Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7720/2026 della Sezione Settima pubblicata il 23 ottobre 2026, ha confermato la validità del provvedimento di esclusione di una docente dalla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici. La decisione giudiziaria, emessa in sede di appello, respinge il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ribadendo l'importanza di una corretta interpretazione dei requisiti di legge per l'accesso alle procedure straordinarie di reclutamento.
La vicenda legale ha visto la prof.ssa Pina Esposito impugnare il Decreto Dipartimentale prot. n. 1206 del 24 maggio 2024, con il quale l'amministrazione aveva disposto la sua esclusione per mancanza dei requisiti necessari. La docente sosteneva che il proprio contenzioso giurisdizionale fosse rientrante tra quelli tassativamente indicati dal D.M. n. 107/2023, requisito indispensabile per partecipare alla procedura straordinaria prevista dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il cuore della disputa risiedeva proprio nella definizione di "pendenza" del giudizio alla data limite fissata dalla normativa.
Il percorso giudiziario della ricorrente è stato lungo e complesso, caratterizzato da molteplici interventi e ricorsi. Dopo essere stata inizialmente esclusa alla prova scritta nel concorso indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, la docente aveva intrapreso una serie di azioni legali che hanno coinvolto sia il TAR del Lazio che il Consiglio di Stato. La recente sentenza d'appello rappresenta un punto di chiusura fondamentale, poiché chiarisce i criteri di ammissibilità per i soggetti che aspirano a partecipare al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale.
L'interpretazione della pendenza del giudizio e le finalità del D.L. 198/2022
Il Ministero dell'Istruzione aveva sostenuto che la posizione della docente non potesse essere considerata "pendente" ai fini del reclutamento straordinario. Secondo la linea dell'Amministrazione, la pendenza avrebbe dovuto essere intesa in senso restrittivo, ovvero esclusivamente come un procedimento non ancora concluso con una statuizione giurisdizionale definitiva. Questa interpretazione avrebbe escluso dalla procedura tutti coloro che, pur avendo proposto ricorso nei termini di legge, avessero ricevuto una sentenza ma non avessero ancora esperito i relativi rimedi di impugnazione.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rigettato tale visione, favorendo un'interpretazione estensiva e teleologica della norma. Il Collegio ha evidenziato che il dato testuale dell'art. 2 del D.M. n. 107/2023 non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza, limitandosi a richiedere che il giudizio fosse ancora in corso alla data del 28 febbraio 2023. In questo senso, la pendenza deve essere intesa in "senso lato": la stabilizzazione degli effetti di una pronuncia non avviene finché non sono esperiti tutti i rimedi previsti dall'ordinamento o finché la parte non presta acquiescenza mediante comportamenti incompatibili con la volontà di impugnare.
Questa distinzione è cruciale per la conformità con le finalità del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023. La normativa è stata infatti concepita per favorire la deflazione del contenzioso derivante dalle numerose impugnazioni degli esiti della procedura di reclutamento del 2017. Adottare un'interpretazione troppo rigida della pendenza, come quella proposta dal Ministero, avrebbe prodotto l'effetto opposto, determinando l'insorgere di ulteriore contenzioso e ostacolando l'obiettivo di semplificazione e risoluzione delle controversie pendenti.
I requisiti specifici per la partecipazione alla procedura straordinaria
Per comprendere appieno la portata della sentenza, è necessario analizzare i criteri stabiliti dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023. La norma identifica i soggetti destinatari della procedura riservata, ovvero coloro che hanno sostenuto almeno la prova scritta del concorso del 2017 e che, alla data del 28 febbraio 2023, versavano in una delle seguenti condizioni:
- Hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
- Hanno superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
- Hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
Il comma 2 dello stesso decreto specifica che devono essere considerati esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 o 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace. Inoltre, il comma 3 precisa che non rilevano ai fini della partecipazione i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Nel caso specifico della prof.ssa Esposito, il Consiglio di Stato ha rilevato che la ricorrente aveva comprovato di avere pendente un contenzioso rilevante alla data del 28 febbraio 2023. Nello specifico, con il ricorso proposto il 7 dicembre 2022 al Consiglio di Stato (R.G. n. 9438/2022), la docente aveva chiesto la revocazione della sentenza n. 395/2021. Sebbene tale giudizio sia stato definito con la sentenza n. 5160/2023 pubblicata il 25 maggio 2023, il Collegio ha riconosciuto che la pendenza era soddisfatta poiché il ricorso era stato promosso nei termini e il giudizio era ancora in corso alla data limite.
