Il TAR Campania, con la sentenza breve n. 6144/2026 della Sezione Quarta, ha deliberato sulla questione della ripartizione delle ore di sostegno per alunni con disabilità, dichiarando improcedibile il ricorso presentato dai genitori di un minore. La decisione giudiziaria interviene in un contesto di forte tensione tra le necessità educative degli studenti e i limiti quantitativi stabiliti dai modelli di programmazione scolastica.
Il nucleo del contenzioso riguardava la richiesta dei ricorrenti di ottenere per il figlio 40 ore settimanali di insegnante di sostegno, in contrasto con le 27 ore assegnate dal provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di riferimento. La causa si era articolata su una serie di atti amministrativi, inclusi i verbali del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e i documenti relativi al Piano Educativo Individualizzato (PEI), che avevano fissato il monte ore in base alle certificazioni di handicap grave e alle capacità di deambulazione del minore.
L'evoluzione del contenzioso e l'esecuzione del decreto cautelare
Il percorso giudiziario ha visto un primo momento di forte incisività con l'adozione di un decreto cautelare monocratico (n. 2139 del 24.09.2025). In tale atto, il magistrato aveva riconosciuto l'urgenza e la gravità della situazione, ordinando al Dirigente Scolastico di procedere al riesame del provvedimento impugnato per garantire al minore le ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica. Tale misura era stata motivata dall'irrinunciabilità delle ore di sostegno, come evidenziato dalla verifica finale del PEI dell'anno scolastico precedente.
Nonostante l'ordine cautelare, la parte ricorrente aveva lamentato nel corso del 2025 che l'adempimento non fosse ancora stato perfezionato dalla scuola. Tuttavia, la documentazione depositata dall'Amministrazione Scolastica in data 15.05.2026 ha confermato l'avvenuta esecuzione dell'arresto cautelare. Questo sviluppo ha cambiato radicalmente il profilo della causa: con l'effettivo riconoscimento delle ore richieste e la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, il giudice ha rilevato che il motivo della contestazione era venuto meno.
Il sopravvenuto difetto d'interesse e la condanna alle spese
Nella sentenza definitiva del 22 ottobre 2026, il Tribunale ha stabilito che il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. Questo significa che, poiché il diritto dei genitori era già stato soddisfatto tramite l'esecuzione del decreto cautelare, non sussistevano più gli elementi necessari per proseguire con il giudizio di merito. La sentenza chiude quindi la questione specifica relativa all'incremento delle ore per il minore coinvolto, pur non entrando nel merito della legittimità dei criteri di ripartizione generali.
Nonostante l'improcedibilità, il TAR ha stabilito che le spese di lite per la soccombenza virtuale devono essere sostenute dalle amministrazioni scolastiche resistenti, in solido. La cifra liquidata a favore dei ricorrenti è di € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, da attribuire al difensore della parte genitoriale. La decisione sottolinea l'importanza del rispetto dei termini cautelari e delle necessità documentate nei percorsi di inclusione.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio Giuridico |
|---|---|
| Numero Sentenza | 6144/2026 (Sez. IV TAR Campania) |
| Oggetto del Ricorso | Richiesta di 40 ore di sostegno vs 27 ore assegnate |
| Esito Giudiziario | Improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse |
| Spese di Lite | € 1.500,00 a carico delle amministrazioni resistenti |
Impatto sulla scuola e sui docenti
Per i dirigenti scolastici e le segreterie, la sentenza ribadisce l'importanza critica della gestione dei decreti cautelari. L'adempimento tempestivo delle misure ordinate dal giudice è fondamentale per evitare che il contenzioso si protragga inutilmente, portando alla dichiarazione di improcedibilità che, pur chiudendo la causa, comporta comunque l'onere del pagamento delle spese di lite.
Per le famiglie, il provvedimento conferma che la via giudiziaria può essere efficace per ottenere il riconoscimento di ore di sostegno superiori a quelle previste dai modelli standard (come il modello H), specialmente quando la documentazione clinica e il PEI evidenziano una necessità specifica non coperta dalla ripartizione ordinaria. Tuttavia, la sentenza specifica che il diritto è legato al singolo caso e alla verifica finale del PEI.
Per il personale docente e gli operatori di sostegno, il caso evidenzia come la flessibilità nella ripartizione delle ore sia un tema centrale. Sebbene la sentenza non chiarisca i criteri tecnici del Ministero per le ore oltre le 27, essa sottolinea come la situazione di handicap grave e le specifiche capacità residue dell'alunno siano i parametri cardine su cui si costruisce la difesa legale della famiglia.
Cosa cambia concretamente per le scuole
Le scuole devono prestare particolare attenzione alla coerenza tra il PEI e il verbale del GLO. Qualora la documentazione clinica indichi una necessità di ore superiore a quella assegnata, la scuola deve essere pronta a giustificare tecnicamente tale scelta o a intervenire tempestivamente in caso di ordine cautelare. La sentenza chiarisce che l'esecuzione del decreto cautelare "arresta" la necessità di un giudizio di merito, ma non esime l'amministrazione dal dover gestire correttamente la ripartizione delle risorse.
Non è ancora chiaro quali siano i criteri tecnici esatti utilizzati dal Ministero e dall'USR per la ripartizione delle ore di sostegno oltre il limite delle 27 indicate nel modello H. Inoltre, non è specificato se sia possibile ottenere le 40 ore richieste dai genitori in caso di contestazioni future su altri provvedimenti simili, rendendo la gestione di questi casi ancora dipendente dalle singole valutazioni dei GLO e delle commissioni di valutazione.