessità di meccanismi di rimozione degli ostacoli personalizzati e la tutela del diritto all'istruzione per i minori con disabilità grave.