Implicazioni operative per le procedure concorsuali di reclutamento
La sentenza chiarisce che il primo atto veramente lesivo della posizione giuridica della docente non è stato il decreto ministeriale di indizione della procedura, ma il provvedimento di esclusione adottato nel maggio 2024. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero per mancata impugnazione immediata del D.M. n. 107/2023 è da considerarsi infondata, poiché al momento della sua pubblicazione non era ancora configurabile un pregiudizio diretto per la ricorrente.
In termini pratici, la decisione stabilisce che:
- L'amministrazione non può utilizzare un'interpretazione restrittiva della lex specialis per escludere candidati che hanno agito correttamente nei termini di legge.
- La pendenza del giudizio deve essere valutata considerando la possibilità di esperire i rimedi di impugnazione, non solo la mancanza di una sentenza definitiva.
- I soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla partecipazione al corso intensivo di formazione attraverso sentenze precedenti (come nel caso della sentenza n. 5160/2023) mantengono tale diritto e devono essere inclusi nelle graduatorie.
| Elemento di Riferimento | Dettaglio Normativo / Giurisprudenziale |
|---|---|
| D.M. n. 107/2023 (attuativo del D.L. n. 198/2022) | |
| 28 febbraio 2023 | |
| Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7720/2026 | |
| Accoglimento della sentenza di primo grado (TAR Lazio) |
Per quanto riguarda le conseguenze pratiche, la sentenza ordina che il provvedimento di esclusione venga eseguito, con il conseguente consolidamento della posizione della prof.ssa Esposito all'interno della graduatoria definitiva. Tuttavia, l'autorità amministrativa conserva la facoltà di decidere sull'assegnazione della sede, salvaguardando gli effetti degli altri provvedimenti non direttamente oggetto della riforma.
È importante sottolineare che, nonostante la vittoria della docente, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., data la novità della questione giuridica trattata. Questo significa che né il Ministero né la docente dovranno sostenere costi aggiuntivi per la giustizia amministrativa in questo specifico procedimento.
La sentenza non specifica le clausole esatte del Decreto Dipartimentale n. 1206 del 24 maggio 2024 che il Ministero riteneva ostative, né chiarisce i requisiti di legge specifici che la ricorrente avrebbe dovuto possedere per non essere esclusa, se non per la conferma della pendenza del contenzioso alla data del 28 febbraio 2023.
FAQs
Consiglio di Stato conferma esclusione docente concorso dirigenti
L'esclusione è stata motivata dalla presunta mancanza del requisito del "contenzioso pendente" alla data del 28 febbraio 2023 relativo all'impugnazione delle prove del concorso del 2017. L'Amministrazione sosteneva che la posizione della docente non rientrasse tra quelle tassativamente previste dal D.M. 107/2023.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione non fosse coerente con il dato testuale del D.M. 107/2023 né con una visione sistematica finalizzata alla deflazione del contenzioso. La giurisprudenza considera utile ai fini della pendenza anche il solo rispetto dei termini per la proposizione dei gravami.
La sentenza conferma il diritto della docente a partecipare alla procedura di reclutamento e al consolidamento della sua posizione nella graduatoria definitiva. Tuttavia, restano saldi gli effetti degli altri provvedimenti impugnati, inclusi quelli relativi all'assegnazione della sede.
La docente ha avuto diversi procedimenti, tra cui il giudizio n. 6198/2019 (respinto dal TAR Lazio e confermato dal Consiglio di Stato) e il giudizio n. 13461/2019 relativo alle graduatorie di un altro concorso (rigettato in primo grado). È stato inoltre citato un giudizio di revisione definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 5160 del 25 maggio 2023.