Il TAR Campania (Napoli), Sezione Quarta, ha emesso una sentenza significativa che mette in luce le responsabilità delle istituzioni scolastiche nell'adeguamento delle ore di sostegno per alunni con disabilità. Il provvedimento, identificato con il numero 6048/2026, riguarda il caso di un minore con disturbo dello spettro autistico e disabilità grave, per il quale la scuola aveva inizialmente previsto un monte ore inferiore a quello necessario per la piena integrazione scolastica.
La vicenda legale è scaturita dall'attribuzione, tramite decreto dirigenziale del 10 settembre 2026, di sole 18 ore settimanali di intervento di sostegno, nonostante il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'anno precedente avesse esplicitamente indicato la necessità di una copertura totale pari a 32 ore. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito come la discrezionalità dell'amministrazione scolastica non possa tradursi in una riduzione arbitraria del supporto previsto dai documenti tecnici, specialmente quando la certificazione di disabilità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92) prevede l'assistenza continua.
La responsabilità della scuola e il principio di adeguatezza
Il cuore del contenzioso ha riguardato la discrepanza tra le concrete esigenze del minore e le risorse effettivamente assegnate dall'istituto. La sentenza sottolinea un punto fondamentale: il dirigente scolastico non può ridurre il numero di ore di sostegno rispetto alle proposte contenute nel PEI senza una motivazione adeguata e documentata. Tale posizione trova riscontro in precedenti giurisprudenziali, tra cui una sentenza della Cassazione di ultima istanza del 5 maggio 2026, che chiarisce come le proposte del G.L.O. (ora G.L.O.) a favore dei singoli diversabili non siano atti interni, ma elementi vincolanti del procedimento.
In questo caso specifico, l'amministrazione scolastica si era costituita in giudizio con una memoria di mero stile, senza produrre gli atti necessari del procedimento ex art. 45 c.p.a. per giustificare il taglio delle ore. Solo a seguito dell'intervento del Tribunale, tramite un decreto cautelare del 29 settembre 2026, la scuola è stata obbligata a riesaminare il provvedimento e ad aumentare le ore di sostegno, garantendo finalmente la copertura integrale dell'orario scolastico. Questo adeguamento dell'offerta educativa è avvenuto solo dopo che il genitore ha dovuto ricorrere alla giustizia per far valere diritti fondamentali.
L'onerosità del ricorso e la condanna alle spese
Il Tribunale ha riconosciuto l'onerosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal genitore, che ha dovuto sostenere costi e oneri per ottenere una tutela che avrebbe dovuto essere assicurata direttamente in sede amministrativa. Nonostante la parte ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio (dopo aver ottenuto le ore richieste), il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Tuttavia, la sentenza ha stabilito che la condanna alle spese di lite deve seguire il principio della soccombenza virtuale. Poiché la pretesa del genitore era fondata al momento della proposizione del ricorso e la scuola non aveva fornito motivazioni valide per la riduzione delle ore, l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in un importo complessivo di 2.200,00 euro. Tale decisione sottolinea come la mancanza di adeguatezza iniziale nell'assegnazione delle ore di sostegno possa generare per la scuola non solo obblighi di adeguamento, ma anche responsabilità economiche e giuridiche.
| Elemento di Analisi | Dettaglio della Sentenza |
|---|---|
| Oggetto del Ricorso | Annullamento decreto n. 18 del 10/09/2026 per riduzione ore sostegno |
| Ore Previste (PEI) | 32 ore settimanali (copertura totale) |
| Ore Assegnate Inizialmente | 18 ore settimanali |
| Esito Giurisdizionale | Ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse |
| Condanna Spese | 2.200,00 euro a carico dell'Amministrazione |
Cosa cambia concretamente per le scuole e le famiglie
Per i Dirigenti Scolastici, la sentenza ribadisce l'obbligo di coerenza tra le certificazioni di disabilità, le diagnosi funzionali e le proposte contenute nel PEI. Non è possibile operare tagli sulle ore di sostegno basandosi su criteri di disponibilità di personale senza una motivazione tecnica e documentale che dimostri la congruità delle risorse rispetto alle necessità del minore. La scuola deve agire preventivamente per evitare che le famiglie debbano ricorrere ai tribunali per ottenere il diritto all'inclusione.
Per le famiglie, il provvedimento conferma il diritto di pretendere la copertura totale delle ore di frequenza quando la disabilità certificata lo richiede. La sentenza evidenzia che, in caso di discrepanza tra il PEI e l'assegnazione effettiva, l'amministrazione è tenuta a riesaminare la propria scelta. È importante notare che, sebbene il ricorso sia stato dichiarato improcedibile perché l'obiettivo è stato raggiunto, la condanna alle spese conferma che la scelta amministrativa iniziale era errata e che la tutela giurisdizionale è un diritto efficace per difendere l'istruzione dei minori.
Sebbene la sentenza non chiarisca i criteri tecnici specifici utilizzati dalla scuola per la valutazione delle "concrete esigenze" né indichi se tale decisione influenzerà l'assegnazione di ore per altri alunni dello stesso istituto, il provvedimento resta un precedente rilevante per la tutela dei diritti fondamentali.
FAQs
TAR Campania dichiara improcedibile ricorso su ore sostegno
La scuola deve basare l'assegnazione delle ore sulle "concrete esigenze" del minore, come emerge dalla valutazione delle necessità certificate. La giurisprudenza chiarisce che il Dirigente Scolastico non può ridurre il numero di ore di sostegno proposto dal G.L.O. senza una adeguata motivazione, specialmente se la proposta è coerente con il PEI precedente.
Il TAR Campania (Sezione Quarta) ha confermato il diritto all'inclusione scolastica attraverso la sentenza n. 6048/2026. In questo caso, il tribunale ha riconosciuto la necessità di assegnare un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza (32 ore settimanali) per un alunno con disabilità grave.
Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di garantire l'effettività del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica. Una determinazione delle ore priva di adeguata motivazione rispetto al fabbisogno documentato può essere annullata dal tribunale, che può ordinare il riesame del provvedimento per assicurare la piena integrazione dell'alunno.
La sentenza sottolinea che l'amministrazione deve adeguare l'offerta educativa in funzione delle esigenze specifiche dell'alunno. Ciò implica che la gestione del personale deve garantire la copertura integrale dell'orario scolastico quando la certificazione di disabilità e il PEI lo richiedono.
I genitori possono ricorrere alla tutela giurisdizionale per ottenere l'assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica. In caso di successo, l'amministrazione può essere condannata al pagamento delle spese di lite se l'iniziativa giudiziaria è stata resa necessaria dalla mancanza di adeguata motivazione o copertura iniziale.