Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha emesso un'ordinanza di fondamentale rilievo per il settore scolastico, determinando l'annullamento dei decreti relativi alla graduatoria di merito e all'elenco dei candidati idonei per il concorso destinato alla classe di concorso AM2B “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Inglese)” per la Regione Campania. Il provvedimento, identificato con il numero di protocollo 6400/2026, colpisce direttamente gli atti del 10 luglio 2026, mettendo in scacco la pianificazione del reclutamento per la specifica area linguistica.
La decisione del giudice amministrativo scaturisce da un ricorso presentato da un docente abilitato per la classe di concorso AB25, candidato al concorso per titoli ed esami. Il ricorrente ha contestato la procedura amministrativa focalizzandosi sulla decurtazione del punteggio relativo ai titoli presentati, in particolare per quanto concerne il criterio B.4.1 dell’Allegato B al decreto ministeriale di riferimento. Secondo quanto riportato nell'atto, l'amministrazione avrebbe ridotto il punteggio del candidato da 26 a 13,5 punti, portando il totale complessivo a 207,50; una scelta che il ricorrente ritiene non solo priva di adeguata motivazione tecnica, ma anche lesiva dei propri diritti di accesso e di attribuzione del punteggio aggiuntivo.
L'intervento del TAR non si limita alla sola valutazione del merito della decurtazione, ma evidenzia profonde criticità procedurali che hanno reso necessaria l'integrazione del contraddittorio. Il collegio giudicante ha rilevato che il ricorso, pur essendo stato notificato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non aveva coinvolto le altre amministrazioni statali necessarie per il giudizio, data la natura degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questa lacuna procedurale ha costretto il Tribunale a ordinare una serie di azioni correttive per garantire che tutte le parti interessate possano partecipare alla controversia.
Le criticità procedurali e la necessità di integrazione del contraddittorio
Uno dei nodi centrali della sentenza riguarda l'obbligo di coinvolgere le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR. Poiché il bando di concorso faceva esplicito riferimento a tali fondi, la giurisprudenza ha stabilito che queste autorità costituiscono parti necessarie del giudizio. Il TAR ha quindi ordinato al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso a tali enti entro un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Tale passaggio è essenziale per evitare che la sentenza finale sia viziata da una mancanza di partecipazione dei soggetti che hanno interesse diretto sull'attuazione delle risorse pubbliche coinvolte.
Oltre alla questione delle parti necessarie, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito della classe AM2B. Per rendere effettiva questa cognizione, il giudice ha autorizzato la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami. Tuttavia, per tutelare la privacy e la dignità dei soggetti coinvolti, la pubblicazione non dovrà avvenire in Gazzetta Ufficiale, ma esclusivamente sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania. L'amministrazione avrà l'obbligo di pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, inserendo un avviso specifico che richiami l'ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania.
Il provvedimento stabilisce inoltre una serie di adempimenti tecnici e finanziari per l'amministrazione scolastica. L'Ufficio Scolastico dovrà curare l'inserimento di un collegamento sulla propria home page denominato “atti di notifica” e rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta pubblicazione. Per coprire i costi di tale attività, il Tribunale ha fissato un importo di € 30,00 da versare dal ricorrente all'amministrazione. Le scadenze sono stringenti: le pubblicazioni devono avvenire entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con il deposito della prova entro ulteriori 10 giorni.
Conseguenze della tutela cautelare e prospettive del giudizio di merito
Il TAR ha accolto la domanda di tutela cautelare presentata dal ricorrente, riconoscendo che la controversia coinvolge questioni meritevoli di una trattazione approfondita in sede di merito. Questa decisione blocca di fatto l'efficacia dei decreti impugnati fino alla definizione della causa, creando un'incertezza immediata per le assunzioni già previste sulla base della graduatoria annullata. Il collegio ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 31 marzo 2027, garantendo così un iter giudiziario che permetterà di chiarire le specifiche motivazioni tecniche della scheda di valutazione dei titoli.
È importante sottolineare che la sentenza non ha ancora deciso sulla validità definitiva della decurtazione del punteggio per il criterio B.4.1, ma ha agito sulla regolarità della procedura. La compensazione delle spese di fase indica che, per il momento, le spese derivanti dal ricorso non saranno addebitate interamente a una delle parti, ma divise tra le stesse. Tuttavia, l'annullamento dei decreti del 10 luglio 2026 e della relativa scheda di valutazione dei titoli rappresenta un segnale forte sulla necessità di trasparenza e motivazione nei processi di valutazione dei titoli per i concorsi scolastici, specialmente quelli legati a fondi strutturali come il PNRR.
Cosa cambia concretamente per i candidati e le scuole
L'impatto operativo di questa ordinanza è immediato e riguarda principalmente la sospensione della validità della graduatoria per la classe AM2B in Campania. Per i candidati, ciò significa che le procedure di assegnazione dei posti basate sui decreti impugnati sono attualmente non esecutive. Per le scuole e gli uffici scolastici, la situazione richiede una gestione cautelativa delle assunzioni: non è possibile procedere con le nomine basate su una graduatoria che il TAR ha dichiarato illegittima in termini procedurali.
In sintesi, le azioni concrete richieste dagli atti sono:
- Per il ricorrente: Notificare il ricorso alle amministrazioni statali coinvolte nel PNRR entro 30 giorni e versare i € 30,00 per la pubblicazione sul sito regionale.
- Per l'Ufficio Scolastico Regionale: Pubblicare il ricorso e l'elenco dei controinteressati sul proprio sito entro 20 giorni, inserendo il link "atti di notifica" e rilasciando l'attestato di avvenuta pubblicazione.
- Per i candidati idonei: Attendere l'esito del giudizio di merito, poiché la tutela cautelare blocca l'efficacia degli atti di graduazione fino al 31 marzo 2027.
| Elemento di Riferimento | Dettaglio dell'Ordinanza |
|---|---|
| Oggetto del Ricorso | Annullamento graduatoria di merito e idonei classe AM2B (Lingua inglese) Campania. |
| Motivazione Principale | Carenza di motivazione e difetto di notifica alle parti necessarie (PNRR). |
| Decisione Cautelare | Accoglimento della tutela cautelare e fissazione udienza al 31/03/2027. |
| Termine Notifica | 30 giorni dalla comunicazione per l'integrazione del contraddittorio. |
FAQs
Campania, TAR annulla graduatoria concorso inglese
L'ordinanza del TAR Campania ha disposto l'annullamento dei decreti relativi alla graduatoria di merito e all'elenco dei candidati idonei per la classe di concorso AM2B. Tale provvedimento, unito all'accoglimento della tutela cautelare, sospende l'efficacia degli atti amministrativi e fissa l'udienza pubblica per il 31 marzo 2027.
Il ricorrente deve provvedere alla notifica del ricorso alle Amministrazioni statali parti necessarie entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Successivamente, l'Amministrazione dovrà pubblicare il ricorso e l'elenco dei controinteressati sul proprio sito entro 20 giorni dalla comunicazione.
L'ordinanza dispone l'annullamento della scheda di valutazione dei titoli relativa al concorso in oggetto. Tuttavia, la nota non specifica come questa sentenza influenzerà la validità della scheda per i futuri bandi